Confisca da 3,5 milioni sul 25% dei finanziamenti: fin dove può spingersi la stima del profitto
In sintesi
La stima percentuale del profitto sopravvive al sindacato di legittimità quando poggia su un compendio indiziario convergente, anche nel rito del patteggiamento.
# Confisca da 3,5 milioni sul 25% dei finanziamenti: fin dove può spingersi la stima del profitto
Cass. pen., Sez. II, n. 25032/2026
Punti chiave
- La quantificazione estimativa del profitto ai fini della confisca per equivalente resiste al sindacato di legittimità quando poggia su una pluralità di riscontri convergenti.
- Gli indici valorizzati: dichiarazioni del coimputato, intercettazioni, chat estratte dal telefono in uso al ricorrente, analisi dei flussi finanziari, dichiarazioni di altri soggetti coinvolti.
- Il criterio della ripartizione in parti uguali tra concorrenti opera solo in via sussidiaria, quando neppure una stima ragionata sia possibile.
- Nel patteggiamento la motivazione è compressa: la Corte tollera una determinazione percentuale, purché il fondamento indiziario sia esplicito.
- Il dato numerico: 3,48 milioni di euro di confisca, pari a una quota stimata del 25% dei finanziamenti fraudolentemente ottenuti dal sodalizio, per un totale riferito di circa 3,5 milioni versati al ricorrente.
Ricostruzione dei fatti rilevanti
La confisca è stata disposta all'esito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., su concorde richiesta delle parti, dal GIP di Monza. Il procedimento riguardava un sodalizio dedito all'ottenimento fraudolento di finanziamenti, con le connesse condotte di riciclaggio e reimpiego delle somme.
La determinazione del profitto attribuibile al ricorrente non è avvenuta attraverso una ricostruzione analitica di ogni singolo flusso, operazione resa impraticabile dalla struttura dell'attività e dalla frammentazione dei passaggi finanziari, bensì mediante una stima percentuale: al ricorrente è stata imputata una quota pari al 25% dei finanziamenti complessivamente ottenuti dal gruppo, per un importo di 3,48 milioni di euro.
Il ricorso ha investito proprio questo passaggio, contestando la legittimità di una determinazione estimativa e invocando, in subordine, il criterio della ripartizione in parti uguali tra i concorrenti.
La questione giuridica
Il tema è la tenuta, in sede di legittimità, di una quantificazione del profitto che non discende da un calcolo analitico ma da una stima. Due i profili: quali siano le condizioni minime di legittimità di una simile determinazione, e quale sia lo spazio residuo del criterio sussidiario della divisione in parti uguali tra concorrenti.
Il contesto processuale aggiunge un elemento specifico. Nel rito del patteggiamento l'obbligo di motivazione è strutturalmente attenuato: la sentenza recepisce un accordo, e il controllo del giudice si esercita entro perimetri più ristretti. Ci si domanda, dunque, se questa compressione si estenda anche alle statuizioni patrimoniali.
L'analisi della decisione
La Corte ha ritenuto legittima la quantificazione estimativa, in quanto fondata su una pluralità di riscontri convergenti: le dichiarazioni del coimputato, le conversazioni intercettate, le chat estratte dal telefono in uso al ricorrente, l'analisi dei flussi finanziari e le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Ciò che rende sindacabile — e, nel caso, immune da censure — la stima non è la sua precisione aritmetica, ma l'esplicitazione del fondamento indiziario su cui riposa. La percentuale non può essere il frutto di un'operazione intuitiva: deve poter essere ricondotta a elementi identificabili e coerenti tra loro, dei quali la motivazione dia conto.
Quanto al criterio della ripartizione in parti uguali tra concorrenti, la Corte ne ha ribadito la natura strettamente sussidiaria. Esso opera soltanto quando sia impossibile individuare, anche in via estimativa, la quota riferibile al singolo. Non è dunque una regola generale, né una scorciatoia invocabile in alternativa a una stima motivata: dove la stima è possibile e sorretta da indici, la divisione paritaria non ha spazio.
Nel rito del patteggiamento, infine, la compressione motivazionale non si traduce in esenzione dal controllo: si traduce in un controllo che si appunta sull'esistenza e sull'esplicitazione del fondamento, non sulla plausibilità alternativa di una diversa quantificazione.
Valutazione critica
La pronuncia definisce un equilibrio ragionevole ma esigente. Da un lato riconosce che, nei procedimenti a struttura associativa e a elevata frammentazione dei flussi, la ricostruzione analitica del profitto individuale è spesso irrealizzabile; dall'altro impedisce che l'impraticabilità del calcolo si converta in arbitrio, imponendo l'ancoraggio della stima a un compendio indiziario esplicito.
Il rovescio della medaglia è evidente sul piano difensivo. Una volta cristallizzata la percentuale in una sentenza di patteggiamento, il sindacato di legittimità è ridotto al minimo: la contestazione non potrà consistere nella proposta di una quantificazione alternativa, ma dovrà colpire l'assenza o l'apparenza del fondamento indiziario. È uno spazio stretto.
Ne discende un corollario di metodo: nel patteggiamento, la trattativa sulla confisca è tanto importante quanto quella sulla pena, se non di più. La pena è determinata entro cornici note e prevedibili; la confisca incide direttamente sul patrimonio, con effetti spesso più duraturi e, una volta definita, sostanzialmente irreversibili.
Ricadute operative
Sul piano pratico, la sentenza suggerisce alcune priorità.
Nella fase delle indagini e delle interlocuzioni con la pubblica accusa, occorre presidiare per tempo la ricostruzione dei flussi, documentando le somme effettivamente transitate e le causali sottostanti: il vuoto documentale è ciò che rende praticabile la stima percentuale.
Nella trattativa sull'accordo, la quantificazione del profitto va negoziata come voce autonoma, esplicitando i criteri accolti. Un accordo che definisca la pena e lasci indeterminato il criterio di stima del profitto espone a un esito patrimoniale non controllabile.
In sede di impugnazione, la censura deve mirare alla carenza o all'apparenza del fondamento indiziario della percentuale, non alla sua opinabilità.
Conclusioni
La quantificazione estimativa del profitto è legittima, purché esplicitata e sorretta da riscontri convergenti; la ripartizione in parti uguali resta un criterio residuale. Nel patteggiamento, dove la motivazione è per definizione sintetica, questo assetto sposta il momento decisivo dalla fase di impugnazione a quella della trattativa: è lì che si determina, in concreto, l'entità dell'ablazione patrimoniale.
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Domande Frequenti
- In che rito è stata disposta la confisca?
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.), su concorde richiesta delle parti al GIP di Monza.
- Su quali indici si basava la stima del profitto al 25%?
- Dichiarazioni del coimputato, conversazioni intercettate, chat estratte dal telefono in uso al ricorrente, analisi dei flussi finanziari, dichiarazioni di altri soggetti coinvolti.
- Cosa insegna la sentenza sulla strategia difensiva in patteggiamento?
- Che la trattativa sulla confisca è tanto importante quanto quella sulla pena, se non di più: una volta cristallizzata la percentuale, il sindacato di legittimità è ridotto al minimo.
- Quando si applica la ripartizione in parti uguali tra concorrenti?
- Solo in via sussidiaria, quando nemmeno una stima ragionata è possibile. Non è la regola.
- A quanto ammonta la confisca disposta?
- 3,48 milioni di euro, corrispondenti a una quota stimata del 25% dei finanziamenti fraudolentemente ottenuti dal sodalizio.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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