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    Reati contro la Pubblica Amministrazione

    Riparazione pecuniaria dichiarata incostituzionale: la Corte cost. 108/2026 e l'art. 322 quater c.p.

    Avv. Luana Bozza18 agosto 20266 min di lettura

    In sintesi

    La Corte costituzionale abbatte la riparazione pecuniaria per i reati contro la P.A.: era una sanzione punitiva mascherata, priva di proporzionalità.

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    Domande Frequenti

    Cosa ha dichiarato incostituzionale la Corte cost. con la sentenza 108/2026?
    La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 322 quater c.p., che obbligava il giudice a irrogare una riparazione pecuniaria pari al profitto del reato in caso di condanna per una serie di reati contro la pubblica amministrazione. In via consequenziale è caduto anche l'art. 165, comma 4, c.p., che subordinava la sospensione condizionale della pena a quel pagamento.
    Perché la riparazione pecuniaria era una sanzione punitiva e non riparatoria?
    Perché veniva applicata d'ufficio, prescindeva dalla domanda del danneggiato, era parametrata al profitto e non al danno effettivo, e si cumulava con confisca e risarcimento invece di sostituirli.
    Cosa significa “cumulo che si moltiplicava”?
    Sullo stesso profitto scattavano tre voci: confisca obbligatoria, riparazione pecuniaria e risarcimento del danno erariale (patrimoniale e all'immagine, quest'ultimo presuntivamente pari al doppio del profitto). Il condannato poteva versare fino a quattro volte il vantaggio ricavato.
    In che modo la norma violava la proporzionalità?
    Su due piani: nessuna individualizzazione da parte del giudice rispetto a gravità del fatto e ruolo del singolo concorrente, nessun rilievo delle condizioni economiche del reo, con l'aggravante che il pagamento era condizione per la sospensione condizionale.
    La sentenza travolge anche la versione modificata dalla l. n. 3/2019?
    Sì, in via consequenziale.
    La confisca ex art. 322 ter c.p. resta applicabile?
    Sì, non è toccata dalla pronuncia.
    Che effetto ha la pronuncia sulle condanne già emesse?
    La declaratoria opera ex tunc: la porzione di condanna riferita alla riparazione pecuniaria non è più eseguibile. Cade anche la condizione ex art. 165, comma 4, c.p.
    Il legislatore può reintrodurre una sanzione simile?
    Sì, e la Corte lo dice espressamente. Deve essere graduabile dal giudice e proporzionata alle condizioni del condannato.
    LA

    Avv. Luana Bozza

    Legal Aid Italia

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