Bancarotta e ruolo dell'amministratore di fatto: il Tribunale di Milano assolve gli imputati (Sez. III, sent. 12486/2023)
In sintesi
Il Tribunale di Milano chiarisce che la responsabilità per bancarotta fraudolenta richiede l'esercizio effettivo di funzioni gestorie e prove rigorose.
Punti Chiave
- Rilevanza dell'effettivo esercizio di poteri di gestione rispetto alla carica formale.
- Distinzione tra bancarotta patrimoniale e documentale ai fini della responsabilità penale.
- Necessità di prove concrete e specifiche del coinvolgimento gestionale per la condanna.
- Riaffermazione del principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.
La sentenza della III Sezione Penale del Tribunale di Milano (n. 12486/2023 del 14 settembre 2023) rappresenta un passaggio rilevante nella giurisprudenza in tema di reati fallimentari, chiarendo i confini della responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale.
Il Collegio ha accolto integralmente la linea difensiva sostenuta dagli avvocati Roberto A. Catanzariti e Antonio Catanzariti del team Legal Aid, riconoscendo la totale estraneità di due assistiti alla gestione della società fallita e pronunciando nei loro confronti una piena assoluzione.
1. LA CENTRALITÀ DEL RUOLO GESTORIO EFFETTIVO
Il Tribunale ha ribadito che, nei procedimenti per bancarotta fraudolenta, ciò che rileva non è la carica formale, ma l’effettivo esercizio di poteri di gestione.
L’amministratore di fatto risponde pienamente delle condotte distrattive o delle omissioni contabili, ma non vi è responsabilità automatica per chi non abbia svolto funzioni gestorie concrete.
2. BANCAROTTA PATRIMONIALE E DOCUMENTALE
La decisione ha distinto due profili di responsabilità:
- Bancarotta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1 L.F.): imputabile solo a chi ha effettivamente posto in essere distrazioni o atti depauperativi del patrimonio sociale;
- Bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.): configurabile in capo a chi, con dolo, ha occultato o distrutto scritture contabili tali da impedire la ricostruzione del patrimonio.
Il Tribunale ha escluso che tali condotte fossero riconducibili agli assistiti difesi da Legal Aid, pronunciando sentenza di assoluzione piena.
3. PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E ONERE PROBATORIO
La sentenza richiama il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), affermando che non è sufficiente valorizzare ruoli nominali o rapporti societari: occorre la prova di un effettivo coinvolgimento gestionale.
La Procura non è riuscita a fornire elementi concreti in tal senso, e il Tribunale ha accolto le argomentazioni difensive, escludendo qualsiasi concorso dei due imputati nelle condotte contestate.
CONCLUSIONI
Il Tribunale di Milano – III Sezione Penale, sentenza n. 12486/2023 ha fissato coordinate chiare in materia di reati fallimentari:
- Solo l’amministratore di fatto risponde penalmente per distrazioni patrimoniali e irregolarità contabili;
- Non vi è responsabilità automatica per chi non eserciti funzioni gestorie concrete;
- La bancarotta fraudolenta, patrimoniale o documentale, richiede sempre una prova rigorosa di condotte specifiche e non basata su mere ricostruzioni indiziarie.
Per Legal Aid, la sentenza rappresenta un successo significativo: le assoluzioni ottenute confermano che nei reati fallimentari la responsabilità non si presume, ma va dimostrata con prove precise e univoche. La strategia difensiva posta in essere si è rivelata, ancora una volta, solida e convincente.
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Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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