Confisca del profitto e responsabilità 231: la Cassazione delimita l'applicazione del principio Massini nei rapporti tra ente e autore del reato
In sintesi
Cass. pen., Sez. II, n. 29097/2026, c.c. 5 giugno 2026, dep. 30 luglio 2026. Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
# Confisca del profitto e responsabilità 231: la Cassazione delimita l'applicazione del principio Massini nei rapporti tra ente e autore del reato
Cass. pen., Sez. II, n. 29097/2026
Cass. pen., Sez. II, n. 29097/2026, c.c. 5 giugno 2026, dep. 30 luglio 2026. Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Pres. Luciano Imperiali, Rel. Mariapaola Borio, Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
Il divieto di solidarietà passiva affermato dalle Sezioni Unite Massini per il concorso di persone nel reato non è automaticamente estensibile al rapporto tra autore del reato presupposto ed ente responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, attesa l'autonomia del titolo di responsabilità dell'ente sancita dall'art. 8 del medesimo decreto.
La Seconda Sezione affronta il problema dell'estensione, al rapporto tra persona fisica ed ente responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del principio enunciato dalle Sezioni Unite Massini in tema di confisca del profitto e divieto di solidarietà passiva tra concorrenti. La decisione esclude l'automatica trasposizione di quel principio, valorizzando l'autonomia strutturale dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto. Il dato, tuttavia, non esaurisce il problema: sullo sfondo resta il controllo di proporzionalità dell'ablazione e il rapporto tra titolo formale della responsabilità e vantaggio economico effettivamente conseguito.
1. Il problema: fino a dove arriva Massini quando entra in gioco l'ente 231
Cass. pen., Sez. II, n. 29097/2026 si colloca in uno dei passaggi più delicati dell'attuale diritto delle ablazioni patrimoniali: il coordinamento tra la progressiva individualizzazione della confisca del profitto, imposta dalle Sezioni Unite Massini, e l'autonomia della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La questione non è nominalistica. Stabilire se persona fisica ed ente possano essere trattati come concorrenti rispetto alla medesima pretesa ablatoria incide direttamente sul quantum sequestrabile, sull'onere di provare l'arricchimento del singolo e, in ultima analisi, sulla compatibilità della misura con i principi di personalità e proporzionalità.
Massini ha segnato una netta discontinuità rispetto al tradizionale criterio solidaristico: nel concorso di persone, la confisca del prezzo o del profitto non può gravare indistintamente su ciascun correo per l'intero, ma deve essere limitata a quanto concretamente conseguito dal singolo; soltanto quando sia provato che ciascun concorrente ha acquisito una quota del vantaggio e non sia possibile quantificarla opera, come criterio di chiusura, la ripartizione in parti uguali. La n. 29097/2026 prende sul serio quel principio, ma ne contesta la trasposizione automatica al rapporto tra autore del reato presupposto ed ente.
2. Il caso cautelare e la duplice ratio della decisione
La vicenda trae origine da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente disposto, fino all'importo di euro 4.277.641,42, in relazione a contestazioni comprendenti autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata, ritenute commesse nell'interesse e a vantaggio della società, a sua volta chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La difesa sosteneva che il profitto originario fosse confluito esclusivamente nel patrimonio sociale e invocava Massini per escludere l'ablazione sul patrimonio personale dell'amministratore oltre il vantaggio da questi effettivamente percepito. La motivazione della Seconda Sezione è costruita su due piani distinti, che è essenziale non sovrapporre. Sul piano fattuale, il ricorso viene anzitutto indebolito dalla constatazione che il presupposto dell'assenza di arricchimento personale non risultava affatto dimostrato: il Tribunale aveva valorizzato trasferimenti ingiustificati dalla società all'amministratore, l'acquisto di un immobile personale mediante provvista sociale pari a euro 320.000 e spese personali ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. Questa ratio rende già problematica una lettura della sentenza come affermazione astratta della confiscabilità, in capo alla persona fisica, di un profitto integralmente rimasto all'ente. Solo in un secondo momento la Corte affronta il nodo sistematico. Anche ipotizzando l'assenza di profitto personale, osserva la sentenza, il principio di esclusione della solidarietà passiva elaborato da Massini non sarebbe direttamente applicabile, perché esso riguarda il concorso di persone nel medesimo reato, mentre nel sistema 231 persona fisica ed ente rispondono in forza di titoli ontologicamente differenti. La società non è autrice né concorrente nel reato presupposto: risponde di un illecito dipendente da reato, fondato sulla colpa da organizzazione e autonomo, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 231/2001, rispetto alla responsabilità penale individuale.
3. Massini: dalla solidarietà all'individualizzazione dell'ablazione
La premessa interpretativa della n. 29097/2026 è costituita da Sez. U, n. 13783/2025, Massini. La decisione delle Sezioni Unite non si limita a rifiutare un meccanismo civilistico di solidarietà tra correi. La sua ratio è più profonda: la confisca del profitto, anche quando eseguita per equivalente, conserva fisiologicamente una funzione recuperatoria e non può trasformarsi, attraverso un automatismo, in una sottrazione patrimoniale sganciata dal vantaggio in concreto acquisito. Il quantum del profitto conseguito dal singolo diventa quindi un tema di prova, da accertare nel contraddittorio, e la medesima impostazione opera già nella fase cautelare. L'aspetto più rilevante per il confronto con la sentenza in commento è che Massini lega il superamento della solidarietà anche al principio di proporzionalità. Se l'ablazione colpisce un soggetto per una misura superiore al vantaggio conseguito, o addirittura in assenza di arricchimento, la confisca perde la sua dimensione puramente ripristinatoria e assume una componente punitiva. Proprio allora il controllo di proporzione diventa più stringente, perché la misura non può essere automatica, fissa e indifferente alla posizione individuale.
4. L'autonomia dell'ente come criterio di distinzione
Per delimitare Massini, la Seconda Sezione recupera una linea consolidata sulla natura della responsabilità dell'ente. Il riferimento a Sez. U, Gubert, viene utilizzato per ribadire che la persona giuridica non diviene autrice del reato presupposto, mentre l'art. 8 D.Lgs. 231/2001 sancisce l'autonomia dell'illecito dell'ente: la responsabilità collettiva può sopravvivere all'impossibilità di identificare l'autore o alla sua non imputabilità e, sul piano processuale, non richiede che la responsabilità penale individuale sia accertata con un giudicato coincidente. In questa prospettiva, la concorrenza tra responsabilità individuale e responsabilità dell'ente non sarebbe assimilabile alla compartecipazione criminosa cui si riferisce Massini. Il punto è tecnicamente corretto sul piano della struttura dell'illecito 231: l'ente non è un correo cui imputare una quota del reato presupposto. Da ciò la sentenza ricava, però, una conseguenza ulteriore sul piano patrimoniale: la regola che impedisce di far gravare sul singolo concorrente il profitto altrui non può essere trasposta, senza mediazioni, a due soggetti colpiti da conseguenze ablatorie radicate in titoli autonomi.
È qui che la n. 29097/2026 assume il maggiore interesse sistematico. L'autonomia della responsabilità 231 non viene utilizzata soltanto per spiegare la possibilità di una decisione sull'ente distinta da quella sulla persona fisica, ma diventa una categoria capace di incidere sulla delimitazione soggettiva della confisca. La sentenza, in altri termini, trasforma una regola sull'imputazione dell'illecito in un argomento sulla non applicabilità di una regola elaborata per il riparto dell'ablazione tra correi.
5. Un approdo non isolato: il filone tributario del 2026
La soluzione non nasce nel vuoto. Nel 2026 la Terza Sezione ha già affrontato, con riferimento ai reati tributari commessi nell'interesse di una persona giuridica, il problema della compatibilità tra Massini e la confisca per equivalente nei confronti dell'autore. Cass. n. 6287/2026 e Cass. n. 7647/2026 hanno valorizzato la peculiarità del profitto fiscale, frequentemente rappresentato da un risparmio di spesa che si forma direttamente nel patrimonio dell'ente. Una volta divenuta impraticabile la confisca diretta presso la società, tali decisioni ammettono che il sequestro per equivalente possa colpire uno o più autori del reato fino al limite del profitto complessivo, purché sia esclusa ogni duplicazione dell'espropriazione. Questi arresti non negano Massini, ma ne circoscrivono l'ambito applicativo in ragione della struttura del profitto e della funzione dell'art. 12 bis D.Lgs. 74/2000. La n. 29097/2026 compie un passaggio differente e potenzialmente più ampio: non fonda la distinzione sulla sola specialità del profitto tributario, bensì sull'autonomia del titolo di responsabilità dell'ente. Per questo la pronuncia appare più correttamente qualificabile come confermativa ed evolutiva: si inserisce in un orientamento già emerso nel 2026, ma gli attribuisce una base sistematica propriamente 231.
Non ne discende, tuttavia, che esista oggi una regola generale secondo cui Massini sarebbe estraneo a ogni vicenda tributaria o a ogni procedimento 231. Altre pronunce del 2026 continuano ad applicare l'individualizzazione pro quota nei casi in cui il problema sia realmente quello del riparto del profitto tra concorrenti persone fisiche. La discriminante resta dunque la struttura concreta della fattispecie: chi ha conseguito il vantaggio, quale sia la base legale della confisca e se l'ente sia destinatario di un'autonoma pretesa ablatoria.
6. L'obiezione più forte: l'autonomia formale basta a superare la proporzionalità?
La migliore obiezione alla soluzione della Seconda Sezione muove dallo stesso terreno sul quale si è sviluppata Massini. Se il fondamento del divieto di ablazioni indistinte è la proporzionalità rispetto al vantaggio effettivamente conseguito, la distinzione formale tra concorso nel reato e responsabilità autonoma dell'ente potrebbe non essere, da sola, decisiva. Il problema non è infatti soltanto stabilire se l'ente sia un correo, ma verificare se la persona fisica possa subire una confisca del profitto che ecceda l'utilità a lei riferibile, soprattutto quando la medesima utilità sia contemporaneamente oggetto di pretesa ablatoria nei confronti dell'ente. Corte cost. n. 7/2025 offre un parametro di sicuro rilievo. Pur pronunciandosi sulla confisca dei beni strumentali ex art. 2641 c.c., la Consulta distingue nettamente tale misura dalla confisca del profitto, che qualifica come essenzialmente ripristinatoria, e lascia ferma la confisca obbligatoria del profitto a carico della persona fisica o giuridica che abbia effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato. La stessa decisione osserva che la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica che abbia agito per l'ente può, in certe configurazioni, trasformarla di fatto nel garante dell'incapienza patrimoniale della persona giuridica. Da questo punto di vista, la n. 29097/2026 non chiude il dibattito. La sua prima ratio fattuale, l'esistenza di significativi indici di arricchimento personale, attenua sensibilmente la portata del contrasto. Resta invece aperta, e merita una verifica futura, l'ipotesi più radicale: profitto interamente acquisito dall'ente, nessun vantaggio personale dell'autore, contemporanea responsabilità 231 e possibilità di recuperare il profitto sul patrimonio sociale. In una simile fattispecie, la sola autonomia dei titoli potrebbe non essere sufficiente a neutralizzare l'esigenza di un controllo sostanziale sulla proporzione e sulla non duplicazione dell'ablazione.
7. Il prevedibile contrappunto dell'accusa
Dal punto di vista dell'accusa, l'obiezione può essere rovesciata. Il sistema 231 non configura una responsabilità vicaria dell'ente, ma un autonomo illecito organizzativo, con proprie sanzioni e una propria disciplina della confisca. Se si applicasse automaticamente il criterio Massini come se ente e persona fisica fossero correi, si finirebbe per sovrapporre due piani normativi differenti e, in determinate fattispecie, per compromettere l'effettività della pretesa ablatoria proprio quando il profitto sia stato allocato o disperso attraverso la struttura societaria. Il contrappunto si fa più stringente nei reati tributari, nei quali il risparmio di spesa nasce normalmente in capo alla società e l'autore agisce in forza di un rapporto organico con l'ente. La giurisprudenza del 2026 ha valorizzato, oltre al limite quantitativo del profitto e al divieto di duplicazione, la funzione antielusiva della disciplina e la tutela degli interessi finanziari pubblici. La n. 29097/2026 aggiunge che, sul piano 231, il mancato riconoscimento dell'autonomia delle due responsabilità produrrebbe un'indebita assimilazione tra l'ente e il concorrente persona fisica.
8. Ciò che la sentenza non afferma
Per evitare una lettura eccessiva della decisione occorrono tre precisazioni. La sentenza non enuncia un principio secondo cui il medesimo profitto possa essere confiscato due volte senza limiti; non afferma che l'arricchimento personale sia sempre irrilevante; e non risolve in termini generali il problema della proporzionalità quando l'autore non abbia conseguito alcuna utilità. Il caso deciso è segnato, al contrario, da indici concreti di vantaggio personale e da una censura che pretendeva di applicare Massini sulla premessa di una sostanziale identità tra ente e correo. Anche la formula secondo cui il sequestro può colpire autonomamente persona fisica ed ente va pertanto letta nel perimetro delle rispettive basi legali, del profitto concretamente individuato e del divieto di duplicare l'espropriazione oltre quanto consentito dall'ordinamento. La pronuncia fornisce soprattutto una regola negativa: il paradigma Massini non può essere trasferito meccanicamente al sistema 231. Il contenuto positivo dei limiti dell'ablazione resta affidato alla disciplina della singola confisca e al controllo di proporzionalità.
9. Le ricadute operative
Sul piano difensivo, la sentenza rende insufficiente una censura costruita esclusivamente sul richiamo a Massini e sull'affermazione che il profitto sia formalmente confluito nell'ente. Occorre dimostrare, con dati patrimoniali e tracciamento delle utilità, l'assenza di arricchimento della persona fisica; contestare la base legale della specifica confisca; verificare la reale capienza dell'ente e l'eventuale praticabilità della confisca diretta; denunciare ogni duplicazione effettiva del medesimo profitto; e soprattutto costruire il tema della proporzionalità in termini autonomi, non come semplice corollario del divieto di solidarietà tra correi. Per l'accusa e per il giudice cautelare, specularmente, la n. 29097/2026 non autorizza formule stereotipate sull'autonomia dell'ente. La motivazione deve distinguere i titoli ablatori, ricostruire il profitto, chiarire la sua allocazione e dare conto delle ragioni per le quali il patrimonio della persona fisica sia aggredibile. La stessa presenza, nel caso deciso, di specifici elementi di arricchimento personale mostra che il dato fattuale resta decisivo e che il sistema non può essere governato da automatismi.
10. Conclusioni
Cass. pen., Sez. II, n. 29097/2026 non rappresenta una restaurazione pura del vecchio principio solidaristico dopo Massini. La decisione opera piuttosto una distinzione di piani: Massini governa il riparto della confisca tra concorrenti nel medesimo reato; il rapporto tra autore del reato presupposto ed ente è invece segnato dall'autonomia dell'illecito 231 e richiede una verifica delle rispettive basi normative. L'approdo appare coerente con il filone del 2026 che ha già limitato la trasposizione di Massini nei reati tributari caratterizzati da un profitto di risparmio di spesa conseguito dall'ente. Il punto ancora aperto riguarda, però, la tenuta sostanziale della soluzione nelle ipotesi in cui l'autore non abbia conseguito alcun vantaggio personale: qui il richiamo alla proporzionalità, rafforzato da Massini e dalla giurisprudenza costituzionale, impone di evitare che l'autonomia della responsabilità 231 si trasformi in una giustificazione formale di ablazioni patrimoniali eccedenti il profitto effettivamente riferibile al destinatario.
È su questo terreno, rapporto tra autonomia dell'ente, effettivo conseguimento dell'utilità e divieto di duplicazione, che si misurerà la reale portata della n. 29097/2026 nelle prossime applicazioni di legittimità.
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Domande Frequenti
- Il divieto di solidarietà passiva Massini si applica al rapporto tra autore del reato ed ente 231?
- No, non automaticamente. Il principio delle Sezioni Unite Massini (Sez. U n. 13783/2025) riguarda il concorso di persone nel medesimo reato. Nel sistema 231 persona fisica ed ente rispondono in forza di titoli ontologicamente differenti, per l'autonomia sancita dall'art. 8 D.Lgs. 231/2001.
- Cosa deve provare la difesa per invocare la limitazione della confisca?
- Non basta il richiamo generico a Massini o l'affermazione che il profitto sia formalmente confluito nell'ente. Occorre dimostrare, con dati patrimoniali e tracciamento delle utilità, l'assenza di arricchimento personale, contestare la base legale della confisca, verificare la reale capienza dell'ente e denunciare eventuali duplicazioni dell'ablazione.
- Il principio vale anche per i reati tributari commessi nell'interesse dell'ente?
- La sentenza si inserisce in un filone del 2026 che ha già limitato la trasposizione di Massini nei reati tributari, valorizzando che il profitto di risparmio si forma direttamente nel patrimonio dell'ente. La n. 29097/2026 fonda la distinzione sull'autonomia del titolo di responsabilità 231.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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