Amministratore di diritto e amministratore di fatto: il confine tra concorso consapevole e responsabilità di posizione nella bancarotta fraudolenta
In sintesi
Cass. pen. 33583/2026: l'amministratore di fatto non trasforma quello di diritto in una testa di legno. Generica consapevolezza, dolo eventuale e difesa.
Nota a Cass. pen., Sez. V, n. 33583/2026, ud. 8 giugno 2026, dep. 15 settembre 2026
In breve
L'amministratore di diritto non risponde della bancarotta commessa dall'amministratore di fatto per il solo fatto di ricoprire la carica: serve almeno la generica consapevolezza delle attività illecite, anche nella forma del dolo eventuale. Con la sentenza n. 33583/2026 (depositata il 15 settembre 2026) la Quinta Sezione penale precisa però che la presenza di un amministratore di fatto non degrada automaticamente quello di diritto a «testa di legno». Se l'amministratore formale è realmente inserito nella gestione, il giudice può ricavarne, con motivazione logica e non presuntiva, la prova di quella consapevolezza.
Punti chiave
- Il divieto di responsabilità di posizione resta fermo: la carica, da sola, non prova il dolo.
- Amministratore di fatto e di diritto possono coesistere, anche con una ripartizione delle competenze (art. 2639 c.c.).
- Basta la generica consapevolezza delle attività illecite, ma non coincide con la semplice percezione di difficoltà o con la violazione del dovere di vigilanza.
- L'inserimento effettivo nella gestione è un criterio inferenziale, non una presunzione legale di conoscenza.
- Per la difesa non basta dimostrare l'esistenza di un gestore occulto: va ricostruita la governance reale e la tempistica della conoscenza.
La presenza, all'interno della medesima società, di un amministratore di diritto e di uno o più soggetti che ne esercitino in concreto poteri gestori pone uno dei problemi più delicati del diritto penale della crisi d'impresa: stabilire quando l'amministratore formalmente investito della carica possa essere chiamato a rispondere delle condotte distrattive materialmente realizzate, o comunque promosse, dall'amministratore di fatto.
Il rischio interpretativo è noto. Da un lato, la carica formale non può trasformarsi in un titolo di responsabilità oggettiva per tutto ciò che avviene all'interno della società. Dall'altro, la presenza di un gestore occulto non può divenire, per l'amministratore di diritto, una sorta di generalizzata causa di esenzione dalla responsabilità.
È precisamente su questo crinale che interviene Cass. pen., Sez. V, n. 33583 del 2026, offrendo una ricostruzione che merita attenzione non tanto perché sovverta gli orientamenti consolidati, quanto perché ne chiarisce un passaggio frequentemente trascurato: l'accertamento di una amministrazione di fatto non comporta automaticamente che l'amministratore di diritto debba essere qualificato come mero prestanome.
Il caso: una gestione formalmente unitaria, ma sostanzialmente articolata
La vicenda riguardava l'amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, condannato, tra l'altro, per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, fatti di dissipazione, bancarotta preferenziale e reati tributari.
L'imputato era un dottore commercialista e, secondo gli accertamenti recepiti dai giudici di merito, seguiva gli adempimenti amministrativi e fiscali della società.
Accanto a lui operavano altri soggetti cui erano riconducibili specifici ambiti della gestione. Uno costituiva il principale riferimento operativo nei rapporti con dipendenti, clienti e fornitori; un altro interveniva nelle vicende finanziarie e nei rapporti con le società fiduciarie che partecipavano al capitale.
La difesa aveva quindi sostenuto che l'amministratore di diritto fosse stato sostanzialmente estraneo alle operazioni illecite e che la Corte territoriale ne avesse affermato la responsabilità facendo discendere il dolo dalla mera titolarità formale della carica.
La censura investiva direttamente gli artt. 40, comma 2, e 110 c.p., le disposizioni incriminatrici della legge fallimentare e, soprattutto, il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost.
La Quinta Sezione rigetta questa impostazione, ma lo fa muovendo da una premessa che assume notevole rilievo sistematico: il principio secondo cui l'amministratore meramente formale non può rispondere delle distrazioni commesse dall'amministratore di fatto in assenza di una consapevolezza, diretta o eventuale, delle condotte illecite resta pienamente fermo.
La sentenza, dunque, non attenua il requisito soggettivo. Sposta piuttosto a monte il problema, interrogandosi sulla correttezza della qualificazione dell'amministratore di diritto come semplice
"testa di legno".
L'amministratore di fatto non sostituisce necessariamente quello di diritto
È questo il passaggio più significativo della pronuncia.
La Corte osserva che la nozione di amministratore di fatto non postula affatto l'esclusività del potere gestorio.
L'art. 2639 c.c., nella lettura ormai consolidata della giurisprudenza penale, richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, ma non pretende che il soggetto eserciti integralmente tutte le prerogative proprie dell'organo amministrativo.
La Suprema Corte aveva già precisato che continuità e significatività non coincidono con l'esercizio della totalità dei poteri gestori, essendo sufficiente un'apprezzabile attività amministrativa svolta in modo non episodico. In questo senso si colloca Cass. pen., Sez. V, n. 45134 del 2019, Rv. 277540-01, espressamente richiamata dalla sentenza.
Da questa premessa discende un corollario importante: possono coesistere amministratore di fatto e amministratore di diritto entrambi effettivamente inseriti nella gestione sociale, anche mediante una ripartizione sostanziale di competenze.
La presenza del primo non determina, dunque, la degradazione automatica del secondo a mero soggetto interposto.
La Corte richiama sul punto anche Cass. pen., Sez. V, n. 12912 del 2020, Rv. 279040-01, secondo cui l'esercizio dei poteri dell'amministratore di fatto può concorrere con l'attività di altri soggetti che, contemporaneamente o successivamente, esercitino anch'essi in modo continuativo e significativo poteri tipici della funzione amministrativa.
La distinzione è essenziale.
Altro è l'amministratore realmente apparente, privo di autonomia, estraneo alla gestione e utilizzato da altri come semplice intestatario della carica.
Altro è l'amministratore di diritto che continui ad esercitare una porzione effettiva dei propri poteri mentre altre aree della gestione siano demandate, formalmente o informalmente, ad altri soggetti.
Soltanto nel primo caso il tema centrale diventa quello della prova della conoscenza delle condotte poste in essere dal dominus occulto. Nel secondo caso occorre invece ricostruire il ruolo concretamente assunto dall'amministratore formalmente investito della carica e la sua partecipazione allo scenario gestorio complessivo.
Il divieto di responsabilità di posizione resta fermo
Su questo punto la sentenza si inserisce senza fratture nell'orientamento consolidato.
La Quinta Sezione richiama il principio secondo cui, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, la responsabilità dell'amministratore apparente non può derivare dal solo dato formale della carica.
La consapevole accettazione della funzione di amministratore non implica, di per sé, la conoscenza dei programmi criminosi dell'amministratore di fatto.
È il principio espresso, tra le altre, da Cass. pen., Sez. V, n. 54490 del 26 settembre 2018, Rv. 274166-01, e ripreso anche dalla giurisprudenza successiva. Ancora nel 2025 la Quinta Sezione ha annullato con rinvio una condanna nei confronti di un'amministratrice formale, rilevando che legami familiari, continuità lavorativa nell'impresa e occasionale presenza ad alcuni incontri non consentivano, senza ulteriori elementi, di dimostrare l'effettiva consapevolezza delle attività illecite dell'amministratore di fatto. Si tratta di Cass. pen., Sez. V, n. 4329/2025.
La sentenza n. 33583/2026 non contraddice tale principio.
Ne definisce, piuttosto, l'esatto perimetro applicativo.
Non è sufficiente affermare che nella società operasse un amministratore di fatto per trasferire automaticamente sull'accusa l'onere di dimostrare, operazione per operazione, che l'amministratore di diritto ne conoscesse ogni singolo aspetto.
Occorre prima stabilire quale fosse, nella realtà, il ruolo dell'amministratore formale.
Ed è qui che il caso concreto assume rilievo determinante.
La "generica consapevolezza" delle attività illecite e il problema del dolo eventuale
La Corte ribadisce quindi un ulteriore principio già presente nella giurisprudenza di legittimità: ai fini del concorso dell'amministratore formale nella bancarotta fraudolenta patrimoniale non è indispensabile dimostrare che egli conoscesse ogni specifica operazione distrattiva.
È sufficiente che risulti provata la generica consapevolezza delle attività illecite compiute attraverso l'amministratore di fatto, potendo il dolo presentarsi anche nella forma eventuale.
Il riferimento centrale è Cass. pen., Sez. V, n. 32413 del 24 settembre 2020, Rv. 279831-01, principio recentemente riaffermato da Cass. pen., Sez. V, n. 10054/2026.
Questo passaggio richiede, tuttavia, un supplemento di cautela interpretativa.
La "generica consapevolezza" non equivale alla conoscenza generica che la società versi in difficoltà, né alla semplice percezione di anomalie gestionali. E neppure può essere identificata con il mero inadempimento degli obblighi di vigilanza.
Diversamente, il dolo eventuale finirebbe per diventare lo strumento attraverso il quale reintrodurre surrettiziamente quella responsabilità di posizione che la stessa Cassazione dichiara di voler escludere.
Occorre invece che il compendio probatorio consenta di affermare che l'amministratore formale avesse percepito l'esistenza di una gestione illecita, quantomeno nelle sue linee essenziali, e abbia continuato ad operare accettando il rischio della realizzazione delle condotte depauperative.
La differenza tra colpa e dolo eventuale resta quindi affidata alla concreta prova della rappresentazione e dell'accettazione del rischio, non alla mera violazione di un dovere di controllo.
È questo, probabilmente, il terreno sul quale la giurisprudenza dovrà continuare a misurarsi con maggiore rigore.
Il valore probatorio dell'inserimento effettivo nella struttura societaria
Nella vicenda decisa con la sentenza n. 33583/2026, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano superato tale soglia probatoria.
Non viene valorizzata esclusivamente la qualità di amministratore unico.
La responsabilità viene ricostruita attraverso una pluralità di elementi.
L'imputato era un professionista qualificato, seguiva direttamente la gestione amministrativa e fiscale, conosceva la struttura contabile e finanziaria della società ed era destinatario di informazioni dalle quali emergevano progressivamente l'indebitamento tributario e contributivo e il deterioramento dell'equilibrio finanziario.
Aveva inoltre preso parte ad operazioni aventi immediata incidenza sul patrimonio societario.
La Corte formula, a questo riguardo, un'affermazione destinata probabilmente ad assumere rilievo nella giurisprudenza successiva: l'inserimento organico nella società rende normalmente conoscibili le decisioni che incidono direttamente sulla struttura economica fondamentale di affari e patrimonio; allo stesso modo, difficilmente può essere invocata l'ignoranza rispetto ad operazioni sottoposte all'approvazione degli organi amministrativi o assembleari.
Il principio deve però essere letto con attenzione.
Non si tratta di una presunzione legale di conoscenza.
È, piuttosto, un criterio inferenziale.
Quanto maggiore è l'effettivo inserimento dell'amministratore nella struttura gestionale, tanto meno plausibile diventa, sul piano probatorio, una radicale estraneità rispetto a operazioni patrimonialmente decisive.
È esattamente qui che la pronuncia si distingue dai casi nei quali la Cassazione ha invece censurato condanne fondate essenzialmente sulla carica formale, sui rapporti familiari con l'amministratore di fatto o sulla mera sottoscrizione di documenti predisposti da altri.
La migliore obiezione difensiva: il rischio di una presunzione rovesciata
La parte più problematica della motivazione è rappresentata dall'affermazione secondo cui deve assumersi, "sino a specifica allegazione del contrario", che l'amministratore di diritto conservi la pienezza dei propri poteri, eventualmente ripartiti con l'amministratore di fatto.
L'affermazione è comprensibile sul piano societario: la nomina attribuisce all'amministratore i poteri propri della carica e la presenza di un gestore di fatto non li estingue.
Trasposta sul terreno penalistico, tuttavia, essa richiede cautela.
Non può essere intesa nel senso che incomba sull'imputato dimostrare la propria estraneità alla gestione illecita.
L'onere di provare tanto il contributo concorsuale quanto l'elemento soggettivo continua a gravare sull'accusa.
La migliore lettura della decisione è dunque quella secondo cui la Corte non introduce una presunzione di responsabilità, ma respinge una diversa presunzione, altrettanto indebita: quella per cui la dimostrazione dell'esistenza di un amministratore di fatto dovrebbe automaticamente comportare la natura meramente nominale dell'amministratore di diritto.
È precisamente questo il punto di equilibrio della sentenza.
L'amministratore formale non risponde perché formalmente amministratore.
Ma non è neppure estraneo ai fatti perché un altro soggetto esercitava, contemporaneamente, poteri di amministrazione di fatto.
Tra questi due estremi si colloca l'accertamento giudiziale del ruolo concretamente svolto, della conoscenza dello scenario illecito e della partecipazione, attiva od omissiva, alla realizzazione delle condotte depauperative.
Le implicazioni difensive
Sul piano processuale, la decisione offre indicazioni di notevole rilievo.
Una difesa costruita esclusivamente sulla dimostrazione dell'esistenza di un amministratore di fatto rischia di essere insufficiente.
Occorre ricostruire analiticamente la governance sostanziale dell'impresa: chi impartiva le direttive, chi disponeva dei conti correnti, chi intratteneva rapporti con banche, professionisti, clienti e fornitori, chi disponeva dei beni aziendali, chi approvava o conosceva le operazioni straordinarie, quali flussi informativi raggiungevano l'amministratore formale e quali materie rimanevano effettivamente estranee alla sua sfera di intervento.
Ugualmente decisiva è la collocazione temporale della conoscenza.
Non basta dimostrare che l'amministratore abbia appreso, a un certo momento, la situazione di dissesto. Occorre verificare se tale conoscenza sussistesse quando furono realizzate le singole condotte contestate e se riguardasse elementi idonei a rappresentarne la natura illecita.
La stessa sentenza n. 33583/2026 offre, da questo punto di vista, un avvertimento processuale ulteriore. La Corte dichiara inammissibili alcune censure perché formulate in termini generici o prive della necessaria autosufficienza, soprattutto con riferimento alla documentazione relativa a DURC, rateizzazioni e cronologia delle operazioni.
In Cassazione, il tema dell'amministratore formale non può quindi essere riproposto come generica richiesta di rivalutazione del fatto. La censura deve individuare il salto logico attraverso cui il giudice di merito abbia trasformato la carica societaria o il mero dovere di vigilanza nella prova del dolo, indicando specificamente gli elementi istruttori ignorati o travisati e dimostrandone la decisività.
Una decisione che restringe lo spazio delle qualificazioni formali
Cass. pen., Sez. V, n. 33583/2026 si colloca in continuità con l'orientamento che vieta di far discendere il dolo dalla sola carica sociale, ma ne restringe sensibilmente l'area applicativa a vantaggio dell'accusa, ogniqualvolta l'amministratore di diritto risulti effettivamente inserito nella struttura gestionale dell'impresa.
Il messaggio sistematico è chiaro. La qualificazione dell'amministratore come "testa di legno" non è un dato che si acquisisce per il solo fatto che, accanto a lui, operi un amministratore di fatto. È una qualificazione che va guadagnata sul piano probatorio, dimostrando l'assenza di qualsiasi effettivo coinvolgimento nella gestione, la totale estraneità ai flussi informativi societari e l'ignoranza incolpevole delle vicende patrimoniali dell'impresa.
Ove tale dimostrazione manchi, e residuino invece elementi di inserimento organico nella struttura amministrativa, la Cassazione ammette che il giudice di merito possa trarne, con motivazione logica e non presuntiva, la prova della generica consapevolezza richiesta per il dolo, anche nella sua forma eventuale.
Che cosa è consolidato e che cosa è interpretazione
Il principio secondo cui la coesistenza di un amministratore di fatto non esclude l'effettività dei poteri dell'amministratore di diritto costituisce orientamento consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con le pronunce n. 45134/2019, n. 12912/2020 e n. 10054/2026.
Il principio per cui il dolo, anche eventuale, può fondarsi sulla generica consapevolezza delle attività illecite compiute per il tramite dell'amministratore di fatto costituisce anch'esso orientamento consolidato, risalente quantomeno alla sentenza n. 32413/2020 e confermato dalla successiva n. 10054/2026.
La lettura qui proposta, secondo cui l'affermazione relativa alla presunzione di pienezza dei poteri dell'amministratore di diritto non inverte l'onere della prova ma si limita a respingere la presunzione contraria di un suo automatico svuotamento, è una valutazione critica di chi scrive, non transitata in un principio di diritto espressamente enunciato in questi termini dalla Quinta Sezione. Sul punto, la formulazione letterale della sentenza ("sino a specifica allegazione del contrario") si presta, se isolata dal contesto motivazionale complessivo, a una lettura meno rassicurante, ed è per questo che le difese dovranno vigilare, nei procedimenti futuri, affinché tale passaggio non venga utilizzato per alleggerire impropriamente l'onere probatorio dell'accusa.
Ricadute operative
Per la difesa. Una strategia difensiva incentrata esclusivamente sulla prova dell'esistenza di un amministratore di fatto non è più, se mai lo è stata, sufficiente a escludere la responsabilità dell'amministratore di diritto. Occorre costruire, sin dalle indagini preliminari, una ricostruzione analitica e documentata dei flussi informativi effettivamente pervenuti all'amministratore formale, dell'ambito delle sue competenze reali e della sua estraneità, se sussistente, alle operazioni patrimonialmente rilevanti. Le allegazioni difensive relative a rateizzazioni, definizioni agevolate o regolarità contributiva, se prive di autosufficienza documentale, rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità: la sentenza lo ricorda con chiarezza.
Per l'accusa e la magistratura giudicante. La sentenza offre un criterio inferenziale utile a superare le difese fondate sulla mera invocazione dell'amministratore di fatto, ma richiede che la motivazione individui elementi concreti di inserimento organico, non essendo sufficiente il richiamo alla carica formale. Il rischio, per il giudice di merito, è quello di scivolare verso automatismi presuntivi che la stessa Cassazione, in altre pronunce, ha censurato: la sentenza n. 4329/2025 resta un monito in tal senso.
Per gli amministratori e i professionisti che assumono cariche societarie. La decisione conferma che l'accettazione di una carica gestoria non è mai un atto neutro sul piano della responsabilità penale, specie quando chi la assume possiede competenze professionali che gli consentono di comprendere la reale situazione economica e finanziaria dell'impresa. La qualifica professionale, lungi dall'essere un elemento indifferente, può divenire, come nel caso di specie, un fattore che rafforza l'inferenza di conoscenza. Assumere formalmente una carica riservandosi di non esercitarne i poteri, delegandoli di fatto ad altri senza mantenere un flusso informativo minimo e documentato, espone a un rischio penale che la giurisprudenza più recente sembra valutare con crescente rigore.
Conclusioni
La sentenza n. 33583/2026 non introduce, a ben vedere, un principio di diritto nuovo. Ne consolida piuttosto uno già esistente, precisandone l'ambito di operatività in un punto che la prassi giudiziaria aveva lasciato in ombra: il rapporto tra pluralità di amministratori, di diritto e di fatto, e imputazione soggettiva delle condotte distrattive.
L'aspetto che merita di essere sottolineato, in chiusura, riguarda non tanto il contenuto del principio quanto la sua funzione riequilibratrice. Per anni la giurisprudenza penale della crisi d'impresa ha dovuto guardarsi, soprattutto, dal rischio di una responsabilità di posizione a carico dell'amministratore formale. Questa sentenza ricorda che esiste un rischio speculare, meno discusso ma non meno insidioso: quello per cui la prova dell'esistenza di un amministratore di fatto diventi, per l'amministratore di diritto realmente inserito nella gestione, un facile scudo argomentativo.
Tra i due rischi non esiste una soluzione di comodo. Esiste soltanto l'accertamento, caso per caso, di chi sapesse cosa, quando lo sapesse e cosa abbia fatto di quella conoscenza. È un accertamento faticoso, che richiede al giudice di merito motivazioni analitiche e al difensore ricostruzioni documentali puntuali. La sentenza n. 33583/2026, nel richiamare entrambe le parti a questo rigore, rende un servizio non piccolo alla tenuta del sistema.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti Avvocato patrocinante in Cassazione · Foro di Cassino Legal Aid Società tra Avvocati S.r.l.
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Domande Frequenti
- L'amministratore di diritto risponde sempre della bancarotta commessa dall'amministratore di fatto?
- No. La sola titolarità della carica non basta: occorre provare almeno la generica consapevolezza delle attività illecite compiute dall'amministratore di fatto, anche nella forma del dolo eventuale. È un principio consolidato che la sentenza n. 33583/2026 conferma.
- Chi è l'amministratore di fatto per la legge penale?
- È chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione di amministratore senza esserne formalmente investito (art. 2639 c.c.). Non è necessario che eserciti tutti i poteri gestori, e la sua presenza può coesistere con quella di un amministratore di diritto che partecipa davvero alla gestione.
- Che cosa si intende per generica consapevolezza delle attività illecite?
- Non serve che l'amministratore formale conoscesse ogni singola operazione distrattiva. Serve che abbia percepito l'esistenza di una gestione illecita almeno nelle sue linee essenziali e abbia continuato a operare accettandone il rischio. Non basta invece la semplice percezione delle difficoltà della società o la violazione del dovere di vigilanza.
- Basta dimostrare che nella società c'era un amministratore di fatto per evitare la condanna?
- No. Secondo la sentenza n. 33583/2026 occorre prima stabilire quale fosse il ruolo reale dell'amministratore formale. Se era inserito nella gestione, riceveva le informazioni sulla situazione finanziaria e partecipava alle operazioni rilevanti, il giudice può ricavarne la prova della consapevolezza.
- Un professionista che accetta la carica di amministratore rischia di più?
- Può accadere. Nel caso deciso l'amministratore era un commercialista che seguiva gli adempimenti amministrativi e fiscali: le sue competenze hanno rafforzato la conclusione che conoscesse la situazione della società. Accettare una carica senza esercitarne i poteri e senza un flusso informativo documentato espone a un rischio penale concreto.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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