Droga parlata e importazione di cocaina: senza fornitore estero non c'è accordo, né gravi indizi
In sintesi
Riesame di Milano, ord. 24 aprile 2026: senza prova del fornitore estero non c'è accordo di importazione né gravi indizi. Nota dell'avv. Catanzariti.
Tribunale di Milano, Sez. XII pen. (Riesame), ord. 24 aprile 2026
In breve
Quando la droga non viene mai sequestrata e l'accusa si regge su intercettazioni dal linguaggio criptico, per i gravi indizi di importazione non basta provare che più persone si siano accordate sul trasporto. Secondo il Tribunale del riesame di Milano (ord. 24 aprile 2026), in sede di rinvio dopo Cass. pen., Sez. III, n. 9056/2026, servono elementi univoci sulla disponibilità della sostanza all'estero o sul fornitore estero, sulla gestione del trasferimento in Italia e su modalità, tempi e percorso dell'ingresso nel territorio nazionale. In assenza di questi elementi l'appello cautelare del pubblico ministero è stato rigettato.
Punti chiave
- Lo stupefacente non è mai stato trovato: è un caso di cosiddetta droga parlata.
- La Cassazione non ha preso posizione sul contrasto relativo al momento consumativo dell'importazione: gli elementi mancavano con entrambe le tesi.
- Un patto sul servizio di trasporto tra presunto fornitore e presunti vettori non equivale all'accordo di importazione con un venditore estero.
- In sede cautelare lo standard è la qualificata probabilità, ma deve riguardare tutti gli elementi del reato, a partire dall'esistenza della sostanza.
- Il giudice del rinvio non può colmare le lacune indicate dalla Cassazione rileggendo gli stessi elementi già giudicati insufficienti.
Nota a Trib. Milano, Sez. XII pen. (Riesame), ord. 24 aprile 2026, dep. 4 luglio 2026, in sede di rinvio da Cass. pen., Sez. III, n. 9056/2026. Momento consumativo dell'importazione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, tentativo e poteri del giudice del rinvio cautelare.
di Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato patrocinante in Cassazione, Legal Aid Società tra Avvocati
Nota dell'autore. L'autore, con il team difensivo di Legal Aid, ha assistito l'indagato nel giudizio di rinvio definito dall'ordinanza in commento. Le opinioni espresse sono personali e non anticipano le linee difensive nelle fasi successive del procedimento.
Il provvedimento
Tribunale di Milano, Sezione XII penale, in funzione di giudice del riesame (Pres. rel. Amicone; Nosenzo; Raciti), ordinanza 24 aprile 2026, depositata il 4 luglio 2026, n. 209/26 R.G.T.R.D. (proc. n. 5493/25 R.G.N.R. e n. 3896/25 R.G. GIP, Busto Arsizio). Giudizio di rinvio a seguito di Cass. pen., Sez. III, n. 9056/2026, depositata il 9 marzo 2026, che aveva annullato l'ordinanza del medesimo Tribunale del 14 luglio 2025. Esito: rigetto dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP di Busto Arsizio del 7 giugno 2025 che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza.
Sintesi interpretativa della decisione (non massima ufficiale). In tema di importazione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ove lo stupefacente non sia stato sequestrato e la prova dell'accordo riposi in via prevalente su conversazioni intercettate di tenore criptico, la gravità indiziaria richiede elementi univoci in ordine alla disponibilità materiale della sostanza all'estero o all'individuazione del fornitore estero, all'assunzione della gestione del trasferimento in Italia e alle modalità, ai tempi e al percorso dell'introduzione nel territorio nazionale. Quando l'annullamento con rinvio abbia individuato tali lacune e il compendio investigativo non consenta di colmarle, il giudice del rinvio cautelare non può supplirvi mediante una diversa lettura degli stessi elementi già ritenuti insufficienti dalla Corte di cassazione.
1. La decisione e il problema giuridico
L'ordinanza chiude, nel senso del rigetto dell'appello cautelare del pubblico ministero, la vicenda di un presunto accordo per l'importazione settimanale di cocaina dal Sud America mediante autoarticolati dotati di doppiofondo. Il provvedimento interessa per tre ragioni, che vanno oltre il caso concreto.
La prima attiene al momento consumativo del delitto di importazione di stupefacenti, sul quale la giurisprudenza di legittimità resta divisa tra la tesi che ritiene sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione e quella che esige l'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza, anche nella forma dell'assunzione della gestione del suo trasferimento in Italia. La sentenza rescindente ha scelto di non prendere posizione sul contrasto, spostando il fuoco dal piano della qualificazione a quello, logicamente anteriore, della prova dell'accordo.
La seconda riguarda la cosiddetta droga parlata in sede cautelare: quando lo stupefacente non è mai stato rinvenuto, la gravità indiziaria dipende dalla capacità delle conversazioni intercettate di restituire i tratti essenziali dell'operazione, e in primo luogo l'esistenza stessa della sostanza e del suo fornitore estero.
La terza, meno evidente ma processualmente decisiva, concerne l'ampiezza dei poteri del giudice del rinvio cautelare dopo un annullamento per vizio di motivazione. Il Tribunale afferma che il mandato della Corte di cassazione non può essere ulteriormente sviluppato alla luce di un compendio investigativo esaurito: è un'affermazione che va misurata con l'orientamento, costante, secondo cui l'annullamento per vizio motivazionale espande, anziché comprimere, i poteri di valutazione del giudice del rinvio.
2. Il caso e l'iter processuale
Secondo la provvisoria incolpazione (capo 1), tre indagati avrebbero organizzato, in concorso tra loro e con soggetti non identificati, l'importazione di 200 kg di cocaina, con le aggravanti dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) e del numero delle persone (art. 73, comma 6), in Magnago e Busto Arsizio il 5 e 6 dicembre 2024. A uno solo dei coindagati era contestata altresì l'importazione di circa 2.000 kg di cocaina sequestrati a Livorno il 23 marzo 2025 (capo 2). Nella ricostruzione accusatoria il fornitore avrebbe procurato la sostanza, mentre gli altri due, l'uno dipendente e l'altro figlio del titolare di una società di autotrasporti, avrebbero curato il trasporto settimanale su rimorchi modificati.
Il compendio indiziario era costituito da intercettazioni ambientali e telefoniche del dicembre 2024 (in particolare le captazioni del 5 dicembre all'interno di un'autovettura e la conversazione del 6 dicembre con un familiare), da servizi di osservazione e videoriprese sui rimorchi, dal viaggio in Colombia del presunto fornitore tra il gennaio e il febbraio 2025 e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. Le perquisizioni eseguite all'atto del fermo (5 e 6 giugno 2025) avevano dato esito negativo, anche quanto alla presenza di doppifondi nei mezzi aziendali.
L'iter cautelare si articola in quattro passaggi. Il GIP di Busto Arsizio, con ordinanza del 7 giugno 2025, non convalidava il fermo e rigettava la richiesta di misura, ritenendo carente la concretezza del progetto. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 14 luglio 2025, accoglieva l'appello del pubblico ministero limitatamente al capo 1 e applicava la custodia in carcere, con esecuzione sospesa fino a che la decisione non fosse divenuta definitiva (art. 310, comma 3, c.p.p.). La Corte di cassazione annullava con rinvio. Il Tribunale, in sede di rinvio, all'udienza del 24 aprile 2026 rigettava l'appello del pubblico ministero nei confronti dell'indagato.
Un dato di immediata rilevanza per chi utilizzi il provvedimento: l'ordinanza in commento, pronunciata nei confronti di uno dei due presunti trasportatori, indica come sentenza rescindente Cass., Sez. III, n. 9056/2026, depositata il 9 marzo 2026, il cui testo risulta riferito al ricorso del presunto fornitore. Poiché nella stessa vicenda la Corte si è pronunciata anche sulle posizioni degli altri coindagati, l'individuazione della pronuncia di annullamento riferibile alla singola posizione non è un dettaglio formale: il perimetro del giudizio di rinvio dipende proprio da essa.
3. Il momento consumativo dell'importazione: accordo e disponibilità della sostanza
L'ordinanza annullata del 14 luglio 2025 aveva collocato la consumazione nel momento dell'accordo, individuato nella giornata del 5 dicembre 2024, aderendo così al primo dei due indirizzi che si contendono il campo. La sentenza n. 9056/2026 dà atto espressamente dell'assenza di un orientamento univoco. Da un lato colloca l'indirizzo per cui è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione, senza necessità dell'autonoma detenzione della sostanza, richiamando tra le altre Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, Rv. 284960; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717. Dall'altro l'indirizzo, prevalente presso la Sesta Sezione, che esige l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga, realizzabile anche mediante l'assunzione della gestione dell'attività volta al trasferimento nel territorio nazionale: Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbaro, Rv. 287964; Sez. 6, n. 37350 del 10/07/2024, Galluzzo, Rv. 287028; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 (estremi riportati come richiamati nella motivazione della sentenza rescindente).
Il secondo indirizzo affonda le radici in una giurisprudenza risalente, secondo cui il mero accordo, ancorché certo e definito, non consuma l'importazione, occorrendo alternativamente l'autonoma detenzione, l'assunzione della gestione del trasferimento o l'ingresso della sostanza alla frontiera (Sez. 6, n. 27998 del 15/07/2011). In questa prospettiva l'accordo rileva, tutt'al più, quale tentativo (Sez. 3, n. 6175 dell'11/02/2015). Il contrasto resta, allo stato, aperto.
La scelta della Corte di non prendere posizione è il cuore della sentenza rescindente e merita di essere valorizzata. La formula adottata (quale che sia l'opzione prescelta sul momento consumativo) significa che la soglia della gravità indiziaria non è stata raggiunta neppure aderendo alla tesi più favorevole all'accusa. Anche per chi ritenga sufficiente l'accordo, infatti, l'accordo rilevante è quello che ha per oggetto l'importazione, e non un qualunque patto tra soggetti che progettano un'attività illecita. La Corte richiede quindi elementi idonei a far ritenere almeno la disponibilità materiale della sostanza all'estero o l'individuazione del narcotrafficante di riferimento, ovvero l'assunzione della gestione del trasferimento, con modalità, date di ritiro e di ingresso, percorso.
Ne discende una precisazione sistematica che l'ordinanza annullata aveva trascurato e che costituisce, a parere di chi scrive, la vera chiave di lettura della vicenda. L'accordo ricostruito dal Tribunale nel luglio 2025 (quantitativo, frequenza, compenso, mezzi, autisti, doppiofondo) era un accordo interno tra il presunto fornitore e i presunti vettori, avente per oggetto il servizio di trasporto. L'accordo cui la giurisprudenza ancora la consumazione è invece quello traslativo tra l'acquirente e il venditore estero, che nel caso di specie non era mai emerso: nessun fornitore identificato, nessun prezzo della merce, nessun luogo di carico. Il patto sul trasporto presuppone l'importazione, ma non la integra; e se manca la prova dell'operazione principale, quel patto non può supplirvi.
4. Droga parlata e standard della gravità indiziaria
Il Tribunale definisce espressamente la fattispecie come un caso di droga parlata: lo stupefacente non è mai stato visto, sequestrato o campionato, e la sua presenza è stata ragionevolmente desunta dalle modalità concordate, dai riferimenti al rischio connesso all'incarico e dall'entità del compenso, in conversazioni di tono criptico e guardingo nelle quali l'oggetto del trasporto non viene mai esplicitato.
In sede di merito l'orientamento di legittimità è consolidato nel richiedere, in queste ipotesi, una valutazione condotta con particolare rigore, che fondi la condanna su un dato probatorio dotato di alto grado di credibilità razionale (tra le molte, Sez. 6, n. 35644 del 22/09/2022, e Sez. 4, n. 10087 del 10/03/2023, che ribadiscono l'onere di motivazione rafforzata sulla natura e sulla quantità della sostanza quando ai dialoghi non abbiano fatto seguito sequestri, identificazione degli acquirenti o accertamenti sui flussi di denaro). Sul versante opposto, la stessa giurisprudenza riconosce che conversazioni chiare, dettagliate e univoche possono provare natura e quantità della sostanza anche senza riscontri esterni, e che l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata.
In sede cautelare lo standard è diverso: l'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, ma non il comma 2, e la sentenza rescindente lo ricorda espressamente, qualificando la gravità indiziaria come giudizio di qualificata probabilità. Il punto, tuttavia, è che il minor rigore dello standard cautelare opera sulla forza degli indizi, non sul loro oggetto. La qualificata probabilità deve pur sempre investire tutti gli elementi costitutivi del fatto contestato, e nella droga parlata il primo di essi è l'esistenza della sostanza. Le intercettazioni del caso in esame erano eloquenti sull'organizzazione del vettore (mezzi, rimorchi, merce di copertura, compenso) e mute su ciò che avrebbe dovuto essere trasportato, da chi, da dove.
Le incongruenze interne del materiale captativo, riportate nella stessa ordinanza in commento, confermano la debolezza del quadro: il compenso è indicato ora in 600 euro al chilogrammo, ora in 600 euro al panetto, ora in 500 euro per ciascun trasporto con prospettiva di elevarlo a 900; l'oggetto è indicato ora in 200 kg settimanali, ora in 200 panetti. La sentenza rescindente dà conto che la difesa aveva letto la conversazione del 6 dicembre come riferita a 600 euro per 200 pezzi. Non sono discrepanze marginali: incidono sulla quantità, quindi sull'aggravante dell'ingente quantità, e sulla stessa plausibilità economica dell'accordo.
5. Atti preparatori e tentativo
Escluso l'accordo di importazione, resta da chiedersi se le condotte accertate possano integrare almeno il tentativo. La sentenza n. 9056/2026, nell'ambito del più rigoroso degli indirizzi, ricorda che il carattere affidante, e dunque la serietà della trattativa, può riconoscersi quando essa sia culminata in un accordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna, oppure quando natura, numero e modalità dei contatti siano tali da ingenerare in un contraente di media diligenza un affidamento sul buon fine dell'approvvigionamento estero; rilevano, a titolo esemplificativo, trasferte, incontri, assaggi di campioni, versamento di acconti. Restano invece preparatori i meri contatti informativi o il semplice invio di denaro per sondare il mercato. La Corte richiama Sez. 1, n. 1498 del 07/03/1996, Carista, Rv. 204927; Sez. 6, n. 40044/2022, Pataffio, cit.; e Sez. 6, n. 33143 del 04/06/2013, Grassi, Rv. 257745, che ha escluso il tentativo in un caso di cospicuo versamento all'estero in mancanza di elementi da cui desumere la probabilità di una trattativa con i venditori.
Il criterio dell'affidamento ha un pregio e un limite. Il pregio è di ancorare la soglia del tentativo a dati oggettivi verificabili, sottraendola alla mera intenzione. Il limite è che tutti gli indici esemplificati riguardano il rapporto con il fornitore; nessuno riguarda il rapporto tra il presunto importatore e i suoi vettori. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha distinto due ipotesi: l'impegno a effettuare il trasporto assunto prima della definizione dell'affare tra venditore e acquirente rafforza la volontà di raggiungere l'accordo e va valutato unitamente ad esso; se assunto dopo, integra il tentativo solo se si traduce in una condotta concretamente idonea a determinare lo spostamento della sostanza. In entrambe le ipotesi, cioè, la rilevanza penale del contributo del vettore dipende dall'esistenza, provata almeno in termini di gravità indiziaria, di un'operazione di approvvigionamento in corso o conclusa.
Qui emerge un profilo di particolare interesse. Se la pronuncia di annullamento riferibile all'indagato avesse demandato al giudice del rinvio anche la verifica degli estremi del tentativo, il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi espressamente con questa qualificazione. L'ordinanza in commento non affronta la questione: un silenzio che, a esito invertito, sarebbe stato censurabile.
6. I limiti del giudizio di rinvio nell'appello cautelare del pubblico ministero
La motivazione dell'ordinanza si regge su un passaggio sintetico: alla stregua delle considerazioni della Corte, il mandato non può essere ulteriormente sviluppato in relazione all'intero compendio investigativo, che non consente di aggiungere alcun elemento sulla disponibilità della droga in capo al presunto fornitore; allo stato nessun ulteriore approfondimento può essere effettuato né sulla presenza dello stupefacente né sui motivi del viaggio in Colombia.
L'art. 627, comma 3, c.p.p. vincola il giudice del rinvio alla sentenza della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa. Quando invece l'annullamento è pronunciato per vizio di motivazione, la giurisprudenza è costante nel riconoscere al giudice del rinvio la massima latitudine di cognizione, con il solo limite negativo di non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti. Il giudice del rinvio può pervenire anche al medesimo esito sulla base di argomentazioni diverse o integrate, non è condizionato dagli apprezzamenti in fatto della sentenza rescindente e non è confinato ai soli punti in essa evidenziati (Sez. 1, n. 13064 del 27/04/2020; Sez. 1, n. 36329 dell'08/09/2015; Sez. 6, n. 30495 del 10/09/2025; Sez. 2, n. 33166 del 07/10/2025).
Ne deriva un corollario che riguarda direttamente il provvedimento in commento. La giurisprudenza ha ritenuto che violi l'art. 627 c.p.p. la motivazione del giudice del rinvio cautelare che si limiti a dichiarare l'assenza di spazio valutativo rispetto alle argomentazioni della sentenza rescindente, senza procedere a un'effettiva rivalutazione degli elementi. Il principio è stato affermato in un caso di conferma di una misura, ma è neutro rispetto all'esito.
L'ordinanza in esame non è tuttavia riconducibile, per intero, a quella patologia. Essa non si limita a prendere atto del dictum di legittimità: afferma, sia pure in poche righe, che l'intero compendio si fonda sulle intercettazioni già esaminate e che da esse non è possibile ricavare alcun elemento ulteriore sulla disponibilità della sostanza e sul fornitore. È una valutazione di merito, per quanto stringata, sull'esaurimento del materiale indiziario. Resta però l'impressione di una motivazione costruita per sottrazione, che riproduce per oltre tre pagine il ragionamento dell'ordinanza annullata e dedica alla decisione un solo paragrafo.
A ciò si aggiunge un passaggio di segno opposto, che il lettore professionale deve isolare. Il Tribunale precisa che la presenza dello stupefacente non poteva essere esclusa dall'esito negativo delle perquisizioni, eseguite a distanza di circa sei mesi. È un'affermazione in evidente tensione con la sentenza n. 9056, che aveva invece considerato l'esito negativo delle perquisizioni, anche quanto ai doppifondi, come conferma delle obiezioni del GIP rimaste insuperate. Non incide sul dispositivo e va qualificata come obiter dictum, ma mostra che la conformazione al principio di diritto non si è accompagnata a una piena adesione alla lettura degli elementi indiziari.
7. Valutazione critica
Nel merito della soluzione, la decisione è condivisibile. Il quadro indiziario era composto da elementi tutti riferibili all'organizzazione di un servizio di trasporto, mentre mancava ogni elemento idoneo a individuare la sostanza, il fornitore, l'origine e il percorso dell'operazione. In questa condizione, la sentenza rescindente aveva tracciato un perimetro che il giudice del rinvio poteva superare soltanto valorizzando elementi nuovi o diversamente letti, non riproponendo la medesima sequenza logica. L'esito di rigetto era dunque la conseguenza coerente dello stato degli atti.
La migliore obiezione è quella che il pubblico ministero potrebbe sviluppare in sede di ricorso ex art. 311 c.p.p. La giurisprudenza in materia di droga parlata consente di desumere natura e oggetto del traffico dal contesto complessivo: le cautele adottate (telefoni criptati, bonifica delle autovetture), la costruzione di vani occulti, la merce di copertura, il viaggio in Colombia nell'immediatezza dell'accordo, il contatto con un soggetto colombiano al rientro, l'entità del compenso. Letti congiuntamente, tali elementi potrebbero sostenere una qualificata probabilità di un traffico di stupefacenti in fase avanzata. L'obiezione ha una sua forza, ma si scontra con due limiti. Il primo è che la Corte di cassazione ha già ritenuto quegli stessi elementi non sufficienti a delineare i tratti fondamentali dell'accordo di importazione; riproporli significherebbe chiedere una diversa valutazione del fatto. Il secondo è che una lettura contestuale può orientare l'interpretazione del linguaggio criptico, ma non può supplire all'assenza di ogni dato sull'esistenza della controparte estera, che è elemento strutturale dell'importazione.
Le criticità del provvedimento stanno altrove. Sul piano formale, l'ordinanza presenta incongruenze che, in un atto destinato a essere riesaminato, non sono irrilevanti: la sentenza rescindente indicata risulta riferita al ricorso di un coindagato diverso dall'appellato; l'incolpazione è trascritta con riferimento all'art. 73, comma 4, mentre la sentenza rescindente riporta i commi 1 e 6; la formula secondo cui l'ordinanza impugnata deve essere confermata è seguita dalla rievocazione del provvedimento del Tribunale stesso, con un'ambiguità sul significato di provvedimento impugnato che solo il dispositivo scioglie. Sul piano sostanziale, il mancato esame della qualificazione in termini di tentativo e la motivazione per sottrazione espongono la decisione al rischio di un nuovo annullamento, ove il pubblico ministero ricorra deducendo la violazione dell'art. 627 c.p.p.
Quanto alla collocazione, l'ordinanza è conforme al dictum della sentenza rescindente e non presenta profili innovativi propri. Il contributo di sistema della vicenda risiede nella sentenza n. 9056/2026, che, pur senza risolvere il contrasto sul momento consumativo, fissa una soglia minima di contenuto dell'accordo di importazione valida per entrambi gli indirizzi.
8. Implicazioni operative
Per la difesa nelle contestazioni di importazione fondate su intercettazioni senza sequestro, la vicenda suggerisce di impostare la critica del quadro indiziario anzitutto sull'oggetto dell'accordo, prima ancora che sul momento consumativo. La domanda decisiva non è se l'accordo basti a consumare il reato, ma se un accordo di importazione, nel senso traslativo e transnazionale richiesto dalla norma, sia stato dimostrato: identità o almeno individuabilità del fornitore estero, disponibilità della sostanza, luogo e tempo del carico, percorso. Questa impostazione ha il vantaggio di essere spendibile qualunque sia l'indirizzo seguito dal giudice.
Per la posizione del vettore, il dato da valorizzare è la natura accessoria del patto di trasporto rispetto all'operazione principale. Accordi su compenso, mezzi e vani occulti dimostrano la disponibilità a trasportare, non l'esistenza di un carico; in assenza di prova dell'approvvigionamento, il contributo del vettore resta privo dell'oggetto cui accedere e tende a collocarsi nell'area degli atti preparatori.
Per il pubblico ministero e per il giudice cautelare, la lezione è speculare: la ricostruzione deve investire il segmento estero dell'operazione con elementi propri (contatti con fornitori, flussi finanziari, documenti di viaggio e spedizione, riscontri doganali), non soltanto inferenze tratte dalle cautele degli indagati.
Sul piano processuale, ove il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. contro un'ordinanza di questo tipo, la difesa dovrà presidiare due fronti: la piena riconducibilità della decisione al dictum della sentenza rescindente effettivamente riferibile all'indagato, e la natura di autonoma valutazione di merito, e non di mera presa d'atto, del passaggio sull'esaurimento del compendio, così da prevenire una censura fondata sull'art. 627 c.p.p. Va infine ricordato che il rigetto dell'appello cautelare non preclude una nuova richiesta fondata su elementi sopravvenuti, sicché eventuali sviluppi investigativi sul segmento estero dell'operazione riaprirebbero integralmente la valutazione.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti Avvocato patrocinante in Cassazione · Foro di Cassino Legal Aid Società tra Avvocati S.r.l.
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L'autore. Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato patrocinante in Cassazione, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cassino, Legal Aid Società tra Avvocati S.r.l. Si occupa di diritto penale.
Il contenuto ha finalità informative e di approfondimento giuridico e non costituisce parere legale. L'ordinanza commentata riguarda un procedimento nella fase delle indagini; le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.
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Domande Frequenti
- Che cosa si intende per "droga parlata"?
- È l'espressione con cui la giurisprudenza indica i casi in cui lo stupefacente non è mai stato sequestrato né analizzato e la prova del traffico si ricava dal contenuto di conversazioni intercettate. In questi casi la valutazione deve essere particolarmente rigorosa, soprattutto sulla natura e sulla quantità della sostanza.
- Quando si consuma il reato di importazione di stupefacenti?
- La Cassazione è divisa. Per un indirizzo basta la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione; per un altro occorre che l'agente acquisisca l'autonoma detenzione della sostanza, anche assumendo la gestione del suo trasferimento in Italia. Con la sentenza n. 9056/2026 la Sezione III non ha preso posizione, perché gli elementi mancavano con entrambe le tesi.
- Le intercettazioni bastano per i gravi indizi di importazione senza sequestro?
- Possono bastare solo se restituiscono i tratti essenziali dell'operazione: disponibilità della sostanza all'estero o individuazione del fornitore estero, gestione del trasferimento in Italia, modalità, tempi e percorso dell'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso deciso dal Riesame di Milano questi elementi mancavano.
- L'accordo con chi deve trasportare la droga equivale all'accordo di importazione?
- Secondo la lettura proposta nella nota, no. Il patto sul servizio di trasporto tra presunto fornitore e presunti vettori presuppone l'importazione ma non la integra: l'accordo rilevante è quello con il venditore estero.
- Che cosa può fare il giudice del rinvio dopo un annullamento per vizio di motivazione?
- È vincolato alle questioni di diritto decise dalla Cassazione (art. 627, comma 3, c.p.p.), ma per il resto ha piena cognizione e può decidere anche sulla base di argomenti diversi. Non può però riproporre gli stessi argomenti già ritenuti illogici o insufficienti.
- Il rigetto dell'appello cautelare del pubblico ministero chiude la questione?
- No. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ex art. 311 c.p.p. e non impedisce una nuova richiesta di misura fondata su elementi sopravvenuti.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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