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    Successi dello studio, Diritto Penale

    Droga parlata e importazione di cocaina: senza fornitore estero non c'è accordo, né gravi indizi

    22 ottobre 202618 min di lettura

    In sintesi

    Riesame di Milano, ord. 24 aprile 2026: senza prova del fornitore estero non c'è accordo di importazione né gravi indizi. Nota dell'avv. Catanzariti.

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    Domande Frequenti

    Che cosa si intende per "droga parlata"?
    È l'espressione con cui la giurisprudenza indica i casi in cui lo stupefacente non è mai stato sequestrato né analizzato e la prova del traffico si ricava dal contenuto di conversazioni intercettate. In questi casi la valutazione deve essere particolarmente rigorosa, soprattutto sulla natura e sulla quantità della sostanza.
    Quando si consuma il reato di importazione di stupefacenti?
    La Cassazione è divisa. Per un indirizzo basta la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione; per un altro occorre che l'agente acquisisca l'autonoma detenzione della sostanza, anche assumendo la gestione del suo trasferimento in Italia. Con la sentenza n. 9056/2026 la Sezione III non ha preso posizione, perché gli elementi mancavano con entrambe le tesi.
    Le intercettazioni bastano per i gravi indizi di importazione senza sequestro?
    Possono bastare solo se restituiscono i tratti essenziali dell'operazione: disponibilità della sostanza all'estero o individuazione del fornitore estero, gestione del trasferimento in Italia, modalità, tempi e percorso dell'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso deciso dal Riesame di Milano questi elementi mancavano.
    L'accordo con chi deve trasportare la droga equivale all'accordo di importazione?
    Secondo la lettura proposta nella nota, no. Il patto sul servizio di trasporto tra presunto fornitore e presunti vettori presuppone l'importazione ma non la integra: l'accordo rilevante è quello con il venditore estero.
    Che cosa può fare il giudice del rinvio dopo un annullamento per vizio di motivazione?
    È vincolato alle questioni di diritto decise dalla Cassazione (art. 627, comma 3, c.p.p.), ma per il resto ha piena cognizione e può decidere anche sulla base di argomenti diversi. Non può però riproporre gli stessi argomenti già ritenuti illogici o insufficienti.
    Il rigetto dell'appello cautelare del pubblico ministero chiude la questione?
    No. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ex art. 311 c.p.p. e non impedisce una nuova richiesta di misura fondata su elementi sopravvenuti.

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