Sequestro di prevenzione: la Corte costituzionale rafforza la tutela di imprese e patrimoni contro il diniego di revoca
In sintesi
Corte costituzionale n. 158/2026: il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione si può impugnare. Termini, effetti e strategia difensiva.
Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 158 del 2026
In breve
Sì, il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione ora si può impugnare. Con la sentenza n. 158 del 2026, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 27, comma 1, del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) nella parte in cui non comprendeva questo provvedimento tra quelli impugnabili. Il proposto e i terzi titolari di diritti sui beni possono quindi ricorrere alla corte d'appello, anche nel merito, entro trenta giorni dalla comunicazione, e poi per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende il sequestro.
Punti chiave
- Prima della sentenza il pubblico ministero poteva impugnare la revoca del sequestro, mentre chi lo subiva non poteva impugnare il rigetto della propria istanza.
- La Corte ha ritenuto violati il principio di eguaglianza (art. 3) e la parità delle armi (art. 111, secondo comma, Cost.), che vale anche nel procedimento di prevenzione.
- Il rimedio vale per ogni interessato: il proposto e i terzi, compreso chi ha sui beni un diritto personale di godimento.
- Finché la confisca non è definitiva, il titolo dello spossessamento resta il sequestro.
- Le istanze ripetute senza elementi nuovi rischiano una preclusione analoga al giudicato cautelare: conta la completezza della prima istanza.
Con la sentenza n. 158 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 27, comma 1, del codice antimafia nella parte in cui non annovera tra i provvedimenti impugnabili il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione. La pronuncia, fondata sugli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., elimina un'asimmetria che consentiva al pubblico ministero di impugnare la revoca del vincolo e precludeva al proposto e ai terzi qualunque gravame contro il suo mantenimento. Il commento ricostruisce la lacuna e la motivazione, e si sofferma sulle conseguenze per la difesa, che riguardano non soltanto la disponibilità di un nuovo mezzo, ma il modo stesso di costruire l'istanza di revoca.
1. Premessa
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il momento in cui l'interessato perde la disponibilità dei beni non è la confisca, ma il sequestro. È il sequestro a determinare lo spossessamento, l'immissione dell'amministratore giudiziario, la ricaduta immediata sui rapporti bancari e commerciali; ed è il sequestro a durare, nella fisiologia del procedimento, fino a diciotto mesi, prorogabili di ulteriori sei ai sensi dell'art. 24, comma 2, cod. antimafia, cui si aggiunge il tempo del giudizio di impugnazione della confisca.
Nonostante ciò, il sistema dei rimedi costruito dall'art. 27 cod. antimafia, anche dopo la riforma della legge 17 ottobre 2017, n. 161, era rimasto incompleto proprio nel segmento che più interessa la difesa dell'impresa: quello in cui l'interessato, acquisiti elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei presupposti del vincolo, ne chiede la revoca e se la vede negare. Contro quel diniego non era previsto alcun gravame.
La sentenza n. 158 del 2026, decisa l'8 luglio e depositata il 2 ottobre 2026 su questione sollevata dalle Sezioni Unite penali, colma la lacuna. L'interesse della pronuncia, tuttavia, non si esaurisce nella previsione di un mezzo di impugnazione in più. La motivazione contiene affermazioni sulla natura del sequestro, sulla parità delle armi nella prevenzione e sui limiti della reiterazione delle istanze che incidono sulla strategia difensiva complessiva.
2. La lacuna dell'art. 27 cod. antimafia e il contrasto in sede di legittimità
L'art. 27, comma 1, elenca i provvedimenti che devono essere comunicati senza indugio al procuratore generale, al procuratore della Repubblica e agli interessati; il comma 2 estende alle impugnazioni contro "detti provvedimenti" la disciplina dell'art. 10. La legge n. 161 del 2017 aveva aggiunto all'ipotesi, già prevista, della revoca del sequestro anche quelle dell'applicazione e del diniego del sequestro stesso. Ne risultava un quadro in cui il pubblico ministero poteva impugnare tanto il rigetto della propria richiesta quanto la revoca del vincolo, mentre l'interessato poteva impugnare il solo provvedimento genetico. Il rigetto dell'istanza di revoca restava fuori dall'elenco.
Sulle conseguenze di questa omissione la giurisprudenza di legittimità si era divisa. Secondo un primo indirizzo, richiamato dalla Corte attraverso Cass., Sez. II, ord. n. 4729 del 2018, contro il diniego sarebbe stata esperibile l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p., davanti allo stesso giudice. Secondo l'indirizzo opposto, espresso tra le altre da Cass., Sez. I, n. 17489 del 2022, nessun rimedio era ammesso, per effetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 c.p.p., operante nella prevenzione attraverso il rinvio dell'art. 10, comma 4, cod. antimafia alla disciplina dei ricorsi in materia di misure di sicurezza.
Le Sezioni Unite, investite su rimessione della quinta sezione, con l'ordinanza del 24 aprile 2026 hanno aderito al secondo indirizzo, ritenendo che la non impugnabilità fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore del 2017 e che l'univoco tenore letterale dell'elenco precludesse tanto l'interpretazione conforme quanto l'estensione analogica. Ne hanno tratto la necessità dell'incidente di costituzionalità, denunciando la disparità tra parte pubblica e parte privata alla luce degli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma, Cost.
La vicenda concreta rende evidente la portata del problema. Il ricorrente, terzo estraneo al procedimento, esercitava la propria impresa individuale nell'unità immobiliare sequestrata, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda. Per circa due anni aveva tentato il reclamo contro l'ordine di sgombero, l'intervento ex art. 23 e infine l'istanza di revoca, ottenendo una declaratoria di inammissibilità del reclamo, un non luogo a provvedere e una declaratoria di inammissibilità dell'istanza, senza che alcun giudice diverso da quello che aveva disposto il vincolo potesse esaminarne le ragioni.
3. La decisione
La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro. Le questioni sono accolte in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.; le ulteriori censure restano assorbite.
La tecnica è quella dell'addizione circoscritta al solo comma 1. La Corte precisa che, per effetto di essa, il rinvio contenuto nel comma 2 si estende automaticamente ai provvedimenti di rigetto (§ 9 del Considerato in diritto). Non viene dunque creato un rimedio nuovo, ma il diniego di revoca viene attratto nel regime impugnatorio generale dell'art. 10 cod. antimafia: ricorso alla corte d'appello, anche per il merito, entro trenta giorni dalla comunicazione; ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro dieci giorni; nessun effetto sospensivo.
Prima di affrontare il merito, la Corte respinge le due eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato. La prima, fondata sull'esistenza di rimedi alternativi, viene ricondotta al merito. La seconda, secondo cui il sequestro avrebbe perso autonoma efficacia per effetto del decreto di confisca di primo grado, viene disattesa con un'affermazione di rilievo sistematico su cui si tornerà: finché la confisca non è definitiva, il titolo dello spossessamento resta il sequestro (§ 6.2).
Un ulteriore passaggio preliminare definisce l'ambito soggettivo della pronuncia. Benché il giudizio a quo riguardasse un terzo, la Corte afferma che la questione concerne ogni «interessato», compreso il proposto, poiché distinguere tra le due posizioni creerebbe a sua volta una disparità irragionevole tra soggetti egualmente incisi dal vincolo (§ 5).
4. La parità delle armi nel procedimento di prevenzione patrimoniale
Il nucleo della motivazione è l'affermazione che il principio delle "condizioni di parità" dell'art. 111, secondo comma, Cost. si applica a qualunque procedimento giurisdizionale, compreso quello di prevenzione (§ 7.3). L'affermazione non è scontata. La Corte, con la sentenza n. 24 del 2019, aveva escluso che sequestro e confisca di prevenzione abbiano natura penale, sottraendoli allo statuto costituzionale della responsabilità penale; nella stessa pronuncia, tuttavia, aveva precisato che si tratta di misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica e che devono quindi essere applicate all'esito di un procedimento conforme ai canoni generali del giusto processo. La sentenza n. 158 trae da quella premessa una conseguenza puntuale sul terreno delle impugnazioni.
Il criterio di giudizio è mutuato dalla giurisprudenza sulla parità tra accusa e difesa nel processo penale, ricapitolata dalla sentenza n. 34 del 2020. Il principio non impone identità di poteri; tollera asimmetrie giustificate dal ruolo istituzionale del pubblico ministero o da esigenze di corretta amministrazione della giustizia, purché contenute nei limiti della ragionevolezza. Ma la direzione delle asimmetrie non è indifferente. Il potere di impugnazione della parte pubblica presenta margini di cedevolezza più ampi di quello della parte privata, che è sorretto dal diritto di difesa dell'art. 24 Cost.
Applicato alla prevenzione, il criterio conduce a un esito netto. Anche qui il pubblico ministero si trova in posizione di indubbio vantaggio, potendo disporre dell'intera gamma degli strumenti investigativi, compresi quelli coercitivi e invasivi, che non hanno corrispondenza dal lato della difesa. Una disciplina che aggiunge a questo vantaggio strutturale un ulteriore vantaggio processuale, consentendo alla sola parte pubblica di impugnare l'esito sfavorevole della richiesta di revoca, appare alla Corte "fortemente distonica" rispetto al principio (§ 7.6.5).
Sul piano dell'art. 3 Cost. la Corte svolge un giudizio di eguaglianza in senso stretto, calibrato sulla pertinenza del raffronto (§ 7.2). Il raffronto è pertinente perché le due situazioni messe a confronto riguardano il medesimo oggetto, cioè la permanenza del vincolo, osservato dal lato della parte che lo ha chiesto e da quello della parte che lo subisce. A rendere effettiva l'asimmetria concorre un dato che la Corte sottolinea: il pubblico ministero può impugnare non solo la revoca e l'applicazione del sequestro, che modificano la realtà giuridica, ma anche il rigetto della propria richiesta originaria, che la lascia inalterata (§ 7.6.1). Viene meno, così, l'argomento erariale secondo cui l'impugnazione sarebbe riservata ai soli provvedimenti che innovano lo status quo.
5. Il sequestro come titolo del vincolo e il raffronto con l'art. 322-bis c.p.p.
La difesa erariale sosteneva che il diniego di revoca determini un mero mantenimento interinale del vincolo, in attesa di una confisca a sua volta impugnabile, e che la tutela del privato sia soltanto differita. La Corte risponde su due piani.
Sul piano della durata, osserva che diciotto mesi, prorogabili di sei, sono un tempo ampiamente sufficiente a produrre danni gravi e in ipotesi irreparabili, specie quando i beni sono necessari all'attività lavorativa o d'impresa: due anni di inattività, scrive la Corte, possono decretare di fatto la fine di un'impresa (§ 7.6.3). L'osservazione, formulata in termini generali, offre alla difesa un parametro di valutazione del pregiudizio che va oltre il caso deciso.
Sul piano del titolo, la Corte afferma che finché la confisca non è definitiva il titolo dello spossessamento resta il sequestro. Lo fa richiamando il dato letterale dell'art. 27, comma 2, secondo cui il provvedimento di confisca diventa esecutivo con la definitività della pronuncia, e la regola che le Sezioni Unite avevano enunciato per la confisca penale con la sentenza n. 48126 del 2017. Secondo quella decisione, fino all'irrevocabilità della sentenza, il bene è indisponibile non perché confiscato, ma perché sequestrato, mentre la confisca resta per così dire sub condicione; e che il terzo può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, in caso di diniego, proporre appello ex art. 322-bis c.p.p. anche dopo sentenze non definitive.
Il raffronto con il processo penale chiude il ragionamento. L'art. 322-bis c.p.p. consente l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, comprese quelle che rigettano le istanze di revoca, e attribuisce la legittimazione anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Per la Corte questa disciplina dimostra che ogni sequestro, quale che sia il procedimento nel quale è disposto, comporta restrizioni incisive ai diritti costituzionali e richiede una tutela effettiva e tendenzialmente uniforme nell'ordinamento, salvo cogenti ragioni contrarie che nella prevenzione non ricorrono (§ 7.6.6).
Non convince la Corte neppure il richiamo ai rimedi alternativi. L'intervento ex art. 23 consente difese soltanto davanti al giudice che ha disposto il vincolo, e la mancata citazione del terzo è considerata dalla giurisprudenza una mera irregolarità; i rimedi degli artt. 52 ss. operano solo dopo la confisca e tutelano diritti diversi dalla proprietà (§ 7.6.4).
6. Le ricadute per la difesa
La conseguenza più immediata è la disponibilità di un gravame contro il mantenimento del vincolo. Il proposto e ogni terzo i cui diritti siano incisi dal sequestro, compreso il titolare di un diritto personale di godimento come nel caso deciso, possono ricorrere alla corte d'appello contro il rigetto dell'istanza di revoca entro trenta giorni dalla comunicazione e, contro il decreto della corte d'appello, per cassazione entro dieci giorni. Poiché il comma 1 dell'art. 27 impone ora anche la comunicazione del diniego agli interessati, è dalla comunicazione che decorre il termine, e la sua data va accertata con precisione.
La seconda conseguenza riguarda il tempo dell'istanza. L'affermazione per cui il sequestro resta il titolo del vincolo fino alla definitività della confisca implica che la revoca possa essere chiesta, e il diniego impugnato, anche dopo il decreto di confisca di primo grado e durante il relativo giudizio di appello. Si apre in tal modo uno spazio di tutela proprio nella fase che, per l'impresa, coincide con il protrarsi più lungo dello spossessamento.
La terza conseguenza, forse la più rilevante sul piano professionale, riguarda il contenuto dell'istanza. Prima della pronuncia l'istanza di revoca era un atto rivolto a un giudice che decideva senza controllo; oggi è il primo grado di un percorso che, attraverso un ricorso esteso al merito, giunge sino alla Corte di cassazione. Ne segue che l'istanza va costruita come l'atto su cui il giudice superiore misurerà la decisione: con la ricostruzione documentata della provenienza delle risorse, della capacità reddituale nel periodo rilevante, dell'effettiva titolarità dei beni in capo al terzo e, quando si tratta di beni aziendali, del pregiudizio concreto alla continuità dell'impresa.
A questa esigenza si collega il limite indicato dalla Corte. Per evitare la moltiplicazione dei giudizi, la reiterazione delle istanze potrà essere governata con principi analoghi a quelli del giudicato cautelare, nei casi in cui la parte non deduca elementi nuovi non precedentemente dedotti (§ 7.6.7). Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 14535 del 2007 richiamata dalla Corte, hanno descritto quel giudicato come una preclusione allo stato degli atti, che si forma una volta esaurite le impugnazioni, copre le questioni dedotte in modo esplicito o implicito e può essere superata soltanto da elementi nuovi o sopravvenuti, non da argomenti o motivi diversi.
Va colto il paradosso apparente: l'introduzione del gravame rende più stringente la preclusione. In assenza di impugnazione, la giurisprudenza non disponeva del presupposto tipico del giudicato cautelare, cioè l'esaurimento dei mezzi di controllo; ora quel presupposto esiste. La prassi delle istanze di revoca ripetute a breve distanza, con prospettazioni via via integrate, diventa quindi rischiosa. La strategia corretta è un'istanza unica e completa, seguita, se necessario, dal gravame; le istanze successive vanno riservate a elementi effettivamente nuovi, come documentazione acquisita in seguito, consulenze tecniche sopravvenute o mutamenti della situazione aziendale.
Due ulteriori aspetti meritano attenzione. Per il terzo l'intervento nell'udienza ex art. 23 conserva la propria funzione, perché è lì che si forma la prova sulla titolarità ai fini della confisca: il gravame contro il diniego di revoca non lo sostituisce, ma consente di contestare subito il mantenimento del vincolo davanti a un giudice diverso. Inoltre, in caso di conferma del decreto impugnato, l'art. 10, comma 2-quater, pone le spese processuali a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione: è un costo da valutare con il cliente prima di agire.
7. I profili che restano aperti
La scelta di un'addizione limitata al comma 1 è prudente, ma rimette alla giurisprudenza di legittimità alcuni problemi di raccordo che la difesa dovrà affrontare caso per caso.
Il primo riguarda il diniego pronunciato dalla corte d'appello. Il dispositivo si riferisce ai provvedimenti del "tribunale", ma nel giudizio a quo il sequestro era stato disposto in sede di gravame dalla Corte d'appello di Roma, alla quale era stata rivolta anche l'istanza di revoca in pendenza dell'appello contro la confisca. La soluzione più coerente con l'art. 10 appare, a parere di chi scrive, il ricorso per cassazione per violazione di legge, come per gli altri decreti della corte d'appello; ne deriva però la perdita del controllo di merito, che rende ancora più decisiva la completezza dell'istanza. Un chiarimento potrà venire dalla decisione delle Sezioni Unite nel giudizio a quo.
Il secondo riguarda la forma del diniego. Nel caso deciso l'istanza era stata dichiarata inammissibile, e la Corte tratta quel provvedimento come un rigetto (§ 6.1). L'argomento sostiene l'impugnabilità di ogni provvedimento che neghi la revoca, quale che sia la formula adottata, ma il dispositivo parla soltanto di rigetto ed è prudente argomentare espressamente il punto nell'atto di gravame.
Il terzo riguarda i provvedimenti di gestione. Gli ordini di sgombero e gli altri atti del giudice delegato restano privi di un mezzo di impugnazione espresso; nel caso concreto il reclamo era stato dichiarato inammissibile. L'esigenza di una tutela tendenzialmente uniforme contro ogni sequestro, affermata al § 7.6.6, potrà sostenere nuove questioni di legittimità costituzionale, ma non offre di per sé un rimedio già esperibile.
Resta infine, senza che la Corte se ne sia occupata perché non era stata sollevata, l'asimmetria del comma 3 dell'art. 27, che riserva al solo pubblico ministero la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento di revoca.
La migliore obiezione alla soluzione accolta è che un gravame esteso al merito contro il diniego di revoca, proponibile durante l'appello contro la confisca, rischia di dare luogo a un secondo giudizio sul medesimo oggetto, cioè la provenienza e la titolarità dei beni, con possibili decisioni contrastanti. L'obiezione trova risposta nella distinzione, nota alla giurisprudenza di legittimità, tra il procedimento parallelo, che verte sull'oggetto del giudizio principale, e il procedimento incidentale cautelare, che verte sul permanere del vincolo e per questo può coesistere con la cognizione. È tuttavia prevedibile che le corti d'appello faranno un uso rigoroso del giudicato cautelare proprio per contenere questa sovrapposizione.
8. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 158 del 2026 è innovativa sul piano normativo, perché introduce un rimedio che il diritto vivente, consacrato dalle Sezioni Unite, escludeva. Sul piano dei principi, invece, si colloca in continuità con la sentenza n. 24 del 2019 e con la giurisprudenza sulla parità delle armi, di cui rappresenta uno svolgimento coerente. Presentarla come un mutamento di indirizzo sarebbe quindi inesatto.
Il suo pregio maggiore sta nella chiarezza con cui riconduce sequestro di prevenzione e sequestro preventivo penale a un'unica esigenza di tutela: ogni vincolo reale incide su diritti costituzionali e deve poter essere sottoposto, nel suo permanere, al controllo di un giudice diverso da quello che lo ha disposto. È un'affermazione che va oltre l'art. 27 e che potrà essere fatta valere in tutti i segmenti della prevenzione patrimoniale nei quali la tutela del privato resta affidata al solo giudice procedente.
Per chi difende imprese e patrimoni colpiti da misure di prevenzione, la pronuncia richiede anche un cambiamento di metodo. Il nuovo gravame è utile nella misura in cui l'istanza che lo precede è completa, documentata e costruita in vista del controllo del giudice superiore; in mancanza, la preclusione del giudicato cautelare rischia di trasformare il rimedio in un ostacolo alle istanze successive. La qualità della prima istanza diventa così il fattore che decide dell'effettività della tutela.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti Avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori · Foro di Cassino Socio fondatore di Legal Aid Società tra Avvocati S.r.l.
Fonti e approfondimenti correlati
- Corte costituzionale, sentenza n. 158 del 2026 (testo sul sito della Corte)
- Sequestro preventivo dei beni aziendali: la difesa dello Studio
- Rischio penale e difesa: le competenze dello Studio
- Avv. Roberto Antonio Catanzariti
L'autore. Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori, Foro di Cassino, socio fondatore di Legal Aid Società tra Avvocati S.r.l.
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Domande Frequenti
- Si può impugnare il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione?
- Sì. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2026 il provvedimento con cui il tribunale rigetta l'istanza di revoca rientra tra quelli dell'art. 27, comma 1, del codice antimafia e segue il regime dell'art. 10: ricorso alla corte d'appello, anche nel merito, entro trenta giorni dalla comunicazione, e successivo ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni.
- Perché la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 27 del codice antimafia?
- Perché il pubblico ministero poteva impugnare la revoca del sequestro e il rigetto della propria richiesta, mentre chi subiva il sequestro non poteva impugnare il rigetto della domanda di revoca. La Corte ha ritenuto questa asimmetria contraria al principio di eguaglianza e alla parità delle armi prevista dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, che vale anche nel procedimento di prevenzione.
- Chi può impugnare il diniego di revoca?
- Ogni interessato: il proposto e i terzi i cui diritti sono incisi dal sequestro. Nel caso deciso il ricorrente era un terzo che esercitava la propria impresa nell'immobile sequestrato in base a un contratto di affitto di ramo d'azienda.
- Si può chiedere la revoca del sequestro dopo la confisca di primo grado?
- La Corte afferma che, finché la confisca non è definitiva, il titolo dello spossessamento resta il sequestro. Secondo la nota, ne deriva che la revoca può essere chiesta, e il diniego impugnato, anche durante il giudizio di appello contro la confisca.
- Il ricorso contro il diniego di revoca sospende il sequestro?
- No. L'art. 10 del codice antimafia esclude l'effetto sospensivo del ricorso alla corte d'appello e del ricorso per cassazione.
- Si possono presentare più istanze di revoca?
- Sì, ma con cautela. La Corte indica che la reiterazione potrà essere governata con principi analoghi a quelli del giudicato cautelare quando la parte non deduce elementi nuovi. Per questo conviene presentare un'istanza unica, completa e documentata.
- Ci sono costi se il ricorso viene respinto?
- Sì. In caso di conferma del decreto impugnato, l'art. 10, comma 2-quater, del codice antimafia pone le spese processuali a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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