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    Commenti e novità giuridiche, Reati Tributari

    Frode fiscale e società schermo: l'insuccesso degli affari non prova la fittizietà

    3 novembre 202622 min di lettura

    In sintesi

    Cass. pen. 34605/2026: annullata la condanna per frode fiscale basata su società «scatole vuote» e dichiarazioni di consulenti interessati. Cosa cambia.

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    Domande Frequenti

    Quando una società estera è considerata fittiziamente interposta?
    Quando, nella singola operazione contestata, non è la reale titolare del reddito ma il nome dietro cui lo percepisce un'altra persona. Secondo la sentenza n. 34605/2026 il giudice deve confrontarsi con le prove dell'operatività degli enti e spiegare perché, nonostante esse, quel reddito appartenga alla persona fisica.
    Le dichiarazioni del consulente che ha patteggiato bastano per la condanna?
    Non da sole. Chi è esaminato ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p. deve trovare riscontri esterni che colleghino l'imputato al fatto. Bonifici e comunicazioni che provano soltanto un fatto neutro, a cui è lo stesso dichiarante ad attribuire il significato accusatorio, non sono riscontri: il ragionamento diventa circolare.
    L'interposizione fittizia di una società integra l'art. 3 o l'art. 4 del d.lgs. 74/2000?
    La sentenza la riconduce alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), ma in giurisprudenza è stata praticata anche la qualificazione come dichiarazione infedele (art. 4), che ha soglie di punibilità più elevate e pene diverse. La differenza può pesare nella verifica delle soglie.
    Cosa conviene conservare per dimostrare che una società estera è reale?
    Documentazione coerente e datata sull'attività e sul ruolo dell'ente nella singola operazione: contratti, conti, adempimenti fiscali, progetti, corrispondenza. È utile che i mandati a fiduciarie e intermediari indichino se si agisce in proprio o per conto della società, e che le istruzioni sul trattamento fiscale delle somme siano accompagnate dalla prova del pagamento.
    Il difensore può chiedere il rinvio per un impegno sopravvenuto in un'udienza già calendarizzata?
    Secondo la sentenza, no: il calendario fissato ai sensi dell'art. 477 c.p.p., sentite le parti, «prenota» le udienze per quel processo. Quando il rinvio non è ottenibile, è opportuno chiedere in subordine l'esame a distanza del testimone.

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