Mandato d'arresto europeo e ricorso per cassazione: il difficile confine tra vizio di motivazione e violazione di legge
In sintesi
Cass. pen., Sez. feriale, n. 31907/2026 precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione di consegna dopo la riforma dell'art. 22 L. 69/2005.
# Mandato d'arresto europeo e ricorso per cassazione: il difficile confine tra vizio di motivazione e violazione di legge
Cass. pen., Sez. feriale, n. 31907/2026
Cass. pen., Sez. feriale, n. 31907/2026 precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione di consegna dopo la riforma dell'art. 22 L. 69/2005.
Con la sentenza n. 31907 del 2026, decisa il 25 agosto e depositata il 26 agosto 2026, la Sezione feriale penale della Corte di Cassazione torna sui limiti del ricorso avverso la decisione che dispone la consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. La pronuncia esamina anche il diritto all'assistenza linguistica, l'identificazione della persona richiesta, l'emissione di un secondo mandato relativo a ulteriori reati e il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato emittente. Il suo profilo di maggiore interesse professionale è però processuale: dopo la riforma dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, il ricorso per cassazione non può investire la logicità o la completezza della motivazione, ma resta ammissibile quando sia denunciata una violazione di legge, nella quale rientra la totale omissione della motivazione. La distinzione è tanto netta sul piano astratto quanto difficile da applicare. La qualificazione formale del motivo non basta: occorre stabilire se la censura individui realmente un errore nell'applicazione della disciplina del mandato d'arresto europeo o tenti, invece, di ottenere una nuova valutazione del materiale esaminato dalla Corte d'appello.
Il caso sottoposto alla Corte
La Corte d'appello di Milano aveva disposto la consegna di un cittadino georgiano all'autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di due mandati d'arresto processuali. Il primo, emesso il 7 luglio 2026, riguardava un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e i relativi reati fine. Il secondo, emesso il 27 luglio, estendeva la richiesta a tre ulteriori episodi di furto commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026.
I due mandati erano stati esaminati congiuntamente nell'udienza del 5 agosto 2026. La difesa aveva proposto quattro motivi di ricorso: mancata traduzione dei mandati e della sentenza nella lingua conosciuta dal ricorrente; insufficiente verifica dell'identità della persona ricercata; illegittimità dell'esame del mandato integrativo, non preceduto da una nuova fase cautelare e asseritamente lesivo del principio di specialità; omessa verifica delle condizioni detentive in Austria. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il nuovo perimetro dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005
Il passaggio centrale della motivazione riguarda il secondo motivo. La difesa contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto accertata l'identità del ricercato senza acquisire rilievi dattiloscopici, profilo genetico e immagini dell'autore dei fatti disponibili presso l'autorità austriaca. La Corte muove dalla formulazione dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005 risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021. Il ricorso contro la decisione sulla consegna è consentito soltanto per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p. Restano pertanto fuori dal controllo di legittimità i vizi previsti dalle lettere d) ed e), compreso quello di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nei termini ordinariamente deducibili. La soluzione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, già espresso, fra le altre, da Cass. pen., Sez. VI, n. 41074 del 10 novembre 2021, Huzu, Rv. 282260, e da Cass. pen., Sez. VI, n. 8299 del 2022, Rv. 282911. Quest'ultima pronuncia merita di essere segnalata anche per la provenienza dell'impugnazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà la valutazione delle condizioni detentive compiuta dalla Corte territoriale. Il filtro dell'art. 22 opera dunque con identico rigore nei confronti di qualunque parte ricorrente. La sentenza n. 31907/2026 ribadisce inoltre, con un'applicazione chiarificatrice, un corollario dell'assetto così delineato: l'esclusione del vizio motivazionale non impedisce di rilevare una motivazione totalmente omessa, perché tale patologia «ridonda» in violazione di legge. Nel caso concreto, questa soglia non era stata raggiunta: la Corte d'appello aveva risposto alla deduzione difensiva e illustrato le ragioni dell'identificazione. La censura mirava quindi a contestare l'adeguatezza di quella valutazione, non l'esistenza giuridica della motivazione.
Motivazione mancante, apparente o semplicemente insufficiente
Il problema non può essere risolto sostituendo nel ricorso l'espressione "vizio di motivazione" con "violazione di legge". La Cassazione verifica la sostanza della doglianza e dichiara inammissibili le censure che, pur formalmente ricondotte all'art. 606, comma 1, lettere b) o c), richiedono una rivalutazione del ragionamento probatorio. Occorre distinguere almeno tre situazioni. La prima è quella della motivazione esistente, ma ritenuta insufficiente, contraddittoria o illogica. Dopo la riforma dell'art. 22, tale censura non è consentita. La seconda riguarda la motivazione totalmente mancante o solo graficamente presente, ma priva di qualsiasi risposta sul presupposto giuridico decisivo. In questo caso può configurarsi una violazione dell'obbligo legale di motivazione e, quindi, un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lettera c), c.p.p. La nozione deve tuttavia rimanere rigorosa: non ogni risposta sintetica o non persuasiva è una motivazione apparente. La terza ricorre quando il giudice abbia motivato, ma abbia applicato un criterio giuridico errato. La censura non riguarda allora la qualità argomentativa della decisione, bensì l'interpretazione o l'applicazione della norma che regola la consegna. È questo il terreno proprio dell'art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p. Ne deriva che un ricorso ammissibile deve individuare prima la regola violata e soltanto dopo mostrare come la motivazione riveli quell'errore. Se il percorso è inverso e l'argomentazione si esaurisce nella critica alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale, il motivo resta motivazionale e non supera il filtro dell'art. 22.
Identità del consegnando e prova della sua responsabilità
La sentenza sviluppa la distinzione sul terreno dell'identificazione. Secondo la Corte, l'errore di persona rilevante nella procedura di consegna è quello relativo alla corrispondenza tra il soggetto ricercato e quello arrestato nello Stato di esecuzione.
È diversa la questione se il consegnando sia realmente l'autore dei reati descritti nel mandato. Questa attiene all'accertamento della responsabilità e deve essere sottoposta al giudice dello Stato emittente. L'autorità italiana non può acquisire e valutare impronte, profili genetici o immagini allo scopo di verificare la colpevolezza della persona richiesta. La distinzione è corretta rispetto alla struttura del mutuo riconoscimento, ma richiede attenzione nella pratica. Non ogni contestazione fondata su dati identificativi equivale a chiedere una valutazione anticipata della responsabilità. Quando gli elementi allegati pongano in dubbio che la persona arrestata sia proprio quella indicata nel mandato, la questione appartiene alla procedura di consegna. Quando, invece, si sostenga che la persona indicata nel mandato non abbia commesso il fatto, la censura invade il merito riservato all'autorità emittente. Per la difesa è quindi essenziale formulare con precisione l'oggetto dell'errore: scambio tra persone nella fase esecutiva oppure insufficienza delle prove che collegano l'interessato al reato. Solo la prima questione è direttamente scrutinabile dal giudice italiano.
Il mandato «integrativo» e il principio di specialità
Un ulteriore profilo riguarda il secondo mandato emesso dall'autorità austriaca. La difesa sosteneva che la sua valutazione fosse preclusa dalla mancata celebrazione di una nuova fase cautelare e che l'estensione della richiesta violasse il principio di specialità.
La Corte respinge entrambe le prospettazioni. Il procedimento di consegna non presuppone necessariamente l'applicazione di una misura cautelare. Poiché il ricorrente era già ristretto in forza del primo mandato, la Corte d'appello poteva esaminare direttamente anche la successiva richiesta, garantendo il contraddittorio nell'udienza sulla consegna. Quanto alla specialità, la Cassazione rovescia l'impostazione difensiva: l'emissione del secondo mandato non elude il principio, ma serve a delimitare gli ulteriori fatti per i quali lo Stato emittente chiede la consegna. La violazione potrebbe manifestarsi soltanto se, dopo la consegna, l'autorità estera procedesse per fatti diversi da quelli compresi nei due mandati, al di fuori delle condizioni previste dalla disciplina europea. Il passaggio è interessante, ma non autorizza a considerare irrilevante la precisione del dispositivo. La decisione italiana deve permettere di identificare senza ambiguità i mandati e i fatti per i quali la consegna è accordata. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello contenesse una delimitazione sufficiente.
Assistenza linguistica: l'interprete può supplire alla traduzione scritta
La difesa deduceva inoltre la mancata traduzione dei mandati nella sola lingua conosciuta dal ricorrente. La Corte richiama l'orientamento secondo cui la tutela del consegnando alloglotta non esige sempre la traduzione scritta degli atti, quando la loro comprensione sia stata concretamente assicurata dall'assistenza di un interprete. Sono richiamate Cass. pen., Sez. VI, n. 39924 del 9 dicembre 2025, Gjoka, Rv. 288965, e Cass. pen., Sez. VI, n. 19025 del 5 aprile 2017, Jabri, Rv. 269838. Nel caso concreto l'interprete aveva assistito l'interessato tanto nella fase di convalida e applicazione della misura quanto nell'udienza sulla consegna, consentendogli di esercitare le facoltà difensive. La mancata eccezione nel corso dell'udienza determinava inoltre, secondo la Corte, la sanatoria dell'eventuale nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. Anche questo passaggio impone una difesa tempestiva. Se l'assistenza dell'interprete non ha consentito un'effettiva comprensione del contenuto e degli effetti del mandato, la circostanza deve essere dedotta immediatamente e documentata in modo specifico. Una contestazione formulata soltanto nel ricorso rischia di essere considerata sanata o priva di decisività.
Condizioni detentive e onere di allegazione
La Cassazione considera manifestamente infondato anche il motivo relativo alle condizioni carcerarie in Austria. Il principio di fiducia reciproca esclude un controllo generalizzato e preventivo su ogni sistema penitenziario dello Stato emittente. L'obbligo di acquisire informazioni sorge quando emergano elementi fondati e specifici circa un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti. La difesa non aveva indicato alcun dato riferibile alle condizioni generali degli istituti austriaci, alla struttura di probabile destinazione o alla situazione individuale del consegnando. In assenza di allegazioni e di elementi rilevabili d'ufficio, la Corte d'appello non era tenuta ad attivare richieste informative. La motivazione deve essere raccordata ai principi elaborati dalla Corte di giustizia sul controllo in due fasi, a partire da Corte giust. UE, 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU: esistenza di carenze sistemiche o generalizzate, oppure comunque idonee a colpire determinati gruppi o istituti, e verifica concreta del rischio individuale. La fiducia reciproca non equivale a una presunzione assoluta; tuttavia, la difesa deve offrire un punto di partenza probatorio serio, attuale e individualizzato.
La migliore obiezione difensiva
La limitazione del ricorso alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. può determinare una zona di tensione con l'effettività della tutela giurisdizionale. La decisione sulla consegna incide direttamente sulla libertà personale e può dipendere da accertamenti fattuali, identità, radicamento, salute, rischio detentivo, rispetto ai quali la distinzione tra errore di diritto e vizio motivazionale non è sempre agevole. La migliore obiezione è che un controllo confinato alla sola esistenza grafica della motivazione rischi di rendere insindacabili decisioni fondate su argomentazioni solo assertive. Una motivazione che enunci la conclusione senza confrontarsi con il fatto decisivo potrebbe essere formalmente presente, ma sostanzialmente equivalente alla sua omissione. Il prevedibile contrappunto è che il legislatore, nel dare attuazione al mutuo riconoscimento e alle esigenze di celerità, ha consapevolmente escluso il controllo sulla logicità della motivazione. Estendere la categoria della motivazione apparente fino a ricomprendere ogni risposta ritenuta inadeguata reintrodurrebbe per via interpretativa il motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), espressamente escluso dall'art. 22.
Il punto di equilibrio non può dipendere da formule astratte. Occorre verificare se la Corte d'appello abbia applicato la regola legale pertinente e abbia reso riconoscibile il percorso che collega gli elementi considerati alla decisione. Solo l'assenza radicale di tale percorso, non la sua mera debolezza, consente di trasferire il vizio sul piano della violazione di legge.
Indicazioni operative per il ricorso
La sentenza offre alcune indicazioni immediate per la redazione del ricorso in materia di mandato d'arresto europeo. Il motivo deve essere ancorato a una specifica ipotesi dell'art. 606, comma 1, lettere a), b) o c), c.p.p. Non è sufficiente denunciare congiuntamente "violazione di legge e vizio di motivazione", perché il secondo parametro non è ammesso e può rivelare la reale natura della censura. Occorre identificare la disposizione della legge n. 69 del 2005, della Costituzione o della fonte europea che si assume violata, precisando quale criterio giuridico la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare. Il ricorso deve poi confrontarsi con la motivazione effettivamente resa, evitando di selezionare soltanto passaggi favorevoli alla tesi difensiva. Se si denuncia la totale omissione della motivazione, è necessario indicare la questione decisiva tempestivamente devoluta, il punto della memoria o del verbale nel quale è stata posta e l'assenza di qualsiasi risposta nella sentenza. Quando la decisione contenga una risposta, ancorché sintetica, occorre dimostrare perché essa sia meramente apparente e non soltanto non condivisibile. Le allegazioni fattuali devono essere collegate al presupposto legale contestato. Nel caso del rischio detentivo, devono essere indicati fonti attendibili, attuali e riferibili allo Stato o all'istituto interessato, insieme agli elementi individuali che rendono concreto il pericolo. In materia d'identità, occorre distinguere la persona arrestata dal diverso problema della prova di responsabilità.
Infine, la tempestività resta decisiva. Le violazioni relative alla traduzione, all'assistenza dell'interprete o al contraddittorio devono essere eccepite nella prima sede utile, affinché il ricorso possa documentare l'avvenuta deduzione ed evitare la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.p.
Conclusioni
Cass. pen., Sez. feriale, n. 31907/2026 non modifica l'orientamento sui limiti del ricorso contro la decisione di consegna. Ne offre però un'applicazione particolarmente utile per la difesa: il controllo della Cassazione non riguarda la persuasività della motivazione, ma rimane aperto quando manchi radicalmente una risposta giuridicamente riconoscibile o sia stato applicato un criterio normativo errato. La linea di confine deve essere rispettata con rigore. Una censura che chieda di rivalutare prove, attendibilità o adeguatezza degli elementi resta inammissibile, anche se presentata come violazione di legge. Al contrario, l'individuazione puntuale della norma violata, del presupposto legale trascurato e della totale assenza di motivazione sul punto può consentire un sindacato effettivo senza reintrodurre il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. La pronuncia conferma così che, nelle procedure di consegna, la qualità tecnica del ricorso non è un aspetto meramente formale. È la condizione per preservare, entro un giudizio di legittimità deliberatamente ristretto, uno spazio concreto di tutela della libertà personale e dei diritti fondamentali.
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Domande Frequenti
- Quali motivi sono ammissibili nel ricorso per cassazione contro la decisione sulla consegna?
- Dopo la riforma dell'art. 22 L. 69/2005 operata dal d.lgs. 10/2021, il ricorso è consentito solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere a, b e c, c.p.p. Il vizio di motivazione previsto dalla lettera e non è deducibile.
- La motivazione totalmente omessa è comunque censurabile?
- Sì. La totale omissione della motivazione ridonda in violazione di legge ed è quindi deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c, c.p.p. Non basta però una risposta sintetica o non persuasiva: serve l'assenza radicale del percorso argomentativo.
- Come deve essere costruito il ricorso ammissibile?
- Occorre individuare la disposizione della L. 69/2005, della Costituzione o della fonte europea che si assume violata e mostrare come la motivazione riveli quell'errore. Una censura che chieda di rivalutare prove o attendibilità resta inammissibile anche se presentata come violazione di legge.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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