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    Reati Bancarotta

    Bancarotta patrimoniale e offensività concreta: il mero distacco del bene non basta

    Avv. Roberto Antonio Catanzariti15 settembre 202615 min di lettura

    In sintesi

    Cass. pen., Sez. V, n. 13137/2026 impone di valutare qualità, valore e collocazione temporale del distacco per stabilire se abbia messo in pericolo la garanzia dei creditori.

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    Domande Frequenti

    Che cosa afferma la sentenza n. 13137/2026 sulla bancarotta patrimoniale?
    La Quinta Sezione penale della Cassazione qualifica la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto. Il giudice non può presumere l'offensività dal solo distacco del bene: deve determinarne la qualità e verificarne l'attitudine a compromettere la garanzia dei creditori.
    Che cosa si intende per qualità del distacco patrimoniale?
    È il giudizio che valuta natura e funzione del bene, valore economico effettivo, esistenza e congruità del corrispettivo, situazione patrimoniale al momento dell'atto, ragionevolezza imprenditoriale, prossimità alla crisi e permanenza del pericolo sino all'apertura della procedura.
    Un bene di valore modesto può integrare bancarotta?
    Sì, ma non in modo automatico. L'affermazione secondo cui il bene avrebbe almeno un valore di rottamazione non basta se la difesa contesta l'offensività concreta. Occorre determinare il valore effettivo e spiegare perché la sottrazione fosse idonea a mettere in pericolo la garanzia dei creditori.
    LA

    Avv. Roberto Antonio Catanzariti

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