Superbonus 110% e frode fiscale: quando il credito fittizio diventa anche truffa allo Stato
In sintesi
Cassazione penale, Sez. III, n. 33224/2026: concorso tra reati tributari e truffa aggravata, profitto ulteriore e sequestro preventivo nelle frodi sui crediti d'imposta.
# Superbonus 110% e frode fiscale: quando il credito fittizio diventa anche truffa allo Stato
Cass. pen., Sez. III, n. 33224/2026
Cassazione penale, Sez. III, n. 33224/2026: concorso tra reati tributari e truffa aggravata, profitto ulteriore e sequestro preventivo nelle frodi sui crediti d'imposta.
Cassazione penale, Sez. III, n. 33224/2026: concorso tra reati tributari e truffa aggravata, profitto ulteriore e sequestro preventivo nelle frodi sui crediti d'imposta
La complessa stagione giudiziaria delle frodi connesse ai bonus edilizi sta progressivamente conducendo la giurisprudenza di legittimità oltre il terreno, ormai ampiamente esplorato, della mera qualificazione delle condotte fraudolente. Il problema che emerge con maggiore nettezza riguarda oggi il rapporto tra le diverse fattispecie incriminatrici suscettibili di concorrere nella medesima sequenza economica e, soprattutto, l'individuazione del profitto assoggettabile a sequestro e confisca. In questa prospettiva si colloca Cass. pen., Sez. III, n. 33224/2026, depositata il 10 settembre 2026, relativa a un articolato meccanismo fraudolento realizzato nell'ambito del Superbonus 110%, nel quale fatture riferite a opere non eseguite o non ancora realizzate e false asseverazioni sugli stati di avanzamento dei lavori avevano determinato la formazione di crediti d'imposta di rilevante valore economico, successivamente ceduti e, almeno in parte, monetizzati. La decisione assume rilievo specifico perché affronta congiuntamente il rapporto tra frode fiscale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la rilevanza penale della creazione del credito fittizio, il ruolo della cessione nella produzione di un vantaggio patrimoniale ulteriore e i limiti del sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo.
La fattispecie: il credito d'imposta come valore economico autonomo
La vicenda sottoposta alla Corte nasce da un modello operativo ormai ricorrente nei procedimenti relativi ai bonus edilizi. Una società operante nel settore delle costruzioni, attraverso il proprio amministratore di fatto e la legale rappresentante, avrebbe acquisito commesse quale general contractor e prodotto documentazione fiscale e tecnica rappresentativa di lavori non ancora eseguiti o, in alcuni casi, mai realizzati. Attraverso fatturazioni e asseverazioni non corrispondenti alla realtà sarebbe stato così generato il presupposto per la formazione di crediti d'imposta, successivamente destinati alla circolazione mediante cessione. Sul piano cautelare, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto un sequestro preventivo diretto e per equivalente in relazione a una pluralità di fattispecie, tra le quali reati tributari, truffa aggravata e autoriciclaggio. La questione sottoposta alla Cassazione non era, dunque, soltanto se le condotte fossero penalmente rilevanti, ma se il medesimo meccanismo fraudolento potesse legittimamente alimentare una pluralità di titoli di reato e, correlativamente, una pluralità di conseguenze patrimoniali.
Reati tributari e truffa: il confine passa per il profitto ulteriore
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda il rapporto tra dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. La Corte muove da un principio ormai stabilmente presente nella giurisprudenza di legittimità: la frode fiscale, quando è interamente finalizzata al conseguimento di un vantaggio costituito dall'evasione d'imposta, esaurisce normalmente il proprio disvalore all'interno della disciplina speciale dettata dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
La truffa non può essere aggiunta automaticamente alla fattispecie tributaria soltanto perché la condotta presenta caratteri fraudolenti. Il concorso diviene invece configurabile quando dalla medesima condotta derivi un profitto economicamente distinto rispetto alla semplice evasione fiscale.
È precisamente su questo punto che la sentenza n. 33224/2026 attribuisce rilievo alla trasformazione del credito tributario in un valore economicamente autonomo, suscettibile di circolazione e di monetizzazione. Quando il credito derivante dalla detrazione venga ceduto e trasformato in disponibilità patrimoniale, secondo la Corte viene conseguita un'utilità ulteriore rispetto al mero risparmio fiscale. In tale situazione il principio di specialità non sarebbe più sufficiente a escludere il concorso con la truffa aggravata. Il criterio appare coerente con la linea già espressa, tra le altre, da Cass. pen., Sez. III, n. 15710/2026, secondo cui il concorso tra reato tributario e truffa è configurabile quando l'utilizzazione della documentazione fiscale falsa determini un'utilità diversa e ulteriore rispetto all'evasione. La stessa premessa sistematica emerge, in senso speculare, da Cass. pen., Sez. III, n. 23730/2026, che ribadisce il rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa quando il vantaggio perseguito rimanga confinato nell'evasione tributaria. Non si tratta, pertanto, di affermare una generalizzata cumulabilità delle fattispecie. Il discrimine deve essere individuato nella struttura del vantaggio perseguito e concretamente conseguito.
Il credito Superbonus non è una mera aspettativa fiscale
Vi è poi un secondo profilo della decisione che merita specifica attenzione. Nel sistema delineato dagli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, il credito d'imposta non rappresenta una semplice posta contabile interna al rapporto tributario. Una volta costituito e reso disponibile per la cessione, esso acquista una propria dimensione patrimoniale.
È proprio questa caratteristica a spiegare perché le frodi sui bonus edilizi abbiano imposto alla giurisprudenza categorie non perfettamente sovrapponibili a quelle tradizionalmente elaborate per l'evasione fiscale. Il credito può essere ceduto, trasferito, utilizzato in compensazione e, attraverso tali operazioni, convertito in un'utilità patrimoniale effettiva. La Cassazione valorizza questa capacità circolatoria per ricostruire il passaggio dall'evasione tributaria alla possibile aggressione del patrimonio pubblico. La questione assume ulteriore rilievo anche alla luce del contrasto giurisprudenziale che aveva interessato la qualificazione delle frodi sui bonus edilizi. Una parte della giurisprudenza aveva infatti ricondotto determinate condotte all'art. 316 ter c.p., valorizzando la struttura automatizzata del riconoscimento del credito e l'assenza di un controllo preventivo dell'Amministrazione finanziaria. Altro orientamento aveva invece ravvisato la truffa aggravata, attribuendo rilievo alla complessiva attività fraudolenta mediante la quale veniva artificiosamente costruita la rappresentazione di lavori inesistenti. Il contrasto ha dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite con le ordinanze Cass. pen., Sez. II, n. 37421/2025 e Cass. pen., Sez. II, n. 37423/2025.
Le successive pronunce del 2026 danno conto dell'intervento delle Sezioni Unite del 26 febbraio 2026, che avrebbe ricondotto la costituzione del credito d'imposta fittizio, ottenuto attraverso fatture per operazioni inesistenti e l'opzione per lo sconto o per la cessione, alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in forma consumata. Il dato è decisivo perché sposta indietro il momento penalmente rilevante rispetto alla fase della materiale monetizzazione.
Il problema più delicato: consumazione della truffa e profitto ulteriore
Proprio qui emerge, tuttavia, una questione sistematica che la sentenza n. 33224/2026 rende evidente con nettezza. Se la truffa aggravata deve considerarsi consumata già con la costituzione del credito fittizio, senza necessità che esso venga successivamente ceduto o portato in compensazione, la cessione non può essere contemporaneamente considerata indispensabile per la consumazione del reato. Essa assume allora una diversa funzione. Può rappresentare la fase attraverso la quale il profitto originariamente incorporato nel credito viene trasformato in altra utilità patrimoniale, oppure può concorrere a dimostrare l'esistenza di quel profitto ulteriore che giustifica il concorso tra reato tributario e truffa. La distinzione non è meramente teorica. Da essa dipende la corretta delimitazione dell'oggetto del sequestro. Il rischio interpretativo è quello di osservare la medesima sequenza economica sotto prospettive diverse e di attribuire natura autonoma, ai fini ablativi, a utilità che costituiscono soltanto trasformazioni successive del medesimo valore originariamente acquisito. Credito fiscale, corrispettivo della cessione e somme successivamente trasferite non rappresentano necessariamente tre distinti profitti. Possono costituire successive manifestazioni dello stesso vantaggio patrimoniale. Ed è precisamente su questo terreno che il diritto delle misure patrimoniali è chiamato a mantenere un rigoroso rapporto di causalità tra reato, profitto e bene sottoposto ad ablazione.
Sequestro e confisca: la centralità della corretta individuazione del profitto
La rilevanza pratica della questione emerge con nettezza sul terreno cautelare. Nelle frodi Superbonus, la contestazione penale può accompagnarsi a sequestri di importi molto elevati, frequentemente estesi ai beni personali degli amministratori o dei concorrenti mediante il ricorso alla confisca per equivalente. La giurisprudenza più recente tende a riconoscere al credito d'imposta fittizio natura di profitto immediatamente derivante dal reato. In questa direzione si colloca Cass. pen., Sez. VI, n. 21670/2026, secondo cui le agevolazioni fiscali suscettibili di essere utilizzate in compensazione o cedute a terzi costituiscono profitto del reato e non mero prodotto della condotta. Analoga attenzione alla trasformazione patrimoniale del credito emerge da Cass. pen., Sez. II, n. 27639/2026, che riconosce rilevanza anche alle utilità derivate dalla successiva cessione dei crediti illecitamente generati. Il punto richiede però un rigore specifico. La possibilità di seguire il profitto nelle sue trasformazioni non autorizza una duplicazione quantitativa dell'ablazione. Il valore economico complessivamente sequestrabile deve restare ancorato al vantaggio causalmente riconducibile alla condotta criminosa, evitando che le successive trasformazioni patrimoniali del medesimo valore vengano contabilizzate più volte. Per il difensore dell'impresa e dell'amministratore, il terreno decisivo non è quindi soltanto la contestazione astratta del fumus, ma la ricostruzione analitica dei flussi economici. Occorre distinguere il valore nominale dei crediti generati, gli importi effettivamente ceduti, il prezzo realizzato nelle cessioni, le somme rimaste nel patrimonio societario e quelle successivamente trasferite. Solo una ricostruzione di questo tipo consente di verificare se il quantum sottoposto a sequestro corrisponda effettivamente al profitto del reato oppure incorpori duplicazioni.
La migliore obiezione difensiva
La tesi maggiormente problematica rispetto alla ricostruzione accolta dalla Corte riguarda proprio l'autonomia del profitto derivante dalla monetizzazione del credito. Si potrebbe infatti sostenere che la cessione non produca un nuovo profitto, ma costituisca semplicemente una modalità di trasformazione economica del credito già acquisito. Se il credito d'imposta rappresenta già il profitto della truffa nel momento della sua costituzione, il denaro successivamente ricevuto in cambio della cessione potrebbe essere considerato non un'utilità nuova, ma il valore sostitutivo della precedente. Sotto questa prospettiva, la monetizzazione non potrebbe essere utilizzata automaticamente né per moltiplicare il profitto confiscabile né per affermare l'esistenza di un secondo vantaggio patrimonialmente autonomo. L'obiezione risulta assai solida quando la fattispecie tributaria e la truffa abbiano ad oggetto la medesima operazione economica e il medesimo valore patrimoniale.
Il prevedibile contrappunto dell'accusa
La prospettiva accusatoria muove, tuttavia, da un diverso presupposto. Il reato tributario protegge l'interesse dello Stato alla corretta percezione dei tributi e trova il proprio baricentro nell'evasione d'imposta. La truffa aggravata tutela invece il patrimonio pubblico contro una condotta fraudolenta che induce l'Amministrazione a riconoscere una utilità economica priva dei relativi presupposti. Quando il meccanismo fraudolento non si limita a ridurre un debito fiscale, ma produce un credito autonomamente trasferibile e monetizzabile, la condotta trascenderebbe il disvalore tributario.
È precisamente questa autonomia funzionale del credito a consentire, secondo la giurisprudenza più recente, il concorso tra le fattispecie. La posizione ha una propria coerenza sistematica, ma richiede che l'autonomia del profitto non venga presunta in astratto. Deve essere verificata nella concreta struttura dell'operazione.
Il limite del ricorso per cassazione nelle misure cautelari reali
La sentenza n. 33224/2026 contiene anche un richiamo processuale di rilievo autonomo. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo resta circoscritto, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., alla violazione di legge. Non è pertanto consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo riesame del materiale indiziario. Sul terreno motivazionale, il sindacato della Cassazione può intervenire soltanto quando la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente, non quando se ne contesti semplicemente l'illogicità o la maggiore o minore persuasività.
La decisione richiama inoltre l'esigenza che le questioni prospettate in Cassazione risultino già devolute al Tribunale del riesame. Il tema assume rilievo strategico immediato: nelle misure cautelari reali, la difesa deve costruire già dinanzi al riesame tutte le questioni destinate eventualmente a essere riproposte in sede di legittimità, documentandone puntualmente la devoluzione. La mancata deduzione tempestiva può rendere irrimediabilmente tardiva la censura.
Una nuova frontiera del penale tributario
La sentenza n. 33224/2026 mostra come le frodi sui bonus edilizi abbiano progressivamente modificato la tradizionale fisionomia del diritto penale tributario. Il credito fiscale, quando diviene liberamente cedibile, non rimane confinato nel rapporto tra contribuente ed Erario. Si trasforma in un bene economicamente circolante. Ed è precisamente questa trasformazione a rendere possibile la sovrapposizione tra fattispecie tributarie, reati contro il patrimonio pubblico, riciclaggio e autoriciclaggio. Ma proprio l'ampliamento dell'area penale impone maggiore rigore nella delimitazione delle fattispecie e delle relative conseguenze patrimoniali. Il criterio del profitto ulteriore può rappresentare uno strumento razionale per distinguere il mero illecito fiscale dalla truffa. Non può però diventare una formula automatica. Nel singolo procedimento occorrerà sempre verificare se vi siano realmente utilità economicamente autonome oppure se ci si trovi di fronte alla semplice trasformazione del medesimo valore patrimoniale attraverso le diverse fasi della frode.
È su questo confine, più ancora che sulla qualificazione astratta della condotta, che si giocheranno molte delle future controversie relative alle frodi sui crediti d'imposta.
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Domande Frequenti
- Quando la frode fiscale concorre con la truffa aggravata?
- Quando dalla medesima condotta derivi un profitto economicamente distinto rispetto alla semplice evasione d'imposta. La creazione di un credito d'imposta suscettibile di cessione e monetizzazione può integrare quella utilità ulteriore che giustifica il concorso.
- Il credito Superbonus ceduto è profitto autonomo?
- Nel sistema dell'art. 121 del d.l. n. 34/2020 il credito d'imposta acquista una propria dimensione patrimoniale una volta reso disponibile per la cessione. Le utilità derivate dalla successiva cessione hanno rilievo ai fini della confisca, ma il valore economico complessivamente sequestrabile deve restare ancorato al vantaggio causalmente riconducibile alla condotta, evitando duplicazioni.
- Quali sono i limiti del ricorso per cassazione contro il sequestro preventivo?
- Ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Il sindacato sulla motivazione può intervenire solo quando sia radicalmente assente o meramente apparente. Le questioni devono già essere state devolute al Tribunale del riesame, pena la tardività.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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