Confisca a metà: la Cassazione boccia la doppia motivazione su profitto e sproporzione
In sintesi
Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 2026 (dep. 8 settembre 2026), n. 33026. La contraddizione tra confisca diretta e confisca per sproporzione è vizio autonomo, anche quando l'importo in gioco è modesto.
# Confisca a metà: la Cassazione boccia la doppia motivazione su profitto e sproporzione
Cass. pen., Sez. IV, n. 33026/2026
Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 2026 (dep. 8 settembre 2026), n. 33026. La contraddizione tra confisca diretta e confisca per sproporzione è vizio autonomo, anche quando l'importo in gioco è modesto.
Corte di Cassazione, Sezione IV penale
Pres. Di Salvo, Rel. Giordano
Sentenza 9 giugno 2026 (dep. 8 settembre 2026), n. 33026
Annulla con rinvio limitatamente al capo relativo alla confisca; dichiara irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione di responsabilità
In tema di confisca conseguente a condanna per detenzione di sostanza stupefacente, è affetta da vizio strutturale di motivazione, riconducibile a violazione di legge, la decisione che cumuli, senza operare una chiara scelta qualificatoria, i presupposti della confisca diretta del profitto del reato e quelli della confisca per sproporzione ex art. 240 bis c.p., richiamata dall'art. 85 bis d. P.R. n. 309 del 1990: la prima esige la dimostrazione rigorosa di un nesso di derivazione immediata e diretta tra il bene e il fatto oggetto di condanna, non potendo fondarsi su indizi non univoci o su ipotesi di condotte ulteriori ed estranee all'accertamento; la seconda richiede un accertamento concreto, documentato e criticamente vagliato dello squilibrio tra redditi leciti e valore dei beni, condotto secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite Montella. (Rv. non ancora massimata: la sentenza risulta depositata in data odierna)
Introduzione
Centonovantacinque euro non sono, di regola, l'importo su cui si costruisce un principio di diritto. È proprio questo, però, il pregio della sentenza in commento: la Quarta Sezione della Cassazione coglie l'occasione di una confisca di valore economico trascurabile per ribadire, con nettezza, una disciplina di garanzia che vale a prescindere dall'entità del bene ablato, e che riguarda tanto il piccolo spaccio quanto i procedimenti patrimoniali più complessi del diritto penale dell'economia: la confisca diretta del profitto e la confisca per sproporzione sono istituti autonomi, con presupposti costitutivi distinti, e la loro sovrapposizione motivazionale, anziché rafforzare la misura ablativa, la rende strutturalmente viziata.
Ricostruzione dei fatti
Il 18 giugno 2024 C.A. viene trovato in possesso di 3,2 grammi di cocaina e di 195,00 euro in contanti. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2024, lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla sola detenzione, senza alcuna contestazione di condotte di cessione, e dispone la confisca della somma rinvenuta. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 ottobre 2025, conferma integralmente la decisione, respingendo il motivo con cui la difesa aveva censurato specificamente il capo della confisca. La motivazione della Corte territoriale, per come descritta nella sentenza di legittimità, sorregge la misura ablativa richiamando in via alternativa due basi giuridiche eterogenee: da un lato i criteri della confisca diretta del profitto del reato, ricollegando la somma a ipotetici proventi di pregresse cessioni di stupefacente mai contestate nel presente procedimento; dall'altro i criteri della confisca per sproporzione, qualificando l'importo come di rilevante consistenza economica e valorizzando una condizione di nullatenenza dell'imputato che la stessa documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato, presente nel fascicolo, smentiva, attestando la percezione di un reddito. Il difensore propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240 bis c.p. e all'art. 85 bis d. P.R. n. 309 del 1990, limitatamente al capo della confisca. Il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità. La Quarta Sezione accoglie il ricorso, annulla con rinvio il solo capo relativo alla confisca e dichiara, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale.
La questione giuridica
Il nodo che la Cassazione è chiamata a sciogliere non riguarda, in prima battuta, la sussistenza in concreto dei presupposti dell'una o dell'altra forma di confisca, bensì un problema logicamente preliminare: se sia legittimo che un giudice di merito, anziché operare una scelta qualificatoria netta, sorregga la medesima statuizione ablativa richiamando cumulativamente due modelli normativi che rispondono a logiche e a oneri probatori del tutto distinti. La confisca diretta del profitto, prevista dall'art. 240 c.p. e richiamata dall'art. 85 bis d. P.R. n. 309 del 1990, presuppone l'individuazione di un nesso di pertinenzialità tra il bene e il fatto di reato accertato: il bene deve costituire il vantaggio economico di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta per cui è intervenuta condanna. La confisca per sproporzione, disciplinata dall'art. 240 bis c.p. e resa applicabile alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti dalla riforma dell'art. 85 bis operata dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto Caivano, prescinde invece da qualunque nesso di pertinenzialità e si fonda su un giudizio comparativo tra il valore dei beni nella disponibilità del condannato e i suoi redditi leciti, con onere per quest'ultimo di fornire una giustificazione credibile della provenienza. Si tratta, dunque, di due istituti che non sono tra loro fungibili né cumulabili in via alternativa all'interno della medesima motivazione, senza che il giudice chiarisca quale dei due stia effettivamente applicando e con quali conseguenze sul piano dell'onere argomentativo.
Analisi della decisione
La Quarta Sezione muove da un rilievo di metodo che permea l'intera pronuncia: l'oscillazione tra i due modelli di confisca non costituisce una mera imprecisione lessicale, ma un vizio strutturale della motivazione, perché ciascun modello richiede un accertamento di segno diverso e un compendio probatorio diverso, sicché l'indeterminatezza sulla categoria applicata si traduce essa stessa in violazione di legge. Sul versante della confisca diretta, la Corte richiama il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il profitto confiscabile deve essere identificato con rigore e derivare immediatamente dal reato per cui è intervenuta condanna, senza che sia consentita alcuna estensione a utilità riconducibili a condotte diverse o meramente ipotizzate. Nel caso di specie tale nesso difetta in radice: la condanna riguarda la sola detenzione, non la cessione, sicché il richiamo a ipotetici proventi di pregresse attività di spaccio evoca un collegamento con fatti estranei al perimetro dell'accertamento. Né il frazionamento delle banconote né la contestuale detenzione di stupefacente, elementi tradizionalmente invocati in questo tipo di provvedimenti, sono ritenuti dalla Corte, in assenza di ulteriori riscontri, sufficienti a dimostrare da soli la natura di profitto diretto del denaro. Sul versante della confisca per sproporzione, la Cassazione applica con rigore i criteri fissati dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia Montella del 2004: il giudizio di squilibrio tra redditi leciti e valore dei beni deve fondarsi su un accertamento concreto e documentato, riferito al momento dei singoli acquisti e non genericamente al momento della misura, e la giustificazione offerta dall'interessato deve essere vagliata criticamente, non liquidata con formule stereotipate. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, ha integralmente disatteso questi oneri: ha qualificato la somma di 195,00 euro come di rilevante consistenza economica con un'affermazione priva di ogni plausibilità logica, e ha fondato il presupposto della sproporzione su una condizione di nullatenenza smentita dagli stessi atti del procedimento, segnatamente dalla documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che attestava la percezione di un reddito da parte dell'imputato. La duplice carenza, tanto sul nesso di pertinenzialità quanto sul giudizio di sproporzione, conduce all'annullamento con rinvio del solo capo relativo alla confisca, mentre l'affermazione di responsabilità penale, non investita da censure, diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Valutazione critica
Il principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione appare, con alto grado di certezza, pienamente in linea con l'orientamento consolidato in tema di confisca diretta e con i criteri Montella in tema di confisca per sproporzione, di cui costituisce applicazione rigorosa piuttosto che innovazione. Il valore della pronuncia sta non tanto nell'enunciazione di un principio nuovo, quanto nell'aver isolato con chiarezza un vizio di metodo, la cumulabilità motivazionale di due modelli di confisca eterogenei, che nella prassi dei giudici di merito ricorre con una frequenza superiore a quanto le massime ufficiali lascino ordinariamente emergere, proprio perché tende a nascondersi dietro una motivazione solo apparentemente più solida in quanto sorretta da una doppia base giuridica. Merita una segnalazione, a integrazione di quanto risulta dal testo della sentenza e quale osservazione autonoma di chi scrive, il contesto normativo in cui la vicenda si colloca. Fino all'entrata in vigore del decreto Caivano, la confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p. non era applicabile, tramite il rinvio dell'art. 85 bis d. P.R. n. 309 del 1990, alla fattispecie di lieve entità del comma 5 dell'art. 73, sicché una condanna come quella di C.A. non avrebbe potuto, prima della riforma, essere accompagnata da una confisca per sproporzione. L'estensione operata dal decreto Caivano ha superato il vaglio di legittimità costituzionale solo di recente, con la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2025, depositata il 7 novembre 2025. Il fatto oggetto del presente procedimento, risalente al giugno 2024, si colloca dunque in una fase in cui la base normativa della confisca per sproporzione applicata a fattispecie di lieve entità era di introduzione recente e la sua stessa compatibilità costituzionale, sebbene già oggetto di ordinanze di rimessione, non era stata ancora definitivamente chiarita. Questo dato contestuale, se corretto, può utilmente spiegare, senza per questo giustificarla, la scelta della Corte territoriale di cumulare prudenzialmente due basi giuridiche alternative anziché operare l'opzione netta che la Cassazione ha ora ritenuto doverosa: un atteggiamento difensivo del giudice del merito che la sentenza in commento smentisce, chiarendo che la prudenza motivazionale non può tradursi in sovrapposizione di modelli incompatibili. Il richiamo alla giurisprudenza sulla confisca diretta contenuto nella motivazione risulta riportato fedelmente dal testo della sentenza, ma non è stato in questa sede riscontrato sul testo integrale del precedente citato: la sua conformità all'orientamento consolidato in materia, pur assai plausibile, resta pertanto affermazione della Corte di cassazione stessa, non verifica autonoma di chi scrive.
Ricadute operative
Per la difesa, la sentenza offre un argomento di carattere preliminare, logicamente antecedente alla contestazione nel merito dei singoli presupposti: quando la motivazione della confisca richiama cumulativamente, anche solo in via alternativa, criteri propri di modelli ablativi diversi, è opportuno eccepire anzitutto il vizio strutturale di indeterminatezza qualificatoria, che di per sé espone il provvedimento all'annullamento indipendentemente dalla fondatezza nel merito dell'una o dell'altra ipotesi. È inoltre opportuno verificare sempre, con specifica attenzione, se il fascicolo processuale contenga elementi, quali la documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato, idonei a smentire affermazioni di nullatenenza sulle quali il giudice di merito intenda fondare un giudizio di sproporzione: la sentenza dimostra che tale verifica può risultare decisiva anche per importi di valore modesto. Per la pubblica accusa e per i giudici di merito, l'indicazione è speculare: la richiesta o la conferma di una confisca deve muovere da una scelta qualificatoria esplicita tra confisca diretta e confisca per sproporzione, corredata dal compendio probatorio proprio di ciascun modello, senza che la duplicazione dei riferimenti normativi possa supplire a un accertamento carente sotto entrambi i profili. Per la prassi in materia di confisca patrimoniale, e con rilievo che eccede la materia degli stupefacenti per investire il più ampio contenzioso in cui la sproporzione patrimoniale viene invocata a fondamento di misure ablative, la sentenza conferma l'attualità dei criteri Montella quale parametro di riferimento generale: l'accertamento della sproporzione deve sempre essere ancorato al momento dei singoli acquisti, sorretto da fonti di prova specifiche sui redditi e sul patrimonio, e le giustificazioni offerte dall'interessato vanno vagliate con motivazione puntuale, non liquidate con clausole di stile. Nei procedimenti di criminalità economica, dove sequestri e confische riguardano sovente compendi patrimoniali articolati e la tentazione di invocare in via alternativa più basi giuridiche è per certi versi più concreta che nel piccolo spaccio, il precedente in commento offre un argomento difensivo trasferibile senza difficoltà.
Conclusioni
La sentenza in commento ricorda, con un caso di valore economico minimo, una regola che vale in misura ancora maggiore quando in gioco vi sono patrimoni consistenti: la confisca è una misura ablativa che incide sul diritto di proprietà, e la sua legittimità dipende dalla precisione, non dalla ridondanza, della base giuridica su cui si fonda. Cumulare due modelli di confisca nella speranza che l'uno supplisca alle debolezze dell'altro produce l'effetto opposto a quello sperato: espone l'intero provvedimento a un vizio autonomo, che si aggiunge, e non si sottrae, alle carenze proprie di ciascun modello preso singolarmente. In un momento in cui il catalogo dei reati assoggettabili a confisca per sproporzione si è ampliato anche a fattispecie di minore gravità, come dimostra la stessa vicenda in commento, questa disciplina di rigore motivazionale merita di essere tenuta presente da chi opera nel contenzioso patrimoniale, quale che sia l'ordine di grandezza degli importi in discussione.
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Domande Frequenti
- Cosa afferma la Cassazione sulla motivazione cumulativa?
- È affetta da vizio strutturale di motivazione, riconducibile a violazione di legge, la decisione che cumuli, senza operare una chiara scelta qualificatoria, i presupposti della confisca diretta del profitto e quelli della confisca per sproporzione ex art. 240 bis c.p.
- Cosa distingue le due forme di confisca?
- La confisca diretta ex art. 240 c.p. richiede l'individuazione di un nesso di derivazione immediata tra bene e reato per cui è intervenuta condanna. La confisca per sproporzione ex art. 240 bis c.p. prescinde dal nesso e si fonda sul giudizio comparativo tra valore dei beni e redditi leciti secondo i criteri Montella.
- Perché la sentenza rileva anche per il contenzioso patrimoniale complesso?
- Il principio vale al di là del piccolo spaccio: quando una motivazione richiama cumulativamente criteri di modelli ablativi diversi, il provvedimento è esposto all'annullamento per vizio strutturale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito dell'una o dell'altra ipotesi.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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