Mandato di arresto europeo (MAE): radicamento in Italia e rifiuto della consegna
In sintesi
La Cassazione ribadisce che il termine dei cinque anni non è un dato orientativo ma una soglia legale, e che la sua verifica documentale resta terreno del giudice di merito.
# Mandato di arresto europeo (MAE): radicamento in Italia e rifiuto della consegna
Cass. pen., Sez. VI, n. 33226/2026
La Cassazione ribadisce che il termine dei cinque anni non è un dato orientativo ma una soglia legale, e che la sua verifica documentale resta terreno del giudice di merito.
La Cassazione ribadisce che il termine dei cinque anni non è un dato orientativo ma una soglia legale, e che la sua verifica documentale resta terreno del giudice di merito
Con la sentenza 10 settembre 2026, n. 33226, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione torna su un tema che negli ultimi anni ha conosciuto un'evoluzione normativa significativa e una giurisprudenza sempre più esigente: la condizione del radicamento quinquennale come presupposto per subordinare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale alla condizione che il consegnando, dopo il giudizio all'estero, faccia ritorno in Italia per scontarvi l'eventuale pena. La decisione, pur muovendosi entro un solco già tracciato, offre lo spunto per una riflessione più ampia sul rapporto tra l'accertamento del radicamento e i limiti del sindacato di legittimità, un rapporto che la stessa giurisprudenza della Corte non ha ancora del tutto stabilizzato.
I fatti
Il caso trae origine da un mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale di Costanza, in Romania, per reati di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, usura, riciclaggio e reati connessi, commessi tra il 2011 e il 2020. Il destinatario del mandato, cittadino rumeno, ha allegato dinanzi alla Corte di appello di Roma un radicamento stabile in Italia: convivenza con una connazionale dal gennaio 2021, contratto di locazione, attività lavorativa come muratore, conoscenza della lingua italiana e persino un precedente giudiziario italiano, una condanna del Tribunale di Rimini del 2019 per fatti risalenti al 2012, indicata come prova di una presenza sul territorio nazionale ben più risalente di quella documentata. La Corte territoriale ha accolto la domanda di consegna senza subordinarla al rientro in Italia, ritenendo che la documentazione prodotta collocasse il radicamento solo a partire dal 2025 e non ne dimostrasse, quindi, la continuità per l'intero quinquennio richiesto dalla legge. Il ricorso per cassazione ha investito tre profili: l'erronea valutazione del radicamento, la mancata richiesta di informazioni supplementari sulla persistenza del titolo cautelare rumeno e l'illegittimità della custodia carceraria applicata in luogo degli arresti domiciliari. La Cassazione ha dichiarato il primo motivo generico, il secondo manifestamente infondato e il terzo tardivo, confermando integralmente la decisione di merito.
La questione giuridica
Il nodo centrale riguarda l'interpretazione dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 18 bis della legge 69/2005, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/2021 e, soprattutto, dal decreto legge 69/2023, convertito nella legge 103/2023. La riforma ha esteso il novero dei soggetti che possono invocare il rifiuto della consegna, non più limitato al cittadino italiano o di altro Stato membro ma aperto a chiunque risieda o dimori legittimamente ed effettivamente in Italia in via continuativa da almeno cinque anni. Ha inoltre tipizzato gli indici rilevanti per l'accertamento del radicamento: legalità della presenza, continuità e stabilità temporale, distanza tra la presenza in Italia e la commissione del reato, consolidamento in Italia degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, assolvimento di oneri contributivi e fiscali. Ciò che la riforma non ha toccato è il presupposto quantitativo: il quinquennio resta un requisito autonomo e non graduabile, la cui assenza preclude in radice l'esame degli ulteriori indici qualitativi previsti dal comma 2 bis. È esattamente su questo punto che la Cassazione, nella pronuncia in commento, colloca il cuore della propria motivazione.
L'analisi della decisione
Il ragionamento della Corte si sviluppa su un doppio binario. Sul piano generale, ribadisce che il termine dei cinque anni non costituisce un parametro orientativo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma una condizione legale espressa, la cui funzione è selezionare a monte le situazioni meritevoli di un approfondimento sugli indici qualitativi di radicamento. Solo se la soglia temporale è superata si apre lo spazio per valutare la natura e la solidità dei legami lavorativi, familiari e sociali. Sul piano applicativo, la Corte affronta con puntualità gli elementi addotti dalla difesa e ne esclude, uno per uno, la decisività. La documentazione prodotta, osserva la Cassazione, si colloca temporalmente a partire dal 2025 e non copre quindi il quinquennio antecedente alla decisione. L'errore materiale nella data di rilascio della carta d'identità, indicata come 2 dicembre 2026 anziché 2 dicembre 2025, viene qualificato come irrilevante: anche corretto il dato, esso non muta la conclusione sull'assenza di prova di un radicamento pregresso, poiché il rilascio di un documento anagrafico attesta un fatto puntuale e non necessariamente una storia di presenza continuativa. Più articolato è il passaggio dedicato alla sentenza del Tribunale di Rimini del 2019, che la difesa aveva invocato come prova di una presenza in Italia sin dal 2012. La Cassazione ne esclude la rilevanza con un argomento che merita di essere isolato per la sua portata sistematica: la commissione di un reato in territorio italiano non costituisce, di per sé, indice di un inserimento sociale lecito, ma al contrario segnala una presenza collegata ad attività illecite. È una distinzione che la Corte pone in termini netti, e che consente di leggere correttamente la funzione dell'istituto: il radicamento rilevante ai fini del rifiuto della consegna non è un dato meramente fattuale di permanenza sul territorio, ma un dato qualificato dalla legalità di quella permanenza e dalla natura lecita degli interessi che vi si sono radicati. Una condanna per sfruttamento della prostituzione non prova stanzialità legittima; ne prova, semmai, l'opposto. Coerente con questa impostazione è il richiamo al precedente di Sez. 6, n. 19389 del 25 giugno 2020, Rv. 279419, che ha fissato gli indici sintomatici del radicamento reale e non estemporaneo: legalità della presenza, continuità e stabilità temporale, distanza tra la presenza e la commissione del reato, consolidamento degli interessi lavorativi e familiari, assolvimento di oneri fiscali e contributivi. La sentenza del 2026 non innova rispetto a questo canone, ma ne conferma l'attualità anche dopo le modifiche apportate dalla legge 103/2023, chiarendo che la tipizzazione normativa degli indici ha irrigidito il procedimento di accertamento senza mutarne la sostanza. Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata richiesta di informazioni supplementari sulla persistenza del titolo cautelare interno rumeno, la Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui il termine di durata della misura custodiale disposta dallo Stato di emissione non decorre se non dopo l'effettiva consegna: la sua eventuale scadenza nelle more del procedimento italiano non incide, quindi, sulla legittimità della consegna stessa, restando affidata all'autorità giudiziaria rumena la gestione del titolo cautelare interno una volta ricevuto il consegnando. Il terzo motivo, relativo alla scelta della custodia carceraria in luogo degli arresti domiciliari, viene infine dichiarato inammissibile per tardività, non essendo stato impugnato nei dieci giorni previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 9, comma 7, della legge 69/2005.
Valutazione critica
La soluzione adottata sul primo motivo è coerente con l'orientamento consolidato \[DIRITTO CONSOLIDATO\] sulla natura del quinquennio come soglia legale non negoziabile, e la distinzione tra presenza lecita e presenza collegata ad attività criminali è, sul piano logico, difficilmente contestabile: sarebbe paradossale che la reiterazione di condotte delittuose in Italia costituisse essa stessa titolo per rimanervi. Meno lineare appare invece la qualificazione del motivo come "generico". La Corte di cassazione ha infatti riconosciuto, in una pronuncia del gennaio 2024, che la tipizzazione normativa degli indici di radicamento operata dalla riforma del 2023 ha reso ammissibile, in sede di legittimità, un sindacato sull'accertamento del radicamento che in precedenza sarebbe stato precluso in quanto attinente al merito: la mancata valutazione di uno degli indici legali integra, in questa prospettiva, violazione di legge e non vizio motivazionale. Un orientamento più recente, Sez. 6, n. 28291 del 31 luglio 2025, si muove sulla stessa lunghezza d'onda, annullando una decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente la sola residenza anagrafica senza una verifica sostanziale degli indici tipizzati. Se questo è il quadro, la qualificazione in termini di genericità, anziché di infondatezza nel merito della violazione di legge dedotta, sconta una qualche approssimazione argomentativa. Non che la conclusione sia sbagliata: la Corte territoriale ha effettivamente esaminato la documentazione e ne ha escluso, con motivazione adeguata, la rilevanza temporale. Ma il percorso corretto avrebbe forse richiesto di affermare che il motivo, pur formalmente ammissibile perché veicolato come violazione di legge ai sensi della disciplina degli indici tipizzati, fosse infondato, poiché la Corte di appello aveva comunque dato conto di ciascuno degli elementi addotti e ne aveva escluso, con percorso logico non manifestamente illogico, la portata dimostrativa. La differenza non è meramente nominalistica: la qualificazione in termini di genericità rischia di riportare la materia del radicamento nell'alveo del giudizio di fatto insindacabile, proprio mentre altre pronunce della stessa Sezione muovono nella direzione opposta, quella di un controllo di legittimità più penetrante reso possibile dalla tipizzazione legale degli indici. \[INFERENZA DELL'AUTORE\]
Sul punto specifico dell'irrilevanza della sentenza di Rimini, la motivazione convince nel merito ma lascia aperta una questione di metodo che vale la pena segnalare agli operatori: la Corte ha ritenuto "inconferente" quel precedente giudiziario senza procedere a un'acquisizione documentale tramite il sistema informativo della cognizione penale, sebbene la difesa ne avesse sollecitato la verifica. Si tratta di una scelta che appare giustificata dall'irrilevanza intrinseca del dato anche ove verificato, ma che segnala comunque un margine di cautela: se la sentenza di Rimini avesse riguardato non il medesimo genere di reati contestati in Romania, ma condotte del tutto estranee, l'argomento dell'illegalità della presenza non avrebbe potuto reggere con la stessa forza, e l'omessa acquisizione sarebbe stata più difficilmente giustificabile.
Ricadute operative
Per la difesa nei procedimenti di mandato di arresto europeo, la sentenza offre indicazioni pratiche di sicuro rilievo. In primo luogo, la prova del radicamento quinquennale deve essere costruita con continuità documentale sin dall'origine: contratti, buste paga, iscrizioni anagrafiche e ogni altro elemento devono coprire l'intero arco temporale richiesto, non limitandosi a fotografare la situazione più recente. In secondo luogo, precedenti giudiziari italiani a carico del consegnando, lungi dal costituire un argomento a favore del radicamento, possono risolversi in un elemento contrario, se riferiti a condotte della stessa natura di quelle oggetto del mandato: la strategia difensiva deve tenerne conto prima di introdurli nel giudizio. Per i magistrati che si occupano di procedimenti di consegna, la decisione conferma la necessità di una motivazione puntuale su ciascuno degli indici tipizzati, pena l'esposizione della decisione a un sindacato di legittimità che la giurisprudenza più recente ha reso più incisivo. Le imprese e i professionisti che assistono cittadini stranieri coinvolti in procedimenti di cooperazione giudiziaria dovranno considerare, sin dalla fase di raccolta della documentazione, che il dato quantitativo del quinquennio precede logicamente qualunque valutazione qualitativa, e che nessun elemento successivo può colmarne l'eventuale difetto.
Conclusioni
La sentenza n. 33226/2026 non introduce principi nuovi, ma consolida un impianto interpretativo che, dopo la riforma del 2023, si va facendo via via più esigente sia sul piano sostanziale sia su quello del controllo di legittimità. Il vero interrogativo che la pronuncia lascia aperto non riguarda l'esito del singolo ricorso, sostanzialmente ineccepibile, quanto la tenuta della categoria della "genericità" come strumento per definire ricorsi che investono l'accertamento del radicamento in un momento storico in cui la stessa Cassazione ha riconosciuto a quell'accertamento una dignità di legittimità che un tempo non aveva. È una tensione che la giurisprudenza della Sesta Sezione dovrà probabilmente ricomporre in termini più espliciti, se non vuole che la linea di confine tra motivo generico e motivo infondato diventi essa stessa un terreno di incertezza applicativa, con inevitabili ricadute sulla prevedibilità delle decisioni in una materia, quella della cooperazione giudiziaria europea, che di prevedibilità ha strutturalmente bisogno.
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Domande Frequenti
- Il quinquennio di radicamento è un parametro discrezionale?
- No. La Cassazione riafferma che il termine di cinque anni previsto dall'art. 18 bis L. 69/2005 è una condizione legale espressa. Solo se la soglia temporale è superata si apre lo spazio per valutare gli indici qualitativi di radicamento previsti dal comma 2 bis.
- Una condanna italiana per fatti risalenti può provare radicamento?
- No. La commissione di un reato in territorio italiano non costituisce indice di inserimento sociale lecito. Il radicamento rilevante è qualificato dalla legalità della presenza e dalla natura lecita degli interessi radicati. Una condanna per reati contro il patrimonio non prova stanzialità legittima.
- Come si prova il radicamento quinquennale?
- Con continuità documentale sin dall'origine del quinquennio: contratti, buste paga, iscrizioni anagrafiche, oneri contributivi e fiscali, indici di consolidamento familiare e lavorativo. La documentazione limitata al periodo recente non copre il presupposto quantitativo.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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