Falso ideologico: tra attestazione non veritiera ed errore professionale il confine è il dolo
In sintesi
Tribunale di Milano, Sez. VIII penale, sent. n. 4682/2026 (dep. 29 giugno 2026). L'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. per difetto di dolo si confronta con un orientamento di legittimità non del.
# Falso ideologico: tra attestazione non veritiera ed errore professionale il confine è il dolo
Tribunale di Milano, Sez. VIII penale, n. 4682/2026
Tribunale di Milano, Sez. VIII penale, sent. n. 4682/2026 (dep. 29 giugno 2026). L'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. per difetto di dolo si confronta con un orientamento di legittimità non del tutto univoco sulle attestazioni di presenza fisica.
Introduzione
Una recente sentenza del Tribunale di Milano, resa in un procedimento nel quale la difesa dell'imputata è stata assunta dallo Studio, offre l'occasione per tornare sui confini dell'elemento soggettivo nel falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale. Il caso presenta un nucleo giuridico tutt'altro che scontato: il giudice dichiara provata, sul piano oggettivo, la falsità dell'attestazione, disponendone la cancellazione ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ma assolve l'imputata perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non pienamente dimostrato il dolo richiesto dall'art. 479 c.p. È precisamente questo scarto tra falsità dell'atto e responsabilità penale dell'autore a rendere la decisione degna di commento, al di là dell'esito difensivo conseguito nel caso concreto.
Il fatto essenziale
Una dipendente di un'agenzia di pratiche automobilistiche milanese, incaricata della gestione delle procedure telematiche presso il Pubblico Registro Automobilistico, aveva dato corso a una domanda di radiazione per esportazione di un veicolo, attestando nell'atto la presenza fisica della proprietaria del mezzo. La proprietaria, in realtà, non si era mai recata in agenzia: era rimasta vittima, a sua insaputa, di una più ampia vicenda fraudolenta legata alla vendita del veicolo, nell'ambito della quale un soggetto terzo si era presentato presso l'agenzia esibendo soltanto fotocopie dei documenti di identità della proprietaria, la carta di circolazione in originale e un'istanza già sottoscritta, senza tuttavia disporre di alcuna delega formale. L'imputata ha dichiarato di essersi limitata a verificare, tramite il sistema della Motorizzazione Civile, l'assenza di impedimenti relativi alla targa, ritenendo che la documentazione esibita fosse sufficiente per procedere, nella convinzione che la pratica di radiazione per esportazione, non comportando un passaggio di proprietà, non richiedesse la presenza fisica della titolare né, conseguentemente, una delega formale in sua assenza.
La soluzione del Tribunale
Il Tribunale ricostruisce con chiarezza la disciplina amministrativa applicabile: la radiazione per esportazione richiede la sottoscrizione del modulo da parte del proprietario alla presenza del soggetto addetto all'agenzia, che in quel momento riveste la qualifica di pubblico ufficiale, oppure, in mancanza, una delega del proprietario corredata di copia dei suoi documenti di identità. Nel caso di specie mancavano entrambi i presupposti, sicché l'attestazione della presenza fisica della proprietaria risultava oggettivamente falsa. Il giudice non nega, dunque, la falsità materiale della rappresentazione. Tuttavia, valorizzando le spiegazioni fornite dall'imputata quanto alla convinzione, per quanto errata, circa la sufficienza della documentazione ricevuta e circa l'insussistenza di un obbligo di presenza fisica per quel tipo di pratica, ritiene che tali elementi, unitamente a una condotta qualificabile come negligente, facciano sorgere un dubbio sulla effettiva consapevolezza dell'immutatio veri. Da qui l'applicazione dell'art. 47, ultimo comma, c.p. (errore su legge diversa da quella penale) e la conseguente assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., non risultando pienamente provato il dolo generico richiesto dalla fattispecie.
Il dolo nel falso ideologico: la cornice di legittimità
La motivazione si colloca entro un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. L'art. 479 c.p. richiede il solo dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà della falsa attestazione, senza necessità di un fine di danno o di inganno. Tuttavia, secondo un orientamento costante, tale dolo non può coincidere con il dolo in re ipsa (Cass. pen., Sez. V, n. 4773 del 30 gennaio 2019) e non può ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un dato oggettivamente non veritiero: occorre verificare che la falsità non sia dovuta a leggerezza dell'agente, a incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative, oppure a negligente applicazione di una prassi amministrativa, ipotesi nelle quali il dolo deve considerarsi escluso, non essendo previsto nel sistema vigente il falso documentale colposo (Cass. pen., Sez. V, n. 29925 dell'8 luglio 2014).
L'errore sulla norma extrapenale e il dubbio ex art. 530, comma 2
Il Tribunale utilizza correttamente questo schema, ma lo fa con una cautela che merita di essere sottolineata: non afferma che l'errore sulla disciplina amministrativa extrapenale escluda in termini assoluti il dolo, bensì che tale errore, unitamente alle concrete modalità della condotta, generi un dubbio sulla sua effettiva sussistenza, sufficiente per l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. Si tratta di una differenza tutt'altro che formale: la sentenza non enuncia una generale causa di esclusione della responsabilità per errore amministrativo, ma applica una regola di giudizio, quella del dubbio, coerente con la struttura dell'onere della prova nel processo penale.
Il confronto con la giurisprudenza di legittimità
Un aspetto che rende la decisione istruttiva sotto un profilo specifico riguarda proprio la tipologia di attestazione in gioco: non un giudizio tecnico o valutativo, ma l'attestazione di un fatto elementare quale la presenza fisica di una persona. Ed è precisamente su questo tipo di attestazioni che la giurisprudenza di legittimità mostra un orientamento non del tutto lineare. In una direzione più rigorosa si colloca Cass. pen., Sez. V, n. 12547 del 20 marzo 2019, relativa a dipendenti comunali che avevano autenticato sottoscrizioni attestando, contrariamente al vero, che le firme erano state apposte in loro presenza. La Corte ha ritenuto sussistente il dolo, affermando che deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto, e ciò a prescindere dal fatto che l'atto potesse comunque esplicare una qualche efficacia probatoria anche in assenza della falsificazione. In direzione opposta si colloca invece un precedente più risalente ma sovrapponibile nei fatti: un tecnico comunale che in più occasioni aveva attestato in un atto di consistenza la presenza del Sindaco, non corrispondente al vero. La Corte di cassazione escluse in quel caso il dolo, qualificando la condotta come negligente applicazione di una prassi amministrativa erronea (Cass. pen., Sez. V, n. 1963 del 21 febbraio 2000).
I due precedenti riguardano, a ben vedere, la medesima tipologia di falso, l'attestazione non veritiera di un fatto elementare di presenza fisica, ma pervengono a esiti opposti. Il discrimine sembra doversi individuare nella natura dell'errore accertato in concreto: nel caso deciso nel 2019 l'attestazione della presenza era l'oggetto specifico e unico della certificazione richiesta dal modulo, cosicché la sua falsità non lasciava spazio a un errore scusabile sulla necessità della presenza stessa; nel caso deciso nel 2000, come nella vicenda milanese, l'agente versava in un errore relativo alla necessità procedurale di quella presenza nell'ambito di una pratica più complessa, errore che la Cassazione ha ritenuto idoneo a incidere sulla prova del dolo. La sentenza del Tribunale di Milano si colloca dunque, consapevolmente o meno, nel solco di quest'ultimo indirizzo, e la sua tenuta dipende in ultima analisi dalla plausibilità con cui l'errore procedurale accertato può dirsi assimilabile a quello del 2000 piuttosto che a quello, ben più rigido, del 2019.
Un'ulteriore indicazione utile proviene da Cass. pen., Sez. V, n. 40741 del 6 novembre 2024, relativa a un agente di polizia municipale che aveva attestato di aver proceduto a un fermo di identificazione quando la persona era già stata identificata tramite documenti. La Corte ha chiarito che l'eventuale convincimento dell'agente circa la doverosità dell'atto compiuto costituisce un error iuris che non esclude il dolo, poiché l'oggetto dell'imputazione non riguarda la legittimità dell'operazione bensì l'attestazione mendace di un fatto che non si è verificato nelle modalità descritte. È un principio che segna il limite esterno dell'intera costruzione difensiva: l'errore rilevante ai fini dell'esclusione del dolo deve investire la rappresentazione del fatto storico, non la sola valutazione sulla necessità giuridica di compierlo in un certo modo.
Valutazione critica
Resta un argomento che la difesa avrebbe dovuto affrontare, e che il Tribunale ha in effetti considerato: se l'imputata sapeva che la proprietaria non si trovava fisicamente presente, si potrebbe sostenere, alla luce del principio affermato in Cass. n. 40741/2024, che l'errore riguardasse esclusivamente la necessità giuridica di quella presenza o della delega, cioè la doverosità procedurale dell'atto, e non il fatto storico attestato, lasciando quindi integro il dolo generico rispetto alla falsità materiale. È l'obiezione più insidiosa che la decisione milanese si trova a fronteggiare, perché ricalca da vicino lo schema con cui la Cassazione ha, in altri casi, negato rilievo scusante a convincimenti dell'agente sulla doverosità di un atto che restava comunque falsamente rappresentato quanto al fatto storico. Il Tribunale ha ritenuto, sul punto, che l'errore sull'iter amministrativo fosse sufficientemente penetrante da incidere sulla rappresentazione del significato certificativo della condotta nel suo complesso: l'imputata avrebbe agito nella convinzione che la documentazione ricevuta, per quanto priva di delega, fosse comunque idonea a perfezionare la pratica, così da rendere non necessaria, nella sua rappresentazione, un'attestazione di presenza dotata di autonomo significato probatorio. È una lettura che attribuisce peso non trascurabile alla verosimiglianza soggettiva di quella convinzione, e che il grado di certezza degli elementi versati in giudizio (segnatamente l'anzianità professionale dell'imputata nel settore, di cui lo stesso Tribunale mostra di dubitare) rende non priva di margini di opinabilità. Si tratta, in altri termini, di una lettura che colloca il caso più vicino al precedente del 2000 che a quello, più rigoroso, del 2019, ma che richiede, per reggere, che l'errore procedurale accertato in concreto fosse davvero tale da investire la rappresentazione stessa del fatto certificato, e non la sola opportunità di certificarlo in un certo modo.
Ricadute operative
Per chi difende dipendenti di agenzie di pratiche automobilistiche o, più in generale, soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale in via funzionale nell'esercizio di operazioni telematiche con pubblici registri, la sentenza offre un utile riferimento per costruire la prova del dubbio sul dolo attorno a due elementi concorrenti: l'effettiva esistenza di una prassi operativa che l'agente riteneva, per quanto erroneamente, sufficiente, e l'incompletezza o l'ambiguità della disciplina amministrativa applicabile al caso concreto. La sola circostanza che l'agente avesse maturato una determinata anzianità professionale, e potesse quindi essere atteso a conoscere l'esatto iter procedurale, non è di per sé sufficiente a escludere il dubbio, se le modalità concrete della condotta restano compatibili con un errore di questo tipo. Per i pubblici ufficiali funzionali operanti presso il PRA o presso altri registri telematici, la decisione ribadisce, in senso preventivo, l'importanza di verificare sempre la delega quando il richiedente non coincida con il titolare del bene, indipendentemente dalla convinzione, anche in buona fede, circa la natura non traslativa della pratica da compiere.
Conclusioni
La sentenza n. 4682/2026 del Tribunale di Milano non introduce un principio nuovo, ma si colloca in un punto della giurisprudenza di legittimità in cui il principio, pur enunciato in termini costanti, produce esiti applicativi non sempre coincidenti quando l'attestazione riguarda un fatto elementare come la presenza fisica di una persona. Il suo valore sta proprio in questo: nel mostrare, con la concretezza di un caso reale, come la distinzione tra falsità oggettiva dell'atto e responsabilità penale del suo autore richieda un accertamento fattuale sottile, che non può essere risolto invocando in astratto l'uno o l'altro precedente, ma che dipende dalla ricostruzione puntuale del tipo di errore effettivamente maturato dall'agente. È una distinzione che merita di essere tenuta ferma, perché è proprio nei casi apparentemente più semplici, quelli in cui il falso sembra a prima vista incontestabile, che il rischio di scivolare verso un'affermazione automatica del dolo, così come quello opposto di un'eccessiva indulgenza verso l'errore procedurale, sono entrambi più concreti.
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Domande Frequenti
- Quando il dolo del falso ideologico può essere escluso?
- Quando la falsità sia dovuta a leggerezza dell'agente, a incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative, oppure a negligente applicazione di una prassi amministrativa. Il dolo non può coincidere con il dolo in re ipsa né essere presunto dalla sola non veridicità del dato attestato.
- L'errore sulla disciplina amministrativa esclude il dolo?
- Non in termini assoluti. Il Tribunale utilizza uno schema più cauto: l'errore sulla norma extrapenale, unitamente alle concrete modalità della condotta, può generare un dubbio sulla sussistenza del dolo, sufficiente per l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.
- Come si costruisce la prova del dubbio sul dolo?
- Attorno a due elementi concorrenti: l'effettiva esistenza di una prassi operativa che l'agente riteneva, per quanto erroneamente, sufficiente, e l'incompletezza o l'ambiguità della disciplina amministrativa applicabile al caso concreto. L'anzianità professionale dell'agente non basta di per sé a escludere il dubbio.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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