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    Reati contro la Pubblica Amministrazione

    Falso ideologico: tra attestazione non veritiera ed errore professionale il confine è il dolo

    13 ottobre 20269 min di lettura

    In sintesi

    Tribunale di Milano, Sez. VIII penale, sent. n. 4682/2026 (dep. 29 giugno 2026). L'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. per difetto di dolo si confronta con un orientamento di legittimità non del.

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    Domande Frequenti

    Quando il dolo del falso ideologico può essere escluso?
    Quando la falsità sia dovuta a leggerezza dell'agente, a incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative, oppure a negligente applicazione di una prassi amministrativa. Il dolo non può coincidere con il dolo in re ipsa né essere presunto dalla sola non veridicità del dato attestato.
    L'errore sulla disciplina amministrativa esclude il dolo?
    Non in termini assoluti. Il Tribunale utilizza uno schema più cauto: l'errore sulla norma extrapenale, unitamente alle concrete modalità della condotta, può generare un dubbio sulla sussistenza del dolo, sufficiente per l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.
    Come si costruisce la prova del dubbio sul dolo?
    Attorno a due elementi concorrenti: l'effettiva esistenza di una prassi operativa che l'agente riteneva, per quanto erroneamente, sufficiente, e l'incompletezza o l'ambiguità della disciplina amministrativa applicabile al caso concreto. L'anzianità professionale dell'agente non basta di per sé a escludere il dubbio.

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