Falso ideologico (art 479 cp): assoluzione piena a Milano
In sintesi
Il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena un imputato accusato di falso ideologico ex art. 479 c.p., stabilendo che il fatto non sussiste.
Punti Chiave
- Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste" per il reato di falso ideologico.
- La distinzione tra irregolarità amministrativa e reato penale dipende dalla presenza di quattro fattori costitutivi.
- L'elemento soggettivo del dolo è indispensabile; non è prevista la punibilità per colpa o errore materiale nel falso documentale.
- La giurisprudenza di legittimità conferma che le prassi amministrative possono escludere la rilevanza penale della condotta.
Falso ideologico ex art. 479 c.p.: assoluzione piena del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano – specificamente la Sezione VIII Penale, in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Nicoletta Marchegiani – ha pronunciato una significativa sentenza di assoluzione in un procedimento penale avente ad oggetto la contestazione del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, fattispecie prevista e punita dall'articolo 479 del Codice Penale.
L'imputato è stato prosciolto da ogni addebito con la formula assolutoria più ampia e liberatoria contemplata dall'ordinamento giuridico italiano: “perché il fatto non sussiste”. Questa conclusione giunge al termine di un complesso iter giudiziario, la cui genesi si colloca nella fase delle indagini preliminari, come attestato dal numero di iscrizione nel Registro Generale delle Notizie di Reato (R.G.N.R. 27106/2023), e che è successivamente approdato alla fase processuale vera e propria, incardinata presso il Tribunale con il numero R.G. 9226/2025. Lo sviluppo del procedimento tra il 2025 e il 2026 ha attraversato le ordinarie fasi processuali, culminando in un approfondito vaglio dibattimentale. È stato proprio durante il dibattimento – il cuore del processo penale, dove si forma la prova nel contraddittorio tra accusa e difesa – che è stato possibile ricostruire la reale natura della condotta contestata, depurandola da interpretazioni che ne forzavano la rilevanza penale. L'acquisizione di prove documentali e l'esame dei testimoni hanno permesso al Giudice di pervenire a una valutazione completa e circostanziata, escludendo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Cosa significa l'assoluzione "perché il fatto non sussiste"?
Nel contesto del diritto processuale penale, e in particolare con riferimento ai reati contro la fede pubblica come quelli di falso, la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", disciplinata dall'articolo 530, comma 1, del Codice di Procedura Penale, assume un peso specifico di eccezionale rilevanza. A differenza di altre formule assolutorie, come l’assoluzione per insufficienza di prove (prevista dal comma 2 del medesimo articolo), questa statuizione non si limita a certificare una carenza probatoria a carico dell'accusa. Al contrario, essa sancisce in modo netto e inequivocabile che la condotta materiale attribuita all'imputato, anche se storicamente verificatasi, è del tutto priva di rilevanza penale.
Affermare che "il fatto non sussiste" significa che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice ha accertato l'assenza di uno o più elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ovvero di quegli elementi che il legislatore ha previsto come essenziali per la configurabilità del reato. Questo significa stabilire che:
- La condotta materiale non integra gli estremi del fatto tipico descritto dalla norma penale. La vicenda, così come ricostruita in giudizio, non corrisponde al modello legale astratto del reato di falso ideologico.
- Mancano uno o più elementi oggettivi o soggettivi della fattispecie. La carenza può riguardare la qualifica del soggetto agente, la natura dell'atto, l'oggetto dell'attestazione o, come in molti casi, l'elemento psicologico.
- Viene meno la stessa configurabilità del reato. Il "fatto" penalmente rilevante, inteso come unione di tutti i suoi elementi costitutivi, non esiste nella realtà giuridica.
Nel dettaglio del reato di falso ideologico ex art. 479 c.p., questa formula assolutoria si traduce nell'accertata assenza di presupposti essenziali, quali la qualifica di pubblico ufficiale dell'agente, la natura di atto pubblico con funzione probatoria e certificativa, la rilevanza giuridica del fatto attestato come vero, o, elemento di cruciale importanza, il dolo specifico di attestare il falso. Si tratta, dunque, della declaratoria più favorevole per l'imputato, poiché nega alla radice la stessa esistenza di un illecito penale.
Il confine tra irregolarità amministrativa e reato penale
Molto spesso, le imputazioni per falsità ideologica si collocano in una delicata "area grigia" in cui è difficile distinguere la mera irregolarità amministrativa, sanzionabile in altra sede (disciplinare, contabile o civile), dal fatto penalmente rilevante. Il rischio, sempre presente, è quello di un'indebita espansione dell'ambito di applicazione della norma penale, che per sua natura rappresenta l'ultima ratio dell'ordinamento, destinata a colpire solo le condotte più gravi e lesive.
Affinché una condotta possa essere qualificata come delitto di falso ideologico ai sensi dell'art. 479 c.p., la giurisprudenza consolidata e la dottrina unanime richiedono la compresenza indefettibile di quattro fattori costitutivi. La mancanza anche di uno solo di essi degrada il fatto a un livello di disvalore inferiore, estraneo alla sfera penale. Tali fattori sono:
- Qualifica soggettiva dell'agente: L'autore del fatto deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale (ai sensi dell'art. 357 c.p.) o di incaricato di un pubblico servizio (ai sensi dell'art. 358 c.p.) nell'esercizio delle sue funzioni. Tale requisito è fondamentale, poiché il bene giuridico tutelato dalla norma è la "fede pubblica", ovvero la fiducia che la collettività ripone nella veridicità e nell'affidabilità degli atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione.
- Funzione certificativa dell'atto: L'atto in cui è contenuta l'attestazione falsa deve essere un atto pubblico e, soprattutto, deve essere dotato di una specifica funzione certificativa con efficacia probatoria *fidefacente*. Ciò significa che l'atto deve essere destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale, facendo piena prova fino a querela di falso. Non ogni documento redatto da un pubblico ufficiale è un atto pubblico ai fini della norma in esame; sono esclusi, ad esempio, gli atti meramente interni, preparatori o contenenti valutazioni e pareri.
- Oggetto dell'attestazione: La falsità deve riguardare un fatto giuridicamente rilevante che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. L'attestazione deve cadere su circostanze concrete e oggettive, non su mere opinioni, giudizi di valore, deduzioni o apprezzamenti soggettivi, che per loro natura sono insuscettibili di un giudizio di verità o falsità.
- Consapevolezza e volontà della falsità (Dolo): L'agente deve agire con la piena coscienza e volontà di attestare una circostanza non conforme al vero. Questo è l'elemento soggettivo del reato, il dolo, la cui analisi è dirimente.
Qualora manchi anche solo uno di questi presupposti fondamentali – ad esempio, se l'atto non ha natura certificativa o se la difformità riguarda un'inezia procedurale senza rilevanza giuridica – le eventuali non conformità al reale rimangono confinate nel perimetro del diritto amministrativo, potendo dare luogo a conseguenze quali l'annullabilità dell'atto, responsabilità disciplinari per il funzionario o, in certi casi, responsabilità erariale, ma non integrano la fattispecie penale.
Il ruolo cruciale dell'elemento soggettivo: il Dolo
Perché si possa configurare il delitto di falso ideologico, è assolutamente indispensabile che l'accusa fornisca la prova rigorosa dell'elemento soggettivo, ovvero del dolo. In base all'articolo 43 del Codice Penale, il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto. Nel caso del falso ideologico, si tratta di un dolo generico, che consiste nella rappresentazione e volontà di compiere un'immutazione del vero.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante e granitica nell'affermare che la semplice difformità oggettiva tra quanto attestato nell'atto e la realtà fattuale non è, di per sé, sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza. Il dolo non può mai essere presunto (in re ipsa) dalla materialità del fatto, ma deve essere oggetto di una specifica e rigorosa dimostrazione da parte della pubblica accusa. L'onere probatorio a carico del Pubblico Ministero è, pertanto, particolarmente gravoso: non basta provare la falsità, occorre provare che l'imputato ne fosse pienamente consapevole e abbia agito con l'intenzione di attestare il falso.
Questo principio ha implicazioni processuali di enorme rilievo per la difesa:
- Il dolo non può essere dedotto in via automatica dalla non veridicità oggettiva dell'atto, ma deve emergere da elementi di fatto concreti e specifici (es. testimonianze, documenti, comportamento dell'agente) che dimostrino la sua effettiva consapevolezza.
- L'accusa deve superare ogni ragionevole dubbio circa l'effettiva coscienza della falsità in capo al soggetto agente al momento della formazione dell'atto.
- È fondamentale sottolineare che nel nostro ordinamento non esiste una forma colposa del falso documentale. Un'attestazione non veritiera dovuta a negligenza, imperizia, disattenzione, errore di interpretazione di norme complesse o a un mero errore materiale non costituisce reato. La legge penale intende punire la deliberata alterazione della verità, non il semplice errore operativo.
Un recente e illuminante orientamento della Suprema Corte, citato nel caso di specie (Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2025, n. 25509), ha ulteriormente chiarito questo aspetto, ribadendo che la valutazione della condotta deve essere calata nel contesto operativo concreto in cui il pubblico ufficiale si trova ad agire. In tale pronuncia, la Corte ha specificato che una difformità dal vero perde la sua rilevanza penale se risulta essere la conseguenza dell'adesione a prassi amministrative consolidate, ancorché non perfettamente conformi alla lettera della legge. Se il funzionario si attiene a una modalità operativa comunemente seguita e accettata all'interno del proprio ufficio, può essere esclusa la sua consapevolezza di agire contra legem e, di conseguenza, la sussistenza del dolo. Analogamente, il reato è escluso se manca del tutto la consapevolezza di attestare il falso a causa di un errore scusabile o di una complessità normativa tale da indurre in errore.
Conclusioni: l'importanza di una difesa tecnica mirata
La sentenza emessa dal Tribunale di Milano costituisce una pregevole riaffermazione dei principi cardine del diritto penale moderno e liberale: il principio di tipicità, per cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge; il principio di offensività, secondo cui la sanzione penale è legittima solo se la condotta ha leso o messo in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela; e il principio di colpevolezza, che esige che il fatto sia psicologicamente riconducibile al suo autore a titolo di dolo (o, nei casi previsti, di colpa).
La decisione ribadisce con forza che la funzione del diritto penale non è quella di sanzionare ogni errore, ogni sbavatura procedurale o ogni irregolarità amministrativa, specie quando queste sono prive di un reale intento ingannatorio e non ledono in concreto la fiducia dei cittadini. L'intervento penale deve rimanere l'estremo presidio a tutela dei beni fondamentali, evitando di trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione.
Affrontare un'accusa complessa come quella di falso ideologico richiede, pertanto, una difesa tecnica rigorosa e chirurgica, capace di disarticolare l'impianto accusatorio pezzo per pezzo. Una strategia difensiva efficace dovrà necessariamente analizzare in profondità la natura giuridica dell'atto contestato, la sussistenza della qualifica soggettiva in capo all'imputato, la rilevanza giuridica del fatto attestato e, soprattutto, dovrà decostruire con argomenti fattuali e giuridici l'ipotesi della sussistenza del dolo, dimostrando come la condotta possa essere dipesa da errore, da negligenza, dall'adesione a prassi o da una erronea interpretazione normativa, tutti elementi che escludono la punibilità.
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Domande Frequenti
- Cosa significa l'assoluzione
- L'assoluzione "perché il fatto non sussiste" certifica che la condotta materiale attribuita all'imputato è del tutto priva di rilevanza penale. Significa che il Giudice ha accertato l'assenza di uno o più elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Questa formula nega alla radice l'esistenza di un illecito penale.
- Quali elementi sono necessari per definire il falso ideologico come reato penale?
- Affinché una condotta possa essere qualificata come delitto di falso ideologico ai sensi dell'art. 479 c.p., sono necessari quattro fattori costitutivi: la qualifica di pubblico ufficiale dell'agente, la funzione certificativa dell'atto, l'oggetto dell'attestazione (fatti giuridicamente rilevanti) e la consapevolezza e volontà della falsità (dolo).
- Qual è il ruolo del dolo nel falso ideologico?
- Il dolo, ovvero la piena coscienza e volontà di attestare una circostanza non conforme al vero, è un elemento soggettivo indispensabile. L'accusa deve fornire una prova rigorosa del dolo per configurare il delitto di falso ideologico.
- Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione per falso ideologico?
- Sì, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" per il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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