False comunicazioni e altri reati
Le false comunicazioni sociali puniscono gli esponenti aziendali che, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Le false comunicazioni sociali puniscono gli esponenti aziendali che, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
La fattispecie richiede:
- la rilevanza oggettiva dell'informazione alterata o omessa
- la concreta idoneità della condotta a indurre in errore i destinatari
- il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
La disciplina distingue:
- Società non quotate (art. 2621 c.c.): reclusione da 1 a 5 anni
- Società quotate o equiparate (art. 2622 c.c.): reclusione da 3 a 8 anni
Nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti, tali fattispecie rientrano tra i reati presupposto di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, con conseguente esposizione dell'ente a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, a misure interdittive.
La corretta tenuta dell'informazione societaria, la qualità dei controlli interni e l'effettiva operatività del Modello 231 assumono, in questo ambito, rilievo decisivo tanto in chiave preventiva quanto in sede difensiva.
Altre principali figure di reati societari
Accanto alle false comunicazioni sociali, il Titolo XI del Libro V del codice civile contempla ulteriori fattispecie di rilievo nel diritto penale dell'impresa, molte delle quali assumono rilevanza anche ai fini della responsabilità dell'ente ex art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.
▪ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Si configura quando gli amministratori restituiscono ai soci i conferimenti ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi consentiti dalla legge, compromettendo l'integrità del capitale sociale quale garanzia per i creditori.
▪ Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
Riguarda la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché la ripartizione di riserve non distribuibili, con lesione dell'equilibrio patrimoniale della società.
▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Sanziona operazioni societarie – quali riduzioni di capitale, fusioni o scissioni – poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori e idonee a cagionare loro un danno patrimoniale.
▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Si configura quando il capitale sociale venga costituito o aumentato mediante attribuzioni simulate, sottoscrizioni reciproche o sopravvalutazioni dei conferimenti, alterando la reale consistenza patrimoniale dell'ente.
▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Punisce amministratori, direttori generali o liquidatori che ricevono o promettono utilità per compiere od omettere atti in violazione dei doveri d'ufficio o degli obblighi di fedeltà, incidendo sulla lealtà e correttezza dei rapporti economici.
▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Consiste nella formazione fraudolenta della maggioranza assembleare mediante atti simulati o altri artifici, alterando la genuinità del processo decisionale societario.
▪ Aggiotaggio societario (art. 2637 c.c.)
Riguarda la diffusione di notizie false o l'attuazione di operazioni simulate idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati o a incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della società.
▪ Ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Si configura in presenza di condotte di falsità od occultamento nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza (quali Banca d'Italia o CONSOB), poste in essere con mezzi fraudolenti al fine di impedire o ostacolare l'esercizio dei poteri di controllo.
Rilievo ai fini della responsabilità 231
Quando tali reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono determinare la responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, con esposizione a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, a misure interdittive.
In questo ambito, la qualità della governance societaria, l'effettività dei controlli interni e l'idoneità del Modello di Organizzazione assumono un ruolo determinante, sia in chiave preventiva sia in sede difensiva.
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