Induzione indebita (art. 319-quater c.p.)
Diversa dalla concussione è l'ipotesi dell'induzione indebita, nella quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, non costringe il privato, ma lo induce alla dazione o promessa di denaro o altra utilità mediante pressioni meno intense o comportamenti suggestivi.
Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Diversa dalla concussione è l'ipotesi dell'induzione indebita, nella quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, non costringe il privato, ma lo induce alla dazione o promessa di denaro o altra utilità mediante pressioni meno intense o comportamenti suggestivi.
In tali situazioni il privato conserva un margine di autodeterminazione e aderisce alla richiesta indebita anche nella prospettiva di conseguire un vantaggio personale. Proprio per questa ragione, a differenza della concussione, la legge prevede la punibilità anche del soggetto che dà o promette l'utilità.
Nel diritto penale d'impresa la fattispecie assume particolare rilievo nei rapporti tra operatori economici e pubblici funzionari, soprattutto nell'ambito di procedure amministrative, autorizzative o contrattuali nelle quali il pubblico agente esercita un potere idoneo a incidere sulle decisioni economiche del privato.
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