Vendita prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
L'art. 517 c.p. punisce chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in errore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.
Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
L'art. 517 c.p. punisce chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in errore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.
La fattispecie prescinde dalla contraffazione materiale del marchio e si fonda sulla mera equivocità del segno, purché concretamente idonea a generare un rischio di confusione nel consumatore medio.
Differenza rispetto alla contraffazione
A differenza dell'art. 473 c.p., che richiede la contraffazione o alterazione del marchio con lesione della fede pubblica, l'art. 517 c.p. tutela la correttezza dell'informazione commerciale, sanzionando l'utilizzo di segni che, pur non essendo falsificati, risultino fuorvianti. Il discrimine si colloca nell'intensità della condotta e nella sua idoneità a incidere sull'affidamento del pubblico.
Profili applicativi
La valutazione della mendacità del segno richiede un accertamento concreto, che tenga conto: del contesto di commercializzazione; della notorietà del marchio evocato; della percezione del consumatore medio; dell'effettiva capacità ingannatoria della presentazione del prodotto.
In sede difensiva, la distinzione tra segno mendace e semplice evocazione commerciale può assumere rilievo determinante ai fini della qualificazione giuridica e dell'eventuale assorbimento in fattispecie più gravi o più lievi.
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