Contraffazione di marchi (art. 473 c.p.)
L'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero ne fa uso senza aver concorso nella contraffazione o alterazione.
Contraffazione di marchi e segni distintivi (art. 473 c.p.)
L'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero ne fa uso senza aver concorso nella contraffazione o alterazione.
La fattispecie si estende anche alla contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali.
La pena può giungere fino a quattro anni di reclusione nei casi più gravi, con applicazione di sanzioni pecuniarie e, in presenza dei presupposti, di misure cautelari quali il sequestro preventivo dei prodotti e dei mezzi utilizzati per la produzione.
Bene giuridico tutelato
Il bene giuridico protetto non è soltanto il diritto esclusivo del titolare del marchio, ma la fede pubblica, intesa come affidamento collettivo nella genuinità dei segni distintivi immessi sul mercato.
Ciò che rileva è la capacità della riproduzione di generare confondibilità secondo il criterio del consumatore medio, ossia del soggetto normalmente informato ma non dotato di competenze tecniche specifiche.
Profili strategici di difesa
Nella prassi applicativa, la linea di demarcazione tra condotta penalmente rilevante e controversia di natura civilistica si colloca:
- nell'effettiva sussistenza della confondibilità
- nella validità e opponibilità del titolo di proprietà industriale
- nella consapevolezza dell'agente circa l'esistenza del diritto tutelato
Contraffazione e alterazione: distinzione giuridica
Contraffazione ricorre quando vi sia una riproduzione integrale o sostanzialmente coincidente del segno distintivo, tale da appropriarsi degli elementi identificativi essenziali del marchio o del titolo di proprietà industriale.
Alterazione si configura quando la riproduzione sia solo parziale o modificata, ma comunque idonea a generare un rischio concreto di confusione nel pubblico in ordine all'origine del prodotto.
Nei casi di marchi celebri o ad elevata notorietà, la forza attrattiva e distintiva del segno amplia l'area di tutela penale: anche l'utilizzo in settori merceologici differenti può risultare idoneo a generare associazione indebita e sfruttamento della reputazione, con conseguente rilevanza penale.
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