Falso in attestazioni e relazioni
Il falso in attestazioni e relazioni è il reato che presidia l'affidabilità delle informazioni fornite dal professionista nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nei casi espressamente individuati dalla legge.
Falso in attestazioni e relazioni: responsabilità e difesa
Il falso in attestazioni e relazioni è il reato che presidia l'affidabilità delle informazioni fornite dal professionista nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nei casi espressamente individuati dalla legge.
L'art. 342 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sanziona l'esposizione di informazioni false e l'omessa indicazione di informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. La responsabilità penale deve essere distinta dall'errore professionale e dalle valutazioni prognostiche proprie dell'attività dell'attestatore.
Quando si configura il falso in attestazioni e relazioni
La fattispecie ricorre quando il professionista, nelle relazioni o attestazioni espressamente richiamate dall'art. 342 CCII, espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati.
La condotta può quindi assumere una duplice forma:
- commissiva, mediante l'esposizione di informazioni false
- omissiva, mediante la mancata indicazione di informazioni rilevanti che il professionista era tenuto a rappresentare nell'attestazione o nella relazione
Non ogni inesattezza, incompletezza o errore professionale assume tuttavia rilevanza penale. Occorre verificare la riconducibilità della condotta alla fattispecie tipica e, sul piano soggettivo, la consapevolezza della falsità dell'informazione esposta o della rilevanza dell'informazione omessa.
Il soggetto attivo
Il falso in attestazioni e relazioni è un reato proprio. La fattispecie può essere realizzata dal professionista chiamato a redigere le specifiche relazioni o attestazioni individuate dall'art. 342 CCII nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi ai quali la disposizione espressamente rinvia.
La delimitazione soggettiva assume particolare importanza perché la responsabilità prevista dall'art. 342 non può essere automaticamente estesa a qualsiasi consulente che abbia partecipato alla predisposizione del piano o abbia fornito assistenza all'impresa.
Occorre quindi individuare la funzione concretamente esercitata dal professionista, il contenuto dell'incarico ricevuto e la specifica relazione o attestazione alla quale si riferisce la contestazione.
Veridicità dei dati e valutazioni professionali
Uno dei profili più delicati della fattispecie riguarda la distinzione tra la veridicità dei dati e le valutazioni tecnico-professionali formulate sulla base di quei dati. L'art. 342 circoscrive la condotta penalmente rilevante alle informazioni false o alle omissioni rilevanti concernenti la veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione prognostica relativa alla fattibilità economica del piano non è, in quanto giudizio rivolto al futuro, suscettibile di essere qualificata autonomamente come vera o falsa.
Ciò non significa, tuttavia, che l'attività valutativa del professionista sia penalmente irrilevante in ogni sua componente. Assume rilievo la base informativa sulla quale il giudizio è costruito: i dati utilizzati devono essere correttamente rappresentati e le informazioni rilevanti non possono essere consapevolmente occultate.
La Suprema Corte ha così distinto il giudizio prognostico in sé dalla veridicità e completezza delle informazioni che ne costituiscono il presupposto. La falsa rappresentazione o l'omissione di un dato aziendale rilevante può integrare il reato anche quando quel dato sia destinato a incidere sulla successiva valutazione della fattibilità del piano.
Questa distinzione costituisce uno dei principali punti di verifica della responsabilità del professionista.
Gli obblighi di verifica del professionista
L'attività dell'attestatore non può essere ridotta alla mera riproduzione delle informazioni ricevute dall'imprenditore. Il professionista è chiamato a svolgere le verifiche richieste dalla specifica attestazione e a fondare le proprie conclusioni su una base informativa adeguata rispetto alla funzione attribuitagli dalla legge.
Sul piano penale occorre però evitare una sovrapposizione tra inadeguatezza della verifica professionale e falsità penalmente rilevante. L'eventuale insufficienza dell'attività di controllo, la violazione delle regole professionali o l'errore valutativo non determinano automaticamente la responsabilità ai sensi dell'art. 342: deve essere dimostrata la condotta tipica prevista dalla norma e il relativo elemento soggettivo.
La verifica difensiva deve pertanto ricostruire le informazioni disponibili al momento dell'attestazione, le attività concretamente svolte dal professionista, le fonti documentali utilizzate e il percorso tecnico seguito per giungere alle conclusioni esposte nella relazione.
L'elemento soggettivo
La fattispecie base richiede il dolo generico. È necessario accertare la coscienza e volontà di esporre informazioni false oppure di omettere informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati oggetto della relazione o dell'attestazione.
Non è invece richiesto, per la configurazione della fattispecie base, che il professionista persegua lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, né che intenda arrecare un danno ai creditori.
Ne deriva che la responsabilità penale non può essere fondata sulla sola erroneità della valutazione professionale o sulla successiva mancata realizzazione delle previsioni contenute nel piano. L'accertamento deve essere riferito alla situazione conoscitiva esistente nel momento in cui la relazione o l'attestazione è stata predisposta.
Le circostanze aggravanti
L'art. 342 prevede due specifiche circostanze aggravanti. La prima ricorre quando il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La seconda opera quando dal fatto consegue un danno per i creditori; in questa ipotesi la pena è aumentata fino alla metà.
La distinzione è significativa anche sul piano probatorio: il fine di ingiusto profitto non costituisce elemento necessario della fattispecie base, mentre il danno ai creditori richiede l'accertamento della conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta.
Trattamento sanzionatorio
Il professionista che realizza la condotta prevista dall'art. 342 CCII è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori, la pena è aumentata fino alla metà.
La strategia difensiva di Legal Aid
Nei procedimenti per falso in attestazioni e relazioni, l'accertamento penale deve essere mantenuto distinto dalla valutazione civilistica o professionale dell'attività dell'attestatore. La difesa richiede anzitutto la ricostruzione dell'incarico conferito, delle informazioni disponibili al momento dell'attestazione e delle verifiche concretamente effettuate.
L'attività difensiva si concentra, in particolare:
- sull'individuazione dei dati specificamente contestati come falsi o omessi
- sulla verifica della loro effettiva rilevanza rispetto all'attestazione
- sulla ricostruzione delle fonti informative disponibili al professionista
- sulla distinzione tra dato aziendale e valutazione tecnico-prognostica
- sulla verifica delle procedure e dei criteri concretamente utilizzati
- sull'accertamento della consapevolezza della falsità o dell'omissione
- sulla distinzione tra eventuale errore professionale e condotta penalmente tipica
- sulla verifica delle eventuali aggravanti dell'ingiusto profitto e del danno ai creditori
Particolare rilievo assume la ricostruzione ex ante dell'attività professionale. La successiva mancata realizzazione delle previsioni economiche contenute nel piano non consente, da sola, di qualificare retrospettivamente come falsa l'attestazione.
La difesa deve quindi confrontare la contestazione con il patrimonio informativo effettivamente disponibile al momento dell'incarico e verificare se l'accusa abbia individuato una concreta informazione falsa o un'omissione rilevante, anziché limitarsi a censurare il risultato della valutazione professionale.
Competenze correlate
- Bancarotta fraudolenta
- Bancarotta preferenziale
- Bancarotta semplice
- Bancarotta impropria
- Ricorso abusivo al credito
- Reati societari
- Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001
Domande frequenti
Quando il professionista attestatore risponde penalmente?
La responsabilità ai sensi dell'art. 342 CCII può configurarsi quando, nelle relazioni o attestazioni espressamente indicate dalla norma, il professionista espone consapevolmente informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. Non è sufficiente la mera inesattezza della previsione economica o il mancato raggiungimento dei risultati prospettati nel piano.
Un errore nella valutazione della fattibilità del piano costituisce reato?
Non automaticamente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione prognostica sulla fattibilità economica del piano, in quanto riferita a eventi futuri, non è autonomamente qualificabile in termini di verità o falsità. Resta invece penalmente rilevante, ricorrendone gli altri presupposti, la falsa rappresentazione o l'omissione consapevole di informazioni rilevanti relative ai dati sui quali quella valutazione è fondata.
Il professionista può limitarsi ai dati forniti dall'impresa?
La funzione dell'attestatore presuppone le verifiche richieste dalla specifica relazione e non può essere ridotta alla mera riproduzione delle informazioni ricevute. Sul piano penale, tuttavia, l'eventuale insufficienza dell'attività di verifica non equivale automaticamente al falso: occorre accertare la condotta prevista dall'art. 342 e il relativo elemento soggettivo.
È necessario che i creditori abbiano subito un danno?
No. Il danno ai creditori non è elemento costitutivo della fattispecie base. Quando dal fatto deriva un danno per i creditori, la legge prevede invece uno specifico aggravamento della pena.
È necessario il fine di conseguire un ingiusto profitto?
No. La fattispecie base richiede il dolo generico. Il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri costituisce una circostanza aggravante e non un elemento necessario del reato.
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