Falso in attestazioni
Il reato di falso in attestazioni e relazioni, previsto dall'art. 342 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (già art. 236-bis della legge fallimentare), tutela l'affidabilità delle procedure di regolazione della crisi, sanzionando il professionista attestatore che esponga informazioni non veritiere ovvero ometta dati rilevanti in ordine alla veridicità dei dati aziendali.
Falso in attestazioni e relazioni
Il reato di falso in attestazioni e relazioni, previsto dall'art. 342 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (già art. 236-bis della legge fallimentare), tutela l'affidabilità delle procedure di regolazione della crisi, sanzionando il professionista attestatore che esponga informazioni non veritiere ovvero ometta dati rilevanti in ordine alla veridicità dei dati aziendali.
Soggetto attivo
Il delitto è un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dal professionista attestatore incaricato di redigere le relazioni o attestazioni previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La responsabilità penale trova fondamento nell'esercizio di una funzione qualificata di garanzia nei confronti dei creditori e dell'autorità giudiziaria.
Oggetto e condotta
La fattispecie riguarda le relazioni e attestazioni richieste dalla legge nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi. La condotta penalmente rilevante si configura quando il professionista esponga informazioni non veritiere in ordine ai dati aziendali, ovvero ometta di riferire circostanze rilevanti.
L'art. 342 CCII ha circoscritto l'area di rilevanza penale alla veridicità dei dati contenuti nel piano e nei documenti allegati, escludendo dall'ambito della fattispecie la mera errata valutazione prognostica sulla fattibilità economica del piano. Il discrimine si colloca tra falsità dei dati e giudizio tecnico-prognostico.
Elemento soggettivo
Il reato richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di esporre informazioni non veritiere ovvero di omettere dati rilevanti. Non è richiesto il fine di arrecare danno ai creditori né quello di conseguire un ingiusto profitto, che rilevano, ove sussistenti, quali circostanze aggravanti.
Obblighi del professionista
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il professionista attestatore non può limitarsi a una verifica meramente formale della documentazione contabile, ma è tenuto a svolgere un controllo effettivo e sostanziale sull'attendibilità dei dati aziendali. La mera riproduzione acritica dei dati forniti dall'imprenditore può integrare la fattispecie penale ove si traduca nell'esposizione consapevole di informazioni non veritiere.
L'intervento dello Studio
Nei procedimenti per falso in attestazioni e relazioni, l'attività difensiva si fonda su: verifica dell'effettiva veridicità dei dati aziendali oggetto di attestazione; dimostrazione dell'adeguatezza e completezza delle verifiche svolte dal professionista; distinzione tra errore tecnico-valutativo e falsità penalmente rilevante; contestazione dell'elemento soggettivo e dell'eventuale aggravante del fine di ingiusto profitto; coordinamento con consulenti tecnico-contabili.
La difesa efficace richiede di dimostrare che il professionista abbia esercitato con autonomia e diligenza qualificata la propria funzione attestativa e che l'eventuale errore si collochi nell'ambito della valutazione prognostica, estranea alla sfera penalistica. Un intervento tempestivo, sin dalle prime fasi dell'indagine, è essenziale per circoscrivere la contestazione.
Approfondimenti correlati
Domande frequenti su Bancarotta e Reati della Crisi d'Impresa
Che cos'è la bancarotta fraudolenta e quando si configura?
Cosa si intende per bancarotta fraudolenta documentale?
Cos'è la bancarotta preferenziale e qual è la relativa difesa?
Come si affronta la difesa in un procedimento per bancarotta semplice?
Qual è il regime di prescrizione per i reati fallimentari?
Richieda una consulenza riservata
Ogni richiesta viene trattata con la massima discrezione e riservatezza professionale.