Criptovalute e reati tributari: la Cassazione tassa il passato, ma la difesa ha ancora una carta
In sintesi
Cass. pen. n. 20740/2026: le plusvalenze da cripto-attività erano imponibili anche prima della legge di bilancio 2023. Ma la stessa tortuosa vicenda processu.
Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2026 (dep. 5 giugno 2026), n. 20740 — Le plusvalenze da cripto-attività erano imponibili anche prima della legge di bilancio 2023. Ma la stessa tormentata vicenda processuale dimostra quanto la norma fosse incerta: ed è lì che si apre lo spazio difensivo.
Punti chiave
- La Corte di cassazione ha confermato il sequestro preventivo di bitcoin in un procedimento per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) relativo al periodo d'imposta 2021.
- Le plusvalenze da cripto-attività realizzate prima della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono imponibili: l'obbligo non nasce con la riforma, ma preesisteva nel Testo unico delle imposte sui redditi.
- La Corte ha però rettificato la motivazione del Tribunale, che aveva fondato l'imponibilità direttamente sull'art. 53 Cost.: la fonte del tributo deve restare la legge, non il principio di capacità contributiva.
- Il comma 127 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 è norma transitoria in senso proprio, non veicolo di retroattività: cade la censura di violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.
- Non è tassata ogni movimentazione in cripto: rileva la finalità speculativa o di investimento, che l'accusa deve provare.
- La frontiera difensiva si sposta sull'art. 15 d.lgs. 74/2000: l'obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria esclude la punibilità, e questa vicenda ne offre una documentazione difficilmente eguagliabile.
Introduzione
Per oltre un triennio il mercato delle cripto-attività ha operato nella convinzione — largamente diffusa, e non priva di argomenti — che le plusvalenze realizzate prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 ricadessero in un vuoto normativo. La convinzione poggiava su un dato letterale difficilmente contestabile: la lettera c-sexies) dell'art. 67, comma 1, TUIR, che disciplina espressamente le cripto-attività, è stata inserita soltanto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Prima di allora, l'unico presidio era rappresentato da circolari e risposte a interpello dell'Agenzia delle entrate, cioè da atti privi di forza normativa.
La sentenza n. 20740 del 2026 rimuove quella convinzione. Ma il suo interesse maggiore non risiede nell'esito — il rigetto del ricorso e la conferma del sequestro — bensì nel percorso attraverso il quale la Corte vi perviene. La Terza Sezione, infatti, dà ragione al ricorrente sulla premessa e torto sulla conclusione: riconosce che la disciplina espressa è sopravvenuta, ma nega che essa abbia creato l'obbligo impositivo. Per sostenere questa lettura è costretta a rettificare, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva fondato l'imponibilità direttamente sull'art. 53 Cost. Il ricorrente perde, dunque, ma la sua critica più pesante al provvedimento del Tribunale viene sostanzialmente accolta.
È da questa asimmetria che conviene muovere, perché è lì che si annidano tanto la solidità quanto la fragilità della decisione.
I fatti
L'indagine trae origine da una comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, sviluppata nell'ambito di accertamenti condotti su alcuni exchange di criptovalute, dalla quale è emerso che l'indagato risultava titolare di rapporti in cryptoasset presso tali piattaforme. L'ipotesi accusatoria è quella di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, in relazione al periodo d'imposta 2021, per l'omessa indicazione di plusvalenze pari a euro 531.353,48.
La vicenda cautelare merita di essere ripercorsa con attenzione, perché la sua tortuosità non è un dettaglio di cronaca giudiziaria ma un elemento argomentativo. Un primo vincolo, di natura probatoria, avente a oggetto 1,88805294 bitcoin, veniva annullato dal Tribunale di Firenze in sede di riesame il 14 ottobre 2025. Il giorno immediatamente successivo il Pubblico ministero emetteva decreto di sequestro preventivo d'urgenza sui medesimi bitcoin, a fini di confisca per equivalente, con contestuale richiesta di convalida; era già pendente, dal 24 gennaio 2025, una distinta richiesta di sequestro preventivo per l'importo di euro 138.151,90. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 24 ottobre 2025, non convalidava il decreto d'urgenza, rigettava entrambe le richieste e disponeva la restituzione della valuta virtuale. Il Pubblico ministero proponeva appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il 29 ottobre 2025 e il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 febbraio 2026, riformava la decisione disponendo il sequestro preventivo, ai fini di confisca diretta e per equivalente, per euro 138.151,90.
Due dati vanno segnalati. Il primo è la reiterazione del vincolo sul medesimo compendio a distanza di ventiquattro ore dall'annullamento del sequestro probatorio: operazione in astratto legittima, poggiando su titolo e finalità diversi, ma che espone il provvedimento a un vaglio particolarmente rigoroso sotto il profilo del periculum e dell'autonomia dei presupposti. Il secondo riguarda la quantificazione. Il testo della decisione riferisce di un'imposta evasa pari al 26 per cento delle plusvalenze, indicata in euro 120.638,20 e successivamente rideterminata, con annotazione del 1° luglio 2024, in euro 138.151,90. L'aliquota del 26 per cento applicata a euro 531.353,48 restituisce però esattamente euro 138.151,90: la cifra minore non è coerente con la base imponibile dichiarata nella stessa premessa in fatto. Si tratta, con ogni probabilità, di un'imprecisione redazionale o del residuo di una diversa quantificazione originaria; resta il fatto che, in un procedimento in cui la soglia di punibilità dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 è ancorata all'ammontare dell'imposta evasa, la ricostruzione aritmetica del quantum non è materia indifferente.
La questione giuridica
Il ricorso, affidato a un unico motivo, denuncia ex art. 325 cod. proc. pen. la violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 2 cod. pen., per avere il Tribunale applicato retroattivamente una disposizione sopravvenuta incidente sulla tipicità del reato.
L'architettura difensiva è lineare e tecnicamente curata. Nel 2021 non esisteva alcuna previsione espressa sulla tassazione delle plusvalenze da cripto-valute; tale previsione è stata introdotta con la lettera c-sexies) dell'art. 67, comma 1, TUIR; il Tribunale ha individuato nel comma 127 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 — qualificandolo come norma transitoria, sulla scia della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 2023 — il varco che consentirebbe di attingere fatti pregressi; ma la mera qualificazione di una disposizione come transitoria non ne legittima l'applicazione retroattiva, ostandovi l'art. 11 delle preleggi, la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost. e l'art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, che ammette l'efficacia retroattiva delle disposizioni tributarie solo ove qualificate di interpretazione autentica.
Il nucleo penalistico è però il seguente: poiché l'obbligo dichiarativo integra dall'esterno il precetto dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, l'eventuale natura costitutiva del comma 127 riverbererebbe sulla tipicità, traducendosi in un'applicazione retroattiva in malam partem preclusa dall'art. 25, comma 2, Cost. e dall'art. 2 cod. pen. Ove l'obbligo impositivo non risulti con precisione da una disposizione vigente ratione temporis, argomenta il ricorrente, deve escludersi l'incriminabilità della condotta.
La questione devoluta alla Corte è dunque una sola, ma decisiva: nel 2021 esisteva, o no, un presupposto impositivo per le plusvalenze da cripto-attività indipendente dalla riforma del 2023?
La decisione
La concessione iniziale al ricorrente. La Corte esordisce riconoscendo che, «come correttamente dedotto dal ricorrente», le cripto-attività hanno formato oggetto di espressa regolamentazione fiscale soltanto con l'inserimento della lettera c-sexies). La premessa maggiore della difesa non viene, quindi, smentita: viene privata della sua attitudine dimostrativa.
La rimozione dell'argomento costituzionale del Tribunale. L'ordinanza impugnata aveva affermato il principio, ritenuto direttamente deducibile dall'art. 53 Cost., per cui nell'ordinamento ogni reddito è imponibile salve le esenzioni di legge. La Terza Sezione non lo fa proprio: lo espunge, rettificando la motivazione ex art. 619 cod. proc. pen. Il rilievo è di sistema. Derivare l'imponibilità direttamente dal principio di capacità contributiva significherebbe rovesciare l'art. 23 Cost., trasformando una norma di garanzia sul riparto dei carichi pubblici in fonte autonoma della pretesa impositiva — e, per il tramite dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, in fonte indiretta di responsabilità penale. Su questo punto il ricorrente aveva ragione, e la Corte glielo riconosce nei fatti pur rigettandone l'impugnazione.
Il ponte argomentativo: dalla qualificazione finanziaria a quella tributaria. Al posto dell'art. 53 Cost. la Corte colloca un ancoraggio di diritto positivo, costruito in due passaggi. Il primo richiama il proprio consolidato orientamento in tema di intermediazione finanziaria, secondo cui alla commercializzazione di bitcoin come forma di investimento si applicano gli adempimenti previsti dagli artt. 91 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), del medesimo decreto. La Corte sottolinea che parte di tali pronunce è anteriore al fatto-reato. Il secondo passaggio compie la traslazione: se il bitcoin utilizzato a fini di investimento è riconducibile agli strumenti o prodotti finanziari, allora le plusvalenze da esso derivanti rientravano già nello spettro dell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR.
La riqualificazione del comma 127. Da qui la conclusione sul piano intertemporale. Il comma 127 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 non introduce un obbligo impositivo prima inesistente: la nuova formulazione dell'art. 67 TUIR ha inteso regolamentare con maggiore dettaglio — contemplando anche le minusvalenze e la permuta fra cripto-attività — un obbligo comunque ricavabile dal Testo unico. Il comma 127 è quindi norma transitoria in senso proprio, che governa il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, e non veicolo di retroattività. Cade, di conseguenza, la prospettata violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., e con essa la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale.
Il perimetro dichiarato della decisione. Va infine registrata la clausola con cui la Corte delimita il proprio intervento: restano salvi «gli approfondimenti in ordine alle modalità del fatto-reato di competenza dei giudici di merito». È una riserva che pesa più di quanto la sua collocazione incidentale lasci intendere.
Cosa convince e cosa lascia aperto
Il pregio maggiore è nella rettifica, non nell'esito. La sostituzione dell'art. 53 Cost. con l'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR restituisce la questione al terreno che le è proprio, quello della fonte legale del tributo. Se l'orientamento del Tribunale fiorentino si fosse consolidato, ne sarebbe derivata una nozione di imponibilità autoapplicativa capace di sostenere, per relationem, contestazioni penali in assenza di una disposizione impositiva puntuale. Il rischio era serio e la Corte lo ha neutralizzato.
Il punto debole è la giuntura fra i due micro-sistemi normativi. I precedenti richiamati si collocano nell'area della disciplina dei mercati finanziari e assolvono a una funzione di tutela del risparmiatore: qualificano il bitcoin come prodotto finanziario per assoggettare a regole di trasparenza chi lo offre al pubblico. L'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR assolve a una funzione diversa e opera con un lessico anch'esso diverso: si tratta di una norma di chiusura dei redditi diversi di natura finanziaria, che intercetta plusvalenze e proventi non altrimenti classificati, realizzati anche mediante rapporti da cui possano derivare differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto. Descriverla quale disposizione avente a oggetto l'imposizione fiscale per gli strumenti finanziari è una sintesi eccessiva, che ne trascura la vocazione residuale. Va inoltre ricordato che le nozioni di «prodotto finanziario» e di «strumento finanziario» non coincidono nel Testo unico della finanza, la seconda essendo definita per elencazione tassativa.
Il rilievo non travolge necessariamente la conclusione. È anzi plausibile che l'esito regga su una base più solida di quella impiegata, valorizzando la struttura aperta della lettera c-quinquies) anziché la sua pretesa specializzazione sugli strumenti finanziari. Ma la differenza fra i due percorsi non è accademica: il primo consentirebbe di attrarre a tassazione le operazioni speculative su cripto-attività a prescindere dalla loro qualificazione come strumenti finanziari; il secondo, quello seguito dalla Corte, rende l'imponibilità dipendente da una qualificazione elaborata per tutt'altro scopo e perciò esposta a contestazione.
La tensione irrisolta sul comma 127. Se l'obbligo impositivo preesisteva, resta da spiegare perché il legislatore abbia stabilito che le plusvalenze relative a operazioni anteriori «si considerano realizzate» ai sensi dell'art. 67 TUIR, e perché abbia dovuto indicare il criterio di determinazione della plusvalenza mediante rinvio all'art. 68, comma 6. La formula «si considerano» evoca una fictio iuris, che è tecnica tipicamente costitutiva e non meramente ricognitiva; la necessità di fissare il criterio di quantificazione suggerisce che l'assetto previgente non fosse autosufficiente. La lettura della Corte è sostenibile, ma non è l'unica compatibile con il testo.
Il tema che nessuno ha sollevato: la confisca diretta sui bitcoin. Il sequestro è stato disposto per euro 138.151,90 ai fini di confisca diretta e per equivalente, ma ha materialmente attinto valuta virtuale. Nei reati tributari il profitto coincide con il risparmio d'imposta, entità di natura monetaria; la giurisprudenza ammette la confisca diretta di somme giacenti su conto corrente in ragione della fungibilità del denaro. Ma se il bitcoin è strumento o prodotto finanziario — come la stessa sentenza afferma — allora esso non è denaro, e la ragione che giustifica la confisca diretta sul saldo bancario non è meccanicamente trasferibile. Si profila un cortocircuito: la qualificazione finanziaria, invocata per fondare l'imponibilità, dovrebbe coerentemente escludere la confisca diretta sul compendio, relegando il vincolo nell'alveo dell'equivalente. La questione non era devoluta, essendo il ricorso affidato a un unico motivo, ma è destinata a riproporsi.
Il grande assente: l'elemento soggettivo. La decisione non spende una parola sul dolo specifico di evasione né sull'art. 15 d.lgs. 74/2000. L'omissione è processualmente ineccepibile — il giudizio è cautelare reale, il sindacato ex art. 325 cod. proc. pen. è limitato alla violazione di legge, il fumus si arresta alla configurabilità astratta — ma è sostanzialmente decisiva, ed è la stessa Corte a segnalarlo con la riserva sugli approfondimenti di merito.
Una notazione di metodo. Un principio di portata generale, destinato a incidere sulla posizione fiscale di un numero indeterminato di contribuenti, viene affermato in sede cautelare reale, all'esito di un giudizio a cognizione delibativa e a devoluzione ristretta. È un fenomeno noto nel diritto penale dell'economia, dove la fase cautelare anticipa sempre più spesso l'elaborazione dei principi, ma va maneggiato con cautela: la stabilità di un simile approdo dipenderà dalla sua tenuta in sede di cognizione piena.
Le ricadute operative
Per l'accusa. Il perno della contestazione si sposta sulla finalità dell'operazione. La sentenza non afferma che ogni movimentazione in cripto-attività anteriore al 2023 sia fiscalmente rilevante: afferma che lo sono le plusvalenze e i proventi derivanti da operazioni con finalità speculative o di investimento. La distinzione fra impiego come mezzo di scambio e impiego a fini di investimento — già presente nella definizione di moneta virtuale contenuta nell'originario art. 1 d.lgs. 231/2007, richiamata dalla stessa Corte — diventa elemento costitutivo da provare, non presupposto implicito. Ne consegue che l'onere della pubblica accusa non si esaurisce nell'estrazione dei dati dall'exchange: occorre ricostruire la funzione economica dell'operazione. Sul versante quantitativo, poi, la determinazione della plusvalenza per annualità anteriori alla riforma resta il punto più esposto, in mancanza di un criterio legale espressamente applicabile ratione temporis.
Per la difesa. Tre direttrici appaiono percorribili, in ordine crescente di rilevanza. La prima è la contestazione della finalità speculativa, tanto più praticabile quanto più l'operatività risulti occasionale, priva di leva, orientata alla conservazione del valore o funzionale a pagamenti: è un terreno probatorio, non interpretativo, e la sentenza lo lascia integralmente aperto. La seconda attiene alla quantificazione: criterio di determinazione del costo di acquisto, cambio di riferimento, trattamento delle permute fra cripto-attività, incidenza delle minusvalenze e verifica del superamento della soglia di punibilità, la cui ricostruzione, nel caso di specie, presenta l'incongruenza aritmetica sopra rilevata. La terza, e più promettente, è l'art. 15 d.lgs. 74/2000, in combinato disposto con l'art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente: l'obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria esclude la punibilità, e la vicenda in esame ne offre una documentazione difficilmente eguagliabile.
Per le imprese, gli amministratori e i professionisti. L'indicazione è di mappare senza indugio le posizioni pregresse in cripto-attività riferibili all'ente o ai suoi esponenti, ricostruendo la tracciabilità documentale delle operazioni anteriori al 2023 — anche perché l'attività di analisi on-chain e lo scambio automatico di informazioni sui prestatori di servizi rendono l'emersione dei rapporti un dato ormai acquisito. Sul piano rimediale vanno valutati, ove ancora praticabili, gli istituti di regolarizzazione e affrancamento introdotti dalla stessa legge di bilancio 2023, nonché il ravvedimento e le cause di non punibilità per integrale pagamento del debito tributario. Per gli enti, infine, va tenuto presente che i reati tributari rilevano nel catalogo dei presupposti ex d.lgs. 231/2001 nei limiti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies: la mappatura dei rischi connessi alla detenzione di cripto-attività da parte di società e di persone apicali non è più un esercizio prudenziale, ma un adempimento di adeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2086 cod. civ.
Conclusioni
La sentenza n. 20740 del 2026 sarà ricordata come la pronuncia che ha chiuso il dibattito sull'imponibilità delle plusvalenze da cripto-attività anteriori alla riforma. È una lettura corretta ma parziale, perché guarda soltanto all'esito.
Vale la pena di osservare ciò che la vicenda dimostra nel suo insieme. Per accertare l'esistenza di un obbligo tributario relativo all'anno 2021 sono stati necessari: un sequestro probatorio annullato in sede di riesame; un decreto d'urgenza non convalidato; un rigetto del Giudice per le indagini preliminari; un appello del Pubblico ministero; un'ordinanza del Tribunale che ha fondato l'imposizione direttamente sulla Costituzione; una sentenza della Corte di cassazione che ha dovuto rettificare quella motivazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.; e, a monte di tutto, un intervento del legislatore che ha ritenuto di dover dettare una disciplina transitoria per il passato. A ciò si aggiunga che l'amministrazione finanziaria aveva tentato di colmare il quadro con circolari e risposte a interpello, cioè con gli strumenti cui si ricorre quando la norma non parla da sé.
Una regola la cui esistenza richiede, per essere accertata, sei passaggi giurisdizionali, un intervento legislativo e una prassi amministrativa suppletiva è una regola che, al tempo dei fatti, non era percepibile dal destinatario con la chiarezza che l'art. 25, comma 2, Cost. pretende. Qui sta il paradosso della decisione: proprio la profondità del contrasto che essa ha dovuto comporre è la migliore prova di quelle obiettive condizioni di incertezza cui l'art. 15 d.lgs. 74/2000 ricollega la non punibilità. La Corte ha risolto la questione dell'an dell'obbligo; non ha risolto — e in sede cautelare reale non poteva risolvere — quella della rimproverabilità della sua violazione.
La frontiera difensiva, dopo questa pronuncia, non passa più per l'art. 67 TUIR. Passa per l'art. 15 del decreto sui reati tributari. E chi legge la sentenza come una condanna anticipata di tutti i contribuenti cripto del periodo 2021-2022 commette lo stesso errore, di segno opposto, di chi aveva letto le precedenti aperture giurisprudenziali come un'amnistia.
Nota a sentenza a cura dell'Avv. Roberto Antonio Catanzariti, cassazionista — Legal Aid Società tra Avvocati S.r.l., Milano.
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Domande Frequenti
- Le plusvalenze in criptovalute realizzate prima del 2023 sono tassabili?
- Sì. Secondo Cass. pen. n. 20740/2026 l'obbligo impositivo non è stato creato dalla legge di bilancio 2023: le plusvalenze da operazioni con finalità di investimento rientravano già nell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR. La lettera c-sexies), introdotta dalla legge n. 197/2022, ha dettagliato una disciplina preesistente, non ne ha istituita una nuova.
- Ogni operazione in criptovaluta anteriore al 2023 è fiscalmente rilevante?
- No. La Corte ancora l'imponibilità alla finalità speculativa o di investimento dell'operazione. L'impiego della cripto-attività come mezzo di scambio o per finalità di pagamento resta fuori dal perimetro, e la finalità è un elemento che l'accusa deve dimostrare, non presumere.
- Che cosa si rischia penalmente per l'omessa dichiarazione di plusvalenze cripto?
- La contestazione tipica è la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, che scatta al superamento delle soglie di punibilità ancorate all'imposta evasa e agli elementi attivi sottratti a imposizione. Alla contestazione può accompagnarsi il sequestro preventivo, anche sui wallet, ai fini di confisca.
- Il sequestro può colpire direttamente i bitcoin?
- È ciò che è avvenuto nel caso deciso, ma il punto non era devoluto alla Corte e resta discutibile. Se la cripto-attività viene qualificata come prodotto o strumento finanziario, non è denaro: la logica della fungibilità che giustifica la confisca diretta sulle somme in conto corrente non si trasferisce automaticamente, e il vincolo dovrebbe collocarsi nell'area della confisca per equivalente.
- Esiste una difesa dopo questa sentenza?
- Sì, e si muove su tre piani: contestare la finalità speculativa dell'operatività; contestare la quantificazione della plusvalenza e il superamento della soglia; invocare l'art. 15 d.lgs. 74/2000, che esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria. Quest'ultimo profilo è il più solido, perché la stessa tortuosità della vicenda processuale ne costituisce la prova.
- Che cosa devono fare società e amministratori che hanno detenuto cripto-attività prima del 2023?
- Mappare le posizioni pregresse, ricostruire la tracciabilità documentale delle operazioni e valutare gli strumenti rimediali ancora praticabili (regolarizzazione, affrancamento, ravvedimento, cause di non punibilità per integrale pagamento). Per gli enti, i reati tributari rilevano ex d.lgs. 231/2001 nei limiti dell'art. 25-quinquiesdecies: la mappatura del rischio è parte degli assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 cod. civ.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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