Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza di navigazione. Scopri di più

    Reati Tributari

    Criptovalute e reati tributari: la Cassazione tassa il passato, ma la difesa ha ancora una carta

    Avv. Roberto Antonio Catanzariti25 luglio 202615 min di lettura

    In sintesi

    Cass. pen. n. 20740/2026: le plusvalenze da cripto-attività erano imponibili anche prima della legge di bilancio 2023. Ma la stessa tortuosa vicenda processu.

    Contenuto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dai professionisti dello Studio. Maggiori informazioni

    Domande Frequenti

    Le plusvalenze in criptovalute realizzate prima del 2023 sono tassabili?
    Sì. Secondo Cass. pen. n. 20740/2026 l'obbligo impositivo non è stato creato dalla legge di bilancio 2023: le plusvalenze da operazioni con finalità di investimento rientravano già nell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR. La lettera c-sexies), introdotta dalla legge n. 197/2022, ha dettagliato una disciplina preesistente, non ne ha istituita una nuova.
    Ogni operazione in criptovaluta anteriore al 2023 è fiscalmente rilevante?
    No. La Corte ancora l'imponibilità alla finalità speculativa o di investimento dell'operazione. L'impiego della cripto-attività come mezzo di scambio o per finalità di pagamento resta fuori dal perimetro, e la finalità è un elemento che l'accusa deve dimostrare, non presumere.
    Che cosa si rischia penalmente per l'omessa dichiarazione di plusvalenze cripto?
    La contestazione tipica è la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, che scatta al superamento delle soglie di punibilità ancorate all'imposta evasa e agli elementi attivi sottratti a imposizione. Alla contestazione può accompagnarsi il sequestro preventivo, anche sui wallet, ai fini di confisca.
    Il sequestro può colpire direttamente i bitcoin?
    È ciò che è avvenuto nel caso deciso, ma il punto non era devoluto alla Corte e resta discutibile. Se la cripto-attività viene qualificata come prodotto o strumento finanziario, non è denaro: la logica della fungibilità che giustifica la confisca diretta sulle somme in conto corrente non si trasferisce automaticamente, e il vincolo dovrebbe collocarsi nell'area della confisca per equivalente.
    Esiste una difesa dopo questa sentenza?
    Sì, e si muove su tre piani: contestare la finalità speculativa dell'operatività; contestare la quantificazione della plusvalenza e il superamento della soglia; invocare l'art. 15 d.lgs. 74/2000, che esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria. Quest'ultimo profilo è il più solido, perché la stessa tortuosità della vicenda processuale ne costituisce la prova.
    Che cosa devono fare società e amministratori che hanno detenuto cripto-attività prima del 2023?
    Mappare le posizioni pregresse, ricostruire la tracciabilità documentale delle operazioni e valutare gli strumenti rimediali ancora praticabili (regolarizzazione, affrancamento, ravvedimento, cause di non punibilità per integrale pagamento). Per gli enti, i reati tributari rilevano ex d.lgs. 231/2001 nei limiti dell'art. 25-quinquiesdecies: la mappatura del rischio è parte degli assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 cod. civ.
    LA

    Avv. Roberto Antonio Catanzariti

    Legal Aid Italia

    Condividi

    Ha letto l'articolo e ha bisogno di assistenza?

    Lo Studio Legal Aid è a disposizione per una consulenza riservata. Risposta garantita entro 24 ore.