Omesso versamento delle ritenute previdenziali: il reato è escluso senza il pagamento degli stipendi (Tribunale di Roma, sent. 12727/2024)
In sintesi
Il Tribunale di Roma ha assolto un amministratore dall'accusa di omesso versamento delle ritenute poiché mancava la prova dell'effettivo pagamento delle retr.
Punti Chiave
- Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali richiede come presupposto l'effettiva erogazione della retribuzione.
- La crisi di liquidità e il mancato pagamento degli stipendi escludono la configurabilità della condotta illecita del datore di lavoro.
- La prova documentale, come il bilancio d'esercizio, è fondamentale per dimostrare la sussistenza di debiti verso i dipendenti.
- Senza la materiale trattenuta operata sulla busta paga non può esserci l'obbligo giuridico di versamento dei contributi all'INPS.
Il Caso
Il procedimento ha riguardato il legale rappresentante pro tempore di una società a responsabilità limitata, imputato per il reato di cui all'art. 2 del D.L. n. 463/1983. La contestazione verteva sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati. L'omissione contributiva accertata dall'INPS si riferiva all'annualità 2016.
Nel corso del giudizio, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, è emerso che i pagamenti verso i dipendenti venivano effettuati con grave ritardo o del tutto omessi, complice anche il successivo fallimento dell'azienda avvenuto nel 2018.
La Strategia Difensiva e la Prova Documentale
Il fulcro della difesa si è basato sulla dimostrazione della profonda crisi di liquidità aziendale, che aveva impedito persino il pagamento degli stipendi. La difesa ha provato documentalmente l'omesso pagamento delle retribuzioni attraverso la produzione in giudizio del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017.
Dal documento contabile è emerso inequivocabilmente l'ingente debito maturato dalla società nei confronti dei dipendenti, quantificato in euro 338.962,00 per il periodo in contestazione. È stato inoltre documentato un ulteriore debito della società verso lo stesso amministratore, pari a euro 3.800,00.
Il Principio di Diritto e la Decisione
Il Tribunale di Roma, Settima Sezione Penale, in composizione monocratica, ha accolto la tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
La pronuncia ribadisce che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile in assenza dell'effettivo materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. Il presupposto della condotta illecita è infatti la materiale trattenuta operata dal datore di lavoro al momento dell'erogazione dello stipendio; mancando quest'ultima, viene meno il presupposto logico e giuridico della "trattenuta" e, conseguentemente, dell'omissione del relativo versamento.
A sostegno di tale orientamento sono state citate le seguenti sentenze:
- Sezioni Unite n. 27641/2003
- Cass., sez. 3 n. 50002/2019
Non avendo il Giudice rinvenuto la prova certa dell'effettivo pagamento degli stipendi ai lavoratori, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputata perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 c.p.p.
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Documenti Allegati
Avv. Donatella Conicella
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