Omesso versamento contributivo e crisi di liquidità: decisiva la prova del mancato pagamento delle retribuzioni (Tribunale di Roma, sentenza del 3 febbraio 2023)
In sintesi
L'assoluzione dell'amministratrice per omesso versamento contributivo evidenzia l'importanza di provare il mancato pagamento delle retribuzioni ai.
Punti Chiave
- Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali richiede come presupposto oggettivo l'effettivo pagamento delle retribuzioni.
- La crisi di liquidità e l'assenza di potere decisionale sono stati elementi centrali nella strategia difensiva dell'imputata.
- Il Tribunale di Roma ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui non c'è reato se non sono stati erogati gli stipendi.
Il Quadro Fattuale e l'Ipotesi Accusatoria
Il procedimento penale ha coinvolto l'amministratrice della "la società", chiamata a rispondere del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Dagli accertamenti informatici condotti dall'INPS era emersa un'omissione contributiva per le mensilità comprese tra dicembre 2013 e novembre 2014, e tra dicembre 2014 e novembre 2015, per un ammontare complessivo di € 290.264,34.
Il Ruolo dell'Amministratore e la Linea Difensiva
Un elemento di particolare interesse emerso in dibattimento riguarda la qualifica dell'imputata: la stessa aveva assunto la carica di amministratore su richiesta di un terzo, risultando di fatto priva di reale potere decisionale o di controllo sulla gestione societaria.
La difesa ha incentrato la propria strategia sull'insussistenza del presupposto oggettivo del reato: il materiale pagamento delle retribuzioni. È stato infatti dimostrato che la società versava in uno stato di profonda crisi, tale da impedire non solo il versamento dei contributi, ma la stessa erogazione degli stipendi ai dipendenti (incluso quello della stessa amministratrice).
A riprova della volontà di sanare la posizione debitoria verso i lavoratori, la difesa ha inoltre documentato l'avvenuta stipula di un contratto di affitto (e successiva cessione) di ramo d'azienda, i cui proventi erano contrattualmente vincolati al pagamento delle retribuzioni arretrate.
L'Orientamento della Giurisprudenza e la Decisione
Il Tribunale di Roma, Quarta Sezione Penale, ha accolto pienamente la tesi difensiva, fondando la propria decisione sul consolidato orientamento della Suprema Corte. I giudici hanno ribadito che il delitto in questione non si configura laddove manchi il materiale esborso delle somme dovute a titolo di retribuzione:
(cfr. SS.UU. n. 27641/2003 e Cass. Sez. III n. 50002/2019)
La produzione di prove documentali inequivocabili in merito all'omesso pagamento degli stipendi per il periodo oggetto di contestazione ha fatto cadere l'impianto accusatorio. Il Tribunale ha pertanto pronunciato formula pienamente liberatoria, assolvendo l'imputata perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 c.p.p..
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Documenti Allegati
Avv. Donatella Conicella
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