Art. 10 Bis D.Lgs. 74/2000 (Omesso versamento di ritenute): la Corte di Cassazione annulla sentenza della Corte d'Appello di Milano
In sintesi
La Cassazione afferma che l'omessa notifica dell'atto di citazione al co-difensore fiduciario comporta la nullità assoluta della sentenza d'appello.
Punti Chiave
- L'omessa notifica dell'atto di citazione al co-difensore fiduciario e all'imputato presso il domicilio eletto integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- La notificazione deve sempre avvenire nel rispetto del domicilio eletto e tenere conto di tutti i difensori fiduciari nominati, pena la nullità del procedimento.
- Le cancellerie hanno il dovere di verificare con attenzione le nomine difensive e le elezioni di domicilio contenute negli atti di impugnazione.
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema centrale nell’ambito delle garanzie difensive e del giusto processo: quello relativo alla nullità derivante dall’omessa notifica dell’atto di citazione a giudizio in grado d’appello, sia nei confronti dell’imputato domiciliato presso il difensore, sia nei confronti del co-difensore fiduciario ritualmente nominato.
Sull'inviolabilità del diritto di difesa e la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, da me articolato nell’interesse dell’imputato, rilevando la violazione dell’art. 179 c.p.p., che configura come nullità assoluta e insanabile quella derivante dalla mancata vocatio in iudicium dell’imputato.
In particolare, è stato accertato che:
- la nomina difensiva e l’elezione di domicilio presso il mio studio erano state regolarmente formalizzate con l’atto di appello del 29/04/2021;
- l’atto di citazione era stato notificato esclusivamente all’altro difensore, Avv. Rita D’Agostino, presso un indirizzo diverso da quello eletto.
La Corte ha dunque riaffermato che la notificazione deve avvenire in ossequio al domicilio eletto dall’imputato e tenendo conto della pluralità di difensori fiduciari nominati, pena la nullità del procedimento di secondo grado.
Sul dovere di verifica della cancelleria e sulla centralità dell'atto difensivo
La decisione in commento evidenzia una disfunzione non trascurabile nella prassi giudiziaria: la cancellazione automatica o l’erronea interpretazione delle nomine difensive contenute nell’atto d’appello. È doveroso che gli uffici giudiziari, in primis le cancellerie, assicurino il rispetto integrale delle disposizioni di legge, verificando puntualmente:
- le nomine contestuali all’impugnazione;
- il domicilio eletto con riferimento all’atto specifico;
- la necessità della notifica a tutti i difensori fiduciari, a pena di nullità.
Profili sistematici e ricadute operative
Questa pronuncia, seppur redatta in forma semplificata, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che pone al centro:
- il rispetto delle garanzie partecipative dell’imputato (art. 24 e 111 Cost.);
- la valorizzazione dell’effettività della difesa tecnica anche nella fase d’appello;
- l’obbligo di assicurare la parità delle armi tra accusa e difesa nella conduzione del processo.
Conclusioni
È con soddisfazione, ma anche con rammarico per la reiterata superficialità di alcune prassi applicative, che si accoglie l’annullamento senza rinvio disposto dalla Corte. Come difensore domiciliatario, ritengo imprescindibile riaffermare la centralità del ruolo del difensore fiduciario non solo quale attore tecnico del processo, ma come custode concreto della legalità procedurale.
La funzione nomofilattica della Cassazione ha, in questo caso, ristabilito l’equilibrio processuale e il rispetto delle garanzie dell’imputato, a fronte di una palese lesione delle stesse, suscettibile di alterare l’esito stesso del giudizio di secondo grado.
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Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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