Omessa dichiarazione IRPEF: assolti dal Tribunale di Monza
In sintesi
Il Tribunale di Monza ha assolto due imputati dall'accusa di omessa dichiarazione IRPEF per oltre 270.000 euro perché il fatto non sussiste.
Punti Chiave
- Il Tribunale di Monza ha assolto due imputati dal reato di omessa dichiarazione IRPEF (art. 5 D.Lgs. 74/2000).
- L'imposta evasa contestata superava i 278.000 euro, ben oltre la soglia di punibilità penale.
- La sentenza di assoluzione è stata pronunciata con la formula piena "perché il fatto non sussiste".
- La gestione di fatto di una società non implica automaticamente la percezione personale dei proventi illeciti.
Il 16 giugno 2026, il Tribunale di Monza ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula più favorevole prevista dall'ordinamento: "perché il fatto non sussiste". Gli imputati erano accusati di omessa dichiarazione ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2017, con una maggior imposta contestata di €278.388 ciascuno — ampiamente superiore alla soglia di punibilità di €50.000 prevista dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000.
Cosa è successo: i fatti del processo
Il procedimento, pendente dinanzi alla Sezione Penale del Tribunale di Monza in composizione monocratica (giudice dott. Carlo Ottone De Marchi), riguardava due imputati accusati di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017.
Secondo l'imputazione, ciascuno avrebbe percepito proventi illeciti derivanti da presunte condotte fraudolente nell'ambito della gestione di fatto di alcune società del settore automobilistico, per un importo complessivo di €663.297, con una maggior IRPEF accertata di €278.388 — ben oltre la soglia penalmente rilevante.
La difesa era affidata all'avv. R.C. del Foro di Cassino, dello studio legale Legal Aid Italia.
Il 16 giugno 2026, visto l'art. 530 cpv c.p.p., il Giudice ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste, riservando il deposito della motivazione entro 90 giorni.
Perché questa sentenza è rilevante
La soglia penale non è una scorciatoia probatoria
"Anche a fronte di una maggior IRPEF di €278.388, il Tribunale ha ritenuto di dover pronunciare assoluzione perché il fatto non sussiste."
Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) non si consuma con il semplice mancato invio del modello dichiarativo, né può essere dedotto automaticamente dalla presenza di importi fiscalmente rilevanti. La soglia di punibilità seleziona l'area del penalmente rilevante, ma non sostituisce l'accertamento degli elementi costitutivi del reato.
L'accusa deve dimostrare — con standard probatorio penale — tutti questi elementi:
- Esistenza di un obbligo dichiarativo in capo all'imputato
- Concreta produzione di reddito imponibile
- Sua riferibilità personale all'imputato
- Effettivo superamento della soglia
- Dolo specifico di evasione
Proventi illeciti ≠ automatico reddito imponibile personale
La tassabilità di un provento (anche illecito) e la responsabilità penale per omessa dichiarazione sono piani distinti. Che una somma derivi da attività illecite non la trasforma automaticamente in reddito personalmente imputabile all'imputato.
Occorre accertare se:
- quella somma sia stata effettivamente percepita dall'imputato
- sia entrata nella sua disponibilità individuale
- sia qualificabile come reddito imponibile nel periodo contestato
- l'omissione sia stata sorretta dal fine specifico di evadere
Amministratore di fatto ≠ percezione personale dei proventi societari
Gestire di fatto una società non equivale a percepire personalmente tutti i flussi economici aziendali. Patrimonio sociale, disponibilità aziendale e reddito personale dell'imputato sono categorie giuridicamente distinte. La posizione gestoria non è una prova sostitutiva della percezione reddituale.
Il significato della formula "perché il fatto non sussiste"
Tra le formule assolutorie previste dall'art. 530 c.p.p., questa è la più radicale: il Tribunale non ha definito il procedimento per ragioni formali o processuali, ma ha escluso nel merito che il fatto contestato — nei termini dell'imputazione — sia mai esistito.
In materia tributaria, questo significa che la pretesa fiscale non si è trasformata in responsabilità penale perché mancava la prova dei presupposti fondamentali.
Principio chiave: quanto più grave è la contestazione, tanto più rigorosa deve essere la prova
Quando l'importo contestato è elevato, può sembrare che la dimensione economica dell'addebito parli da sola. Nel processo penale accade l'esatto contrario: quanto più grave è la contestazione, tanto più stringente è l'onere probatorio dell'accusa.
€278.388 di IRPEF contestata non attenua l'onere dell'accusa. Lo rende più esigente.
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Domande Frequenti
- Quali sono stati gli imputati assolti dal Tribunale di Monza?
- Il Tribunale di Monza ha assolto due imputati dal reato di omessa dichiarazione IRPEF (art. 5 D.Lgs. 74/2000).
- Qual era l'importo dell'imposta evasa contestata?
- L'imposta evasa contestata superava i 278.000 euro, ben oltre la soglia di punibilità penale.
- Perché gli imputati sono stati assolti?
- La sentenza di assoluzione è stata pronunciata con la formula piena "perché il fatto non sussiste", in quanto la gestione di fatto di una società non implica automaticamente la percezione personale dei proventi illeciti.
- Qual è la differenza tra la soglia penale e l'accertamento degli elementi costitutivi del reato?
- La soglia di punibilità seleziona l'area del penalmente rilevante, ma non sostituisce l'accertamento degli elementi costitutivi del reato, che devono essere dimostrati dall'accusa con standard probatorio penale.
Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Legal Aid Italia
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