Mandato d’arresto europeo emesso dalla Francia respinto: la Corte d'Appello di Torino riconosce il ne bis in idem
In sintesi
La Corte d'Appello di Torino ha respinto un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Francia, basandosi sul principio del "ne bis in idem" data l'identità dei.
Punti Chiave
- La Corte d'Appello di Torino ha respinto un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dalla Francia.
- Il rigetto si basa sul principio del "ne bis in idem", poiché i fatti erano già stati giudicati in Italia.
- I reati per i quali è stato emesso il MAE includevano falsità materiale, uso di atto falso e condizioni di lavoro lesive.
- La decisione rafforza la prevalenza del giudicato penale interno e la tutela dei diritti fondamentali.
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO EMESSO DALLA FRANCIA: LA CORTE D’APPELLO DI TORINO NEGA LA CONSEGNA PER VIOLAZIONE DEL “NE BIS IN IDEM”
Con sentenza del 17 maggio 2018, la Corte di Appello di Torino ha respinto la richiesta di consegna di un cittadino italiano avanzata dall’Autorità Giudiziaria francese in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) per reati commessi nel 2005, tra cui falsità materiale, uso di atto falso e condizioni di lavoro lesive per la dignità delle persone.
IL CONTESTO DELLA DECISIONE
Il procedimento francese si fondava su fatti analoghi a quelli per cui l’imputato era già stato giudicato in Italia. In particolare, il Tribunale di Novara, con sentenza del 27 febbraio 2018, aveva assolto l’imputato da alcuni reati (tra cui violazioni del D.Lgs. 286/98) e aveva dichiarato estinti per prescrizione i residui capi di imputazione (tra cui truffa aggravata ex art. 640 c.p. e falso ex artt. 477-482 c.p.) riferiti agli stessi episodi di cui al MAE.
LA PRONUNCIA DI RIGETTO: IDENTITÀ SOSTANZIALE DEI FATTI E LIMITE DEL NE BIS IN IDEM
La Corte ha riconosciuto che il fatto oggetto del MAE coincide, sotto il profilo storico e giuridico, con quello già definito in Italia, applicando il principio del ne bis in idem, previsto dall’art. 18 lett. m) della Legge n. 69/2005. In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini del rifiuto della consegna per il principio del “giudicato penale”, rileva la sostanziale identità del fatto anche a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, dalla pluralità di vittime o dall’autorità richiedente.
IL RICHIAMO AL PRINCIPIO DEL DOPPIO GIUDICATO E ALL’IRRETROATTIVITÀ DEL MAE PER FATTI PRESCRITTI
La Corte ha inoltre evidenziato che il reato oggetto del MAE – nella parte riferita al pericolo per la vita altrui – risulterebbe comunque prescritto secondo la legge italiana. In tal caso, la consegna sarebbe comunque preclusa, poiché l’esecuzione della pena risulterebbe contraria ai principi nazionali e sovranazionali in tema di prescrizione e diritto penale sostanziale.
UN PRECEDENTE IMPORTANTE PER LA TUTELA DELLA SOVRANITÀ PROCESSUALE E DEL GIUDICATO NAZIONALE
La decisione della Corte d’Appello di Torino rappresenta un importante arresto giurisprudenziale che riafferma:
- la prevalenza del giudicato penale interno sulla richiesta di esecuzione europea;
- l’importanza del principio del ne bis in idem europeo, come garanzia di certezza del diritto e limite alla duplicazione processuale transfrontaliera;
- il ruolo dell’Italia nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali del soggetto già giudicato, anche nei confronti di mandati emessi da autorità straniere.
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Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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