La Cassazione annulla la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del Riesame di Milano per carenza di gravità indiziaria( Cass. Pen., Sez. III, n. 8658/2026).
In sintesi
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Riesame chiarendo che la gravità indiziaria richiede elementi concreti ed effettivamente realizzativi.
Punti Chiave
- Distinzione tra fase meramente ideativa/preparatoria e attuazione concreta di un progetto illecito.
- Necessità di un quadro indiziario specifico, concreto e coerente per giustificare la misura cautelare.
- Rigetto di inferenze progressive o suggestioni logiche prive di un nucleo fattuale solido.
- Obbligo per il giudice di verificare la plausibilità operativa e l'effettiva capacità realizzativa dell'accordo.
Il presupposto della gravità indiziaria
Il fulcro della decisione della Corte di Cassazione si colloca sul terreno, eminentemente metodologico, della valutazione della gravità indiziaria, quale presupposto indefettibile per l’applicazione di una misura cautelare personale.
La Suprema Corte prende le mosse dalla ricostruzione operata dal Tribunale del Riesame, il quale aveva valorizzato una serie di elementi fattuali – consistenti in interlocuzioni, contatti e attività preparatorie tra più soggetti – ritenendoli idonei a fondare un quadro indiziario grave.
La demarcazione tra ideazione e realizzazione
Tuttavia, secondo la Cassazione, il giudice del riesame ha omesso di compiere il passaggio logico decisivo: verificare se tali elementi, pur sintomatici di una possibile progettualità illecita, fossero effettivamente dotati di quella concretezza e consistenza necessarie per integrare il requisito della gravità indiziaria, ovvero se dovessero essere più correttamente ricondotti a una fase ancora meramente ideativa o preparatoria.
Il ragionamento della Corte si sviluppa lungo una linea di demarcazione particolarmente netta tra:
- la mera emersione di un accordo o di una convergenza di intenti tra più soggetti;
- e la dimostrazione che tale accordo abbia assunto un grado di effettiva determinazione e realizzabilità, tale da poter essere considerato espressivo di un fatto penalmente rilevante sul piano cautelare.
In questa prospettiva, la Suprema Corte evidenzia come il Tribunale del Riesame abbia sostanzialmente operato una indebita sovrapposizione tra il piano della programmazione e quello della realizzazione, attribuendo valenza indiziaria decisiva a elementi che, pur significativi, non risultano univocamente indicativi di una concreta e attuale attuazione del progetto.
La verifica della plausibilità operativa
Il punto centrale della censura risiede, dunque, nella mancanza di una verifica circa la plausibilità operativa dell’accordo: non risulta chiarito se le attività descritte fossero inserite in un contesto già dotato di effettiva capacità realizzativa, ovvero se si collocassero ancora in una dimensione meramente ipotetica, priva di un reale ancoraggio a condizioni di concreta fattibilità.
La Corte sottolinea, in termini impliciti ma inequivoci, che la gravità indiziaria non può essere desunta da una sequenza di comportamenti solo astrattamente compatibili con una futura realizzazione del fatto, ma richiede un quadro che sia:
- specifico, cioè riferibile con precisione al fatto ipotizzato;
- concreto, cioè non meramente eventuale o ipotetico;
- coerente, cioè idoneo a superare il livello della mera possibilità.
In difetto di tali requisiti, l’apparato indiziario resta confinato entro una dimensione di ambiguità che non consente di giustificare la compressione della libertà personale.
Conclusioni e annullamento con rinvio
Da qui l’annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, che impone al giudice del riesame una nuova valutazione del compendio investigativo, finalizzata a verificare se gli elementi raccolti siano effettivamente idonei a superare la soglia della mera progettualità e a collocarsi in un ambito di seria e concreta rilevanza indiziaria.
La pronuncia si segnala, pertanto, per il rigore con cui riafferma un principio cardine del sistema cautelare: la gravità indiziaria non può essere costruita per inferenze progressive o per suggestioni logiche, ma deve fondarsi su un nucleo fattuale dotato di reale consistenza dimostrativa, capace di sostenere, già nella fase cautelare, un giudizio di qualificata probabilità in ordine al fatto oggetto di contestazione.
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Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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