Frodi informatiche e operazioni non autorizzate: l’intermediario non è salvo se manca la prova tecnica
In sintesi
L'Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito che l'intermediario deve rimborsare le operazioni non autorizzate se non fornisce prove tecniche complete.
Punti Chiave
- L’onere della prova della regolarità delle operazioni digitali spetta sempre all’intermediario finanziario.
- La semplice autenticazione a due fattori non esonera la banca senza la produzione dei log informatici completi.
- Secondo il D.lgs. 11/2010, l'intermediario è responsabile salvo prova di dolo o colpa grave dell'utente.
- Il Collegio di Bari ha condannato Poste Italiane al rimborso integrale per mancanza di documentazione tecnica adeguata.
Una recente decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Bari (n. 1599570/2022) conferma un principio fondamentale in tema di pagamenti digitali: l’onere della prova della regolarità dell’operazione spetta sempre all’intermediario.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva contestato cinque operazioni non autorizzate, per un ammontare complessivo di 8.393,50 euro, eseguite tramite applicazione mobile. L’intermediario (Poste Italiane) aveva eccepito la “corretta autenticazione” mediante sistema a due fattori, ma non ha fornito i log informatici completi, limitandosi a schermate parziali prive di indicazioni sui fattori di autenticazione.
Il Collegio ha ricordato che:
"La prova della regolarità formale dell’operazione non è sufficiente a dimostrare l’assenza di frode, dolo o colpa grave dell’utente" (cfr. Collegio Coordinamento ABF, n. 22745/2019).
In base agli artt. 10 e 12 del D.lgs. 11/2010, e alla più recente giurisprudenza ABF, la responsabilità ricade sull’intermediario, salvo prova contraria rigorosa e completa. In mancanza di documentazione tecnica adeguata (es. log completi, tracciabilità dei fattori di autenticazione), l’intermediario è tenuto al rimborso.
Il ricorso è stato accolto con condanna al rimborso integrale e spese a carico dell’intermediario.
CONSIDERAZIONI OPERATIVE
Questa decisione evidenzia ancora una volta l’importanza, per banche e operatori fintech, di:
- dotarsi di sistemi antifrode avanzati;
- conservare i log informatici in modo strutturato e verificabile;
- formare i clienti sui rischi legati a phishing, spoofing e vishing;
- intervenire tempestivamente in caso di reclami per operazioni anomale.
Allo stesso tempo, rappresenta un monito per i consumatori: le contestazioni devono essere tempestive e dettagliate, anche in assenza di prove tecniche immediate.
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Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Legal Aid Italia
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