Tribunale di Milano: assolto imprenditore dal reato di emissioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
In sintesi
Un imprenditore è stato assolto dal Tribunale di Milano dall'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti per mancanza di dolo specifico.
Punti Chiave
- Un imprenditore è stato assolto con formula piena dall'accusa di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000).
- La sentenza ribadisce che per la configurabilità del reato è indispensabile la prova del dolo specifico, ovvero l'intenzione di consentire a terzi l'evasione fiscale.
- L'estraneità operativa dell'imputato e la delega totale della gestione contabile e fiscale a terzi sono state decisive per escludere la sua responsabilità penale.
- L'assenza di un contratto scritto o di pagamenti tracciabili non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza dell'operazione oltre ogni ragionevole dubbio.
Con sentenza del 21 marzo 2022, il Tribunale Penale di Milano – II Sezione ha assolto con formula piena un imprenditore imputato del reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000), per le annualità fiscali 2015 e 2017.
Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe emesso due fatture da oltre 265.000 euro complessivi, al fine di consentire a un’altra società l’evasione dell’IVA mediante l’indebita detrazione dell’imposta relativa a operazioni mai effettivamente avvenute.
La ricostruzione dei fatti e l'esito assolutorio
Le contestazioni traevano origine da un’indagine della Guardia di Finanza su un presunto schema fraudolento basato sull'emissione di documenti fiscalmente fittizi, l'assenza di movimentazioni bancarie reali e l'inesistenza di contratti o accordi commerciali tra le due società coinvolte.
Tuttavia, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato, disponendo l’assoluzione dell’imputato. In particolare:
- non è stata dimostrata la consapevolezza del carattere inesistente delle operazioni;
- è emerso che la gestione contabile e fiscale era interamente affidata a terzi, estranei all’attività imprenditoriale diretta;
- il giudice ha ritenuto che l’imputato non abbia concorso, neppure a titolo di dolo eventuale, alla realizzazione del fatto contestato.
I principi giuridici affermati nella sentenza
Il dolo specifico è elemento indefettibile
La pronuncia ribadisce che la responsabilità penale per emissione di fatture false richiede la prova del dolo specifico: l’intenzione di consentire l’evasione fiscale altrui, non potendo il dolo essere desunto da meri automatismi contabili o da responsabilità oggettiva.
L’inesistenza dell’operazione deve risultare oltre ogni ragionevole dubbio
Il giudice ha chiarito che il solo mancato pagamento del corrispettivo, l’assenza di tracciabilità bancaria o di un contratto scritto non sono di per sé sufficienti a integrare la falsità oggettiva della fattura, se non accompagnati da prove univoche di simulazione.
Nessuna responsabilità senza effettiva capacità gestoria
Nel caso di specie, è stata riconosciuta l’estraneità operativa dell’imputato, il quale rivestiva formalmente la carica di rappresentante legale, ma non esercitava alcun potere decisionale né gestiva direttamente la contabilità aziendale.
Una sentenza rilevante per la difesa penale tributaria
La decisione del Tribunale di Milano si inserisce nella più recente giurisprudenza in materia di reati tributari da fatture false, chiarendo definitivamente che la sola intestazione formale della carica non è sufficiente a fondare la responsabilità penale. La buona fede del soggetto e la delega fiduciaria a terzi devono essere accuratamente valutate dal giudice, applicando il principio del favor rei anche nella verifica del dolo specifico in caso di schemi evasivi complessi.
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Documenti Allegati
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
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