Corte d'Appello di Milano assolve imprenditore da plurimi episodi di violenza sessuale aggravata (sentenza "Trevisan")
In sintesi
La Corte d’Appello di Milano ha assolto un imprenditore accusato di violenza sessuale per l'insussistenza del fatto e l'inattendibilità delle accuse.
Punti Chiave
- Assoluzione di un imprenditore per insussistenza del fatto dopo un annullamento con rinvio della Cassazione.
- Necessità di un vaglio rigoroso sull'attendibilità della prova dichiarativa proveniente da persone offese con interessi economici.
- Rilevanza dei tabulati telefonici e delle comunicazioni digitali come riscontri oggettivi esterni per smentire le accuse.
- Importanza della coerenza e del riscontro logico in presenza di testimonianze contrastanti con dati tecnici e documentali.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Il procedimento in esame trae origine dalla denuncia sporta nel gennaio 2016 da tre dipendenti di un'impresa di pulizie, nei confronti del proprio datore di lavoro, accusato di plurimi episodi di violenza sessuale aggravata, consumata e tentata, nonché di lesioni personali.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 6 febbraio 2020, aveva ritenuto l'imputato colpevole di cinque capi d'imputazione, qualificando i fatti come violenza sessuale aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e dalla minorata difesa, riconoscendo condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2021, in parziale riforma, aveva ridotto la pena a 7 anni e 6 mesi, confermando però la responsabilità penale dell’imputato.
Successivamente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 36542/2022) ha annullato la sentenza d'appello con rinvio, ritenendo fondate le doglianze difensive sulla mancata rinnovazione istruttoria, in particolare sull'esclusione della testimonianza tecnica di parte (CTP) relativa ai tabulati telefonici, e sulla superficialità della valutazione dell'attendibilità delle persone offese.
Il nuovo giudizio, celebrato dinanzi alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, si è concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto (20 settembre 2024).
MOTIVAZIONE E PROFILI DI INTERESSE GIURIDICO
La Corte d’Appello ha fondato la propria decisione su un accurato esame del materiale probatorio, giungendo alla conclusione che le dichiarazioni delle parti civili non superavano il necessario vaglio di attendibilità richiesto dalla giurisprudenza costante per la prova dichiarativa proveniente da persona offesa portatrice di interesse economico nel processo (art. 192 co. 3-4 c.p.p.).
In particolare, la Corte ha evidenziato:
- Numerose incongruenze temporali e contraddizioni nelle testimonianze, emerse in raffronto ai tabulati telefonici e alle celle agganciate, che hanno smentito la presenza simultanea dell’imputato e delle presunte vittime nei luoghi indicati;
- Comunicazioni testuali (SMS e messaggi WhatsApp) tra imputato e dipendenti che rivelavano un clima relazionale ambiguo e complesso, in netto contrasto con l’immagine di un rapporto esclusivamente professionale interrotto da violenza;
- L’assenza di riscontri clinici oggettivi compatibili con le dinamiche denunciate;
- Il sospetto di un possibile coordinamento tra le presunte vittime, generato sia dalla tempistica ravvicinata delle denunce sia dalla testimonianza di terzi che hanno riferito delle interazioni precedenti tra le donne.
Secondo la Corte, le incongruenze non potevano essere superate neanche alla luce dello stato di agitazione emotiva manifestato dalle persone offese al momento della denuncia, elemento non sufficiente a sanare le lacune probatorie.
La sentenza valorizza altresì il principio secondo cui l’utilizzo esclusivo della prova dichiarativa richiede un grado di coerenza, precisione e riscontro logico superiore, specie quando sussistano elementi esterni (tecnologici, documentali o testimonianze indirette) che ne minano la credibilità complessiva.
CONCLUSIONE
La pronuncia in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale che impone ai giudici di merito una verifica rigorosa sulla prova dichiarativa, specialmente quando è unica fonte di responsabilità penale.
Per le imprese, questo caso rafforza l’esigenza di:
- Mantenere tracciabilità e trasparenza nei rapporti lavorativi;
- Prevenire conflitti interni con strumenti documentali e gestionali adeguati;
- Gestire tempestivamente le contestazioni con l’ausilio di consulenze legali specialistiche.
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Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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