Tribunale del Riesame di Milano: annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari ad imprenditrice indagata per riciclaggio e sfruttamento della prostituzione
In sintesi
Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato una misura cautelare per violazione del diritto di difesa, data la mancata consegna delle registrazioni.
Punti Chiave
- Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato una misura cautelare per violazione del diritto di difesa.
- Il mancato accesso del difensore ai file audio delle intercettazioni costituisce una nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
- La mancata consegna determina l'inutilizzabilità ai fini cautelari delle prove basate su tali registrazioni.
- Problemi tecnici (es. malfunzionamento della rete) non giustificano una compressione del diritto di accesso agli atti da parte della difesa.
A cura di avv. Roberto A. Catanzariti - Legal Aid
Con ordinanza del 3 ottobre 2022, il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto l’annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata a una donna imputata per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio, rilevando una grave compromissione del diritto di difesa in violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p.
IL CASO
Il provvedimento oggetto di riesame era stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Monza il 12 settembre 2022, sulla base di gravi indizi di colpevolezza desunti, in larga parte, da intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché da riprese audio-video effettuate all’interno di un centro massaggi. Tuttavia, la difesa non aveva potuto esercitare pienamente il diritto di accesso a tali atti tecnici d’indagine, nonostante una tempestiva e specifica richiesta di rilascio delle registrazioni e delle trascrizioni.
LA DECISIONE
Accogliendo il ricorso difensivo, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che il mancato accesso agli atti tecnici – in particolare ai file audio delle intercettazioni – abbia leso in modo sostanziale il diritto di difesa, determinando una nullità insanabile ai sensi dell’art. 178 c.p.p. In particolare, il Collegio ha valorizzato il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:
“in tema di riesame, l’omessa consegna da parte del pubblico ministero delle registrazioni audio delle intercettazioni, utilizzate per la motivazione dell’ordinanza cautelare, determina l’inutilizzabilità ai fini cautelari delle stesse” (Cass., Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021; Cass., Sez. Un., n. 20300/2010).
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come la condotta della persona indagata, per quanto descritta in termini di gestione di un centro massaggi sospettato di attività illecite, non integrasse gli estremi dei delitti ipotizzati, in assenza di elementi idonei a dimostrare l’organizzazione e il controllo sulle presunte attività di prostituzione altrui.
RILEVANZA DELLA PRONUNCIA
Questa ordinanza si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità sul valore centrale del diritto di difesa anche nella fase delle misure cautelari, ribadendo il principio per cui l’utilizzo di atti a contenuto tecnico (intercettazioni, captazioni audio-video, acquisizioni informatiche) è subordinato alla loro concreta disponibilità per il difensore in termini pienamente effettivi e tempestivi.
Il Tribunale sottolinea che eventuali problematiche tecniche (come il malfunzionamento della rete per ricezione dei file) non possono in alcun modo giustificare una compressione del diritto di accesso agli atti. È dunque onere dell’autorità procedente assicurare che gli strumenti informatici e logistici siano pienamente funzionanti, al fine di garantire un contraddittorio effettivo anche nella fase incidentale.
CONCLUSIONI OPERATIVE
La pronuncia milanese costituisce un’importante conferma dell’orientamento secondo cui il contraddittorio sul fumus non può prescindere da una piena fruibilità delle fonti probatorie da parte della difesa, specialmente laddove l’ordinanza cautelare si fondi su captazioni audio-video o su dati tecnici complessi. In sede di riesame, la mancata disponibilità concreta di tali atti comporta l’inutilizzabilità dei relativi elementi, con conseguente annullamento della misura.
Per il penalista, si tratta di un precedente utile per impostare strategie difensive nei casi in cui la difesa venga ostacolata, anche indirettamente, nell’accesso agli atti tecnici: sarà fondamentale formalizzare richieste puntuali, indicando i file necessari e le ragioni dell’urgenza, al fine di rendere evidente la rilevanza della mancata risposta ai fini della nullità processuale.
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Documenti Allegati
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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