Caso Roggero: il diritto di difendersi finisce dove finisce il pericolo
In sintesi
La Cassazione rende definitiva la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour. La questione decisiva non è se avesse il diritto di difendersi, ma se, nel mom.
La Cassazione rende definitiva la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour: una decisione giuridicamente coerente che lascia però aperta una questione di giustizia sostanziale.
Corte di cassazione, Sez. I penale, 15 luglio 2026 — Corte di assise di appello di Torino, Sez. I, 3 dicembre 2025, in parziale riforma di Corte d'assise di Asti, 4 dicembre 2023.
La condanna definitiva del gioielliere di Grinzane Cavour interroga la coscienza collettiva prima ancora che il diritto. Mario Roggero è stato vittima di una rapina violenta, ma la qualità di vittima non rende giuridicamente lecita ogni condotta successiva. La questione decisiva non è se avesse il diritto di difendersi, bensì se, nel momento in cui sparò, vi fosse ancora qualcosa da cui difendersi.
Il caso di Mario Roggero ha diviso l'opinione pubblica secondo una linea apparentemente semplice: da una parte chi vede un commerciante onesto, già segnato da precedenti aggressioni, costretto a proteggere la propria famiglia e il frutto di una vita di lavoro; dall'altra chi considera l'inseguimento e l'uccisione dei rapinatori una forma di giustizia privata incompatibile con i principi dello Stato di diritto.
Entrambe le rappresentazioni colgono una parte della vicenda. Nessuna delle due, isolatamente considerata, è però sufficiente a comprenderne la complessità.
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con decisione del 15 luglio 2026, ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo definitiva la condanna a quattordici anni e nove mesi di reclusione pronunciata dalla Corte di assise di appello di Torino. Le motivazioni della Suprema Corte non risultano ancora depositate; ogni valutazione sull'effettiva risposta fornita ai motivi di ricorso dovrà pertanto essere rinviata alla loro pubblicazione. È invece disponibile la sentenza di secondo grado, Corte di assise di appello di Torino, Sezione I, 3 dicembre 2025, depositata il 2 febbraio 2026, n. 19, che costituisce, allo stato, il riferimento essenziale per comprendere la qualificazione giuridica dei fatti.
Una vittima può diventare autore di un reato
Il primo dato, che nessuna lettura giuridicamente seria dovrebbe rimuovere, è che Mario Roggero fu vittima di una rapina. Tre uomini entrarono nella sua gioielleria, dove si trovavano anche la moglie e la figlia, utilizzando una pistola poi risultata giocattolo e un coltello. La falsa natura dell'arma, naturalmente, non poteva essere percepita durante l'azione e non attenua la gravità dell'aggressione subita.
Roggero non era, dunque, un estraneo che avesse deliberatamente cercato uno scontro. Era un uomo assalito nel proprio esercizio commerciale, esposto insieme ai familiari a una situazione obiettivamente traumatica. Aveva inoltre già subito una precedente rapina e presentava, secondo gli accertamenti richiamati dalla Corte territoriale, sintomi riconducibili a stress post-traumatico, pur non tali da comprometterne la capacità di comprendere la realtà o di autodeterminarsi.
È precisamente qui che il caso assume la sua dolorosa dimensione umana. L'ordinamento è chiamato a giudicare non un soggetto che abbia agito in una condizione emotivamente neutra, ma una persona che, in pochi istanti, ha subito paura, umiliazione, aggressione e perdita di controllo sul proprio spazio familiare e professionale.
Questo dato spiega la condotta. Non necessariamente la giustifica.
Nel diritto penale, infatti, le qualifiche di vittima e di autore non sono categorie biografiche, immutabili e reciprocamente esclusive. Un soggetto può essere vittima di un primo fatto e responsabile di un secondo. Il passaggio dall'una all'altra posizione può consumarsi anche nel volgere di pochi secondi, quando l'azione difensiva perde il proprio collegamento funzionale con il pericolo e diviene inseguimento, reazione o punizione.
È questo il nucleo della decisione.
La legittima difesa non dipende dalla dignità morale dell'aggressore
Il dibattito pubblico ha spesso spostato l'attenzione sulla condotta e sulla personalità dei rapinatori, quasi che la loro responsabilità per il delitto commesso potesse incidere sul diritto alla vita o autorizzare la vittima a infliggere una pena immediata.
Ma la legittima difesa non è un giudizio comparativo sul valore morale delle persone coinvolte. Non stabilisce chi meriti solidarietà e chi disprezzo. Stabilisce se un fatto altrimenti penalmente illecito sia stato imposto dalla necessità di respingere un'offesa ingiusta e attuale.
L'art. 52 c.p. richiede un pericolo attuale, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e offesa. Le riforme della legittima difesa domiciliare, comprese quelle introdotte dalla legge n. 36 del 2019, hanno rafforzato la posizione di chi reagisce a un'intrusione violenta nell'abitazione o nel luogo di lavoro, ma non hanno trasformato la scriminante in un'autorizzazione a colpire chi fugge dopo avere cessato l'aggressione.
La presunzione di proporzione non elimina l'attualità del pericolo e la necessità della difesa. Il termine «sempre», introdotto dal legislatore, non significa che ogni reazione successiva a una rapina sia lecita; significa che, ricorrendo gli altri presupposti, il rapporto di proporzione è valutato secondo il regime privilegiato previsto dalla norma. Se manca un'aggressione in corso o un pericolo ancora attuale, non vi è difesa da ritenere proporzionata.
La Corte di assise di appello ha ricostruito una cesura precisa: al momento degli spari, i rapinatori erano usciti dalla gioielleria, si dirigevano verso l'autovettura e stavano tentando di allontanarsi. Roggero prese l'arma, uscì dal retro del negozio, li raggiunse e fece fuoco all'esterno, sulla pubblica via. Secondo i giudici, le videoriprese non mostravano alcuna condotta aggressiva dei rapinatori in quella fase, né confermavano che uno di essi avesse puntato l'arma verso il gioielliere.
Se questa ricostruzione fattuale è corretta, la soluzione giuridica appare difficilmente eludibile: il pericolo che aveva legittimato una possibile reazione all'interno del negozio non era più attuale quando furono esplosi i colpi.
Lo slogan secondo cui «la difesa è sempre legittima» è comprensibile come formula politica, ma giuridicamente inesatto. La difesa è legittima quando è difesa. Non lo è quando assume la funzione di recuperare i beni, bloccare la fuga, assicurare personalmente i colpevoli alla giustizia o punire chi ha appena commesso il reato.
L'argomento più forte della difesa
La migliore obiezione alla decisione non consiste nel sostenere che chi commette una rapina perda ogni tutela giuridica. Una tesi simile sarebbe incompatibile con i principi costituzionali e con il monopolio statuale della forza.
L'argomento difensivo più serio riguarda, piuttosto, l'artificiosità di una ricostruzione che separi l'aggressione e la reazione come se fossero episodi psicologicamente indipendenti.
Tra la rapina e l'uscita armata di Roggero trascorsero pochi secondi. L'azione si sviluppò nello stesso contesto spaziale e all'interno di una sequenza concitata. La vittima non disponeva del distacco emotivo con il quale, anni dopo, giudici, consulenti e osservatori avrebbero esaminato fotogramma per fotogramma le registrazioni. Aveva appena visto la propria famiglia minacciata, non poteva sapere con certezza se i rapinatori avrebbero ripreso l'azione, né poteva conoscere la natura giocattolo della pistola.
Sotto questo profilo, la difesa poteva sostenere che la percezione del pericolo non fosse cessata con l'attraversamento della soglia del negozio e che l'intera condotta dovesse essere valutata ex ante, dalla prospettiva concreta dell'aggredito, non secondo una scansione retrospettiva e clinicamente razionale.
Su questo stesso terreno si colloca l'argomento tecnicamente più robusto, perché è l'unico che, se fondato, avrebbe mantenuto attuale il pericolo: la tesi secondo cui Roggero avrebbe esploso i colpi nel timore che la moglie e la figlia fossero ancora esposte all'azione dei rapinatori. In questa prospettiva non si sarebbe trattato di inseguire chi fugge, ma di neutralizzare una minaccia percepita come ancora incombente sui familiari.
Ove la difesa fosse riuscita a dimostrare la persistenza di quel pericolo, il fuoco sulla pubblica via non sarebbe stato reazione tardiva, bensì prosecuzione di una difesa ancora attuale. È qui, più che sulla continuità meramente emotiva, che si gioca la partita giuridica decisiva.
A ciò si aggiunge il tema del grave turbamento previsto dall'art. 55, secondo comma, c.p. La norma, introdotta nel 2019, esclude la punibilità di chi, nelle situazioni di difesa domiciliare, abbia ecceduto colposamente i limiti della scriminante agendo in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dal pericolo in atto.
È un argomento dotato di indubbia forza umana. Sul piano tecnico incontra, tuttavia, un ostacolo strutturale.
Sulla natura e sulla portata di tale previsione la dottrina non è unanime. A fronte di chi vi ravvisa una mera causa di esclusione della colpevolezza, saldamente ancorata alla struttura dell'eccesso colposo e priva di autonomia rispetto ad esso, non manca chi ne propone una lettura più ampia, valorizzando la componente soggettiva del turbamento come dato in grado di incidere autonomamente sulla rimproverabilità della condotta. La ricostruzione preferibile, e più coerente con l'impianto della scriminante, resta tuttavia la prima. Il grave turbamento non costituisce una scriminante autonoma. Non trasforma in difensiva una condotta priva di collegamento con un pericolo attuale. Presuppone che esista una situazione nella quale l'agente stia ancora difendendosi e che, proprio a causa dello stato emotivo, ecceda colposamente i limiti di una reazione altrimenti giustificata.
Quando il pericolo è cessato e l'azione non è più orientata a respingere l'offesa, non vi è un «eccesso» dai limiti della legittima difesa, perché manca la situazione difensiva dalla quale eccedere. È la ragione per cui la Corte territoriale ha escluso tanto l'eccesso colposo ordinario quanto quello non punibile per grave turbamento, rilevando che gli spari non erano più concomitanti con l'aggressione e che gli autori della rapina erano ormai in fuga.
Il prevedibile contrappunto dell'accusa
Alla ricostruzione unitaria proposta dalla difesa, l'accusa oppone un elemento probatorio particolarmente resistente: le immagini.
Il processo non si è fondato soltanto su valutazioni astratte circa lo stato d'animo dell'imputato, ma su una sequenza filmata dalla quale i giudici hanno desunto che i rapinatori stavano salendo sull'automobile, che non avevano assunto atteggiamenti offensivi e che Roggero li aveva raggiunti armato, esplodendo più colpi diretti verso i loro corpi.
È proprio su questo terreno che l'argomento difensivo più solido — quello del pericolo ancora attuale per i familiari — ha incontrato l'ostacolo più duro. Secondo quanto risulta dalla motivazione della Corte territoriale, che sarà opportuno riscontrare puntualmente sul testo ufficiale, la tesi del timore per l'incolumità della moglie sarebbe stata ritenuta smentita dalle stesse immagini: nei fotogrammi, dopo essersi impossessato dell'arma, Roggero si sarebbe scontrato con la moglie mentre si dirigeva verso l'esterno, in un contesto nel quale l'aggressione al nucleo familiare doveva ritenersi ormai conclusa. Se il dato trova conferma, l'argomento più forte della difesa perde il proprio presupposto fattuale, e con esso la possibilità di ricondurre gli spari a una difesa ancora in atto.
La Corte ha inoltre valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato nel periodo successivo, nelle quali il gesto era stato presentato come necessario per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia. Secondo la motivazione, tali affermazioni risultavano meno compatibili con una percezione alterata di un pericolo ancora in atto e più coerenti con una consapevole volontà di impedire la fuga.
È questo il punto sul quale la tesi accusatoria acquista maggiore consistenza. Il diritto non pretende dalla vittima freddezza assoluta, né esige che essa misuri la propria reazione con precisione matematica. Esige però che la forza sia ancora necessaria a evitare un'offesa, non a correggere l'impotenza dello Stato o a recuperare quanto sottratto.
Il monopolio della forza pubblica può apparire, in casi simili, una formula distante dalla realtà di chi subisce una rapina. Resta però il presidio che impedisce che la pena venga inflitta per strada da chi, pur comprensibilmente sconvolto, si ritenga autorizzato a sostituirsi all'autorità.
Una condanna giuridicamente comprensibile può restare umanamente lacerante
Riconoscere la tenuta giuridica dell'esclusione della legittima difesa non impone di negare la durezza della pena né di ignorare il dramma personale di Roggero.
La Corte d'Assise di Asti, in primo grado (sentenza del 4 dicembre 2023), aveva inflitto diciassette anni di reclusione. La Corte di assise di appello ha rideterminato la pena in quattordici anni e nove mesi, operando una riduzione degli aumenti per la continuazione e confermando nel resto la decisione.
Per un uomo di settantadue anni, una pena di tale durata assume concretamente il significato di una detenzione potenzialmente destinata a occupare la parte residua della vita. È questa realtà, più ancora della discussione tecnica sulla legittima difesa, ad avere determinato la vasta mobilitazione politica e sociale.
Occorre tuttavia mantenere distinti due giudizi.
Il primo riguarda la responsabilità: se i rapinatori erano in fuga e il pericolo era cessato, gli spari non possono essere qualificati come legittima difesa.
Il secondo riguarda la pena: se, pur in assenza di una scriminante, l'intera storia dell'imputato, la rapina appena subita, il trauma, l'età e il carattere eccezionale della situazione giustifichino una risposta sanzionatoria meno afflittiva.
Confondere i due piani produce un duplice errore. Assolvere per ragioni di pietà altererebbe la struttura della legittima difesa; ignorare ogni profilo di umanità trasformerebbe invece la pena in una risposta incapace di considerare la concreta vicenda personale del condannato.
Un giudizio interno definitivo, ma non l'ultima parola possibile
Va inoltre precisato che il carattere definitivo della condanna sul piano interno non esaurisce ogni possibile sviluppo. La difesa ha annunciato l'intenzione di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, prospettando un vaglio di compatibilità convenzionale che si colloca su un piano distinto e successivo rispetto al giudizio di legittimità. Si tratta di un rimedio dagli esiti incerti e dai tempi non brevi, che non sospende l'esecuzione della pena, ma che impedisce di considerare la vicenda, sul piano giurisdizionale, come integralmente chiusa. Ogni valutazione al riguardo resta, allo stato, prematura: dipenderà in larga parte dai motivi che potranno essere articolati alla luce delle motivazioni della Suprema Corte, una volta depositate.
La grazia non annulla la sentenza
La richiesta di grazia depositata dalla moglie di Roggero apre un piano ulteriore, costituzionalmente distinto dal giudizio penale. Al momento della redazione, il Ministero della giustizia ha escluso che fosse già stato compiuto un atto istruttorio e dal Quirinale è stato precisato che ogni valutazione sarebbe prematura prima del deposito delle motivazioni della Cassazione. È stato inoltre ribadito che il potere di grazia appartiene al Presidente della Repubblica, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2006.
La grazia non è un quarto grado di giudizio e non serve a dichiarare che i giudici hanno sbagliato. È un atto di clemenza individuale, idoneo a incidere sulla pena per ragioni di carattere umanitario, equitativo o eccezionale, senza cancellare l'accertamento della responsabilità.
Proprio questa distinzione può offrire una via istituzionalmente corretta per affrontare il caso. La sentenza preserva il principio secondo cui non si può inseguire e colpire chi non costituisce più un pericolo attuale. La clemenza, ove ne ricorrano i presupposti, può invece considerare ciò che la tipicità penale non riesce interamente a contenere: l'età, la biografia, la condizione della vittima divenuta autore, il trauma e il peso effettivo della pena.
Il caso Roggero non dimostra che in Italia sia vietato difendersi. Dimostra qualcosa di più difficile da accettare: il diritto di difendersi termina nel momento in cui termina il pericolo.
Ma dimostra anche che una decisione giuridicamente coerente può lasciare aperta una questione di giustizia sostanziale. Il rigore della legge non deve essere confuso con l'indifferenza verso la sofferenza di chi, prima di commettere un fatto gravissimo, aveva subito un'aggressione altrettanto reale. Il compito dello Stato è impedire la giustizia privata senza dimenticare la storia umana sulla quale la propria giustizia è chiamata a incidere.
Avv. Roberto A. Catanzariti Avvocato Cassazionista
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Domande Frequenti
- Perché la legittima difesa è stata esclusa nel caso Roggero?
- Perché, secondo i giudici, al momento degli spari i rapinatori erano già in fuga e si dirigevano verso l'autovettura: non vi era più un pericolo attuale ai sensi dell'art. 52 c.p. La legittima difesa richiede che l'aggressione sia in corso o imminente.
- Che cosa richiede l'art. 52 c.p. per la legittima difesa?
- Un pericolo attuale di offesa ingiusta, la necessità di difendersi e la proporzione tra difesa e offesa. Se anche uno solo di questi requisiti manca, la scriminante non si applica, neppure in presenza della presunzione di proporzione della difesa domiciliare.
- Il grave turbamento dell'art. 55, comma 2, c.p. avrebbe potuto salvare Roggero?
- No. Il grave turbamento non è una scriminante autonoma: presuppone una situazione difensiva ancora in atto, dalla quale l'agente ecceda colposamente. Cessato il pericolo, non c'è alcun 'eccesso' da giustificare.
- È possibile un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo?
- La difesa ha annunciato l'intenzione di adire la Corte EDU. È un rimedio distinto dal giudizio di legittimità, dagli esiti incerti e dai tempi non brevi; non sospende l'esecuzione della pena. Ogni valutazione dipenderà dalle motivazioni della Cassazione, una volta depositate.
- La grazia presidenziale può cancellare la condanna?
- No. La grazia (art. 87 Cost., come chiarito da Corte cost. n. 200/2006) è un atto di clemenza individuale del Presidente della Repubblica: può incidere sulla pena per ragioni umanitarie o eccezionali, ma non annulla l'accertamento della responsabilità penale.
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
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