DIRITTO
Penale Tributario
Il Diritto Penale Tributario rappresenta un ramo del diritto penale che si occupa di disciplinare le violazioni delle normative fiscali e le conseguenze penali che ne derivano.
Le norme principali che disciplinano il diritto penale tributario sono contenute nel d.lgs n.74 del 2000, che periodicamente viene modificato dal legislatore per adattarlo alle esigenze di una politica criminale spesso di natura emergenziale. Le fattispecie disciplinate in tale decreto riguardano fondamentalmente la repressione dell’evasione fiscale.
I Reati Tributari disciplinati dal d.lgs n.74 del 2000 sono di due tipi:
- REATI TRIBUTARI DICHIARATIVI
- REATI TRIBUTARI DOCUMENTALI
Reati
Tributari Dichiarativi
Sono Reati Tributari di natura dichiarativa, i seguenti reati :
Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2);
Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici ( art 3);
Dichiarazione Infedele (art.4);
Omessa Dichiarazione (art.5).
Reati
Tributari Documentali
Sono Reati Tributari di natura documentale, i seguenti reati:
- Emissione di Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art.8);
- Occultamento o Distruzione di Documenti Contabili (art 10);
- Omesso Versamento di ritenute dovute o certificate (art.10 bis);
- Omesso Versamento di IVA ( art.10 ter);
- Indebita Compensazione ( art.10 quater);
- Sottrazione Fraudolenta al pagamento di imposte (art .11)
Se la cifra da versare in un determinato periodo d’imposta (anno) è di 300.000 euro, egli risponderà del reato di omesso versamento IVA. Se la cifra da versare è di 100.000 euro, egli non risponderà del reato di omesso versamento IVA.
I reati tributari dichiarativi previsti dal decreto legislativo n. 74/2000 sono delitti commessi in violazione delle norme fiscali attinenti alle dichiarazioni che i contribuenti sono tenuti a effettuare. Il più grave dei reati dichiarativi è quello previsto dall’art 2 d.lgs 74/2000.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, chi commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
I soggetti attivi del reato sono coloro che commettono dichiarazione fraudolenta, nei termini sopra indicati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La condotta viene attuata quando ci si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e vengono indicati, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sopra menzionate, elementi passivi fittizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici è previsto dall’art. 3 del d.lgs. n.74/2000.
Tale norma prevede che , al di fuori dei casi previsti dall’art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che siano idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Tale reato si configura quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ogni singola imposta, a euro trentamila e quando “l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila”.
Dichiarazione infedele
Il reato di dichiarazione infedele è punito dall’art. 4 del d.lgs. n.74/2000, con la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.
Salvo quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 commette il reato di dichiarazione infedele chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, ricorrono due condizioni insieme:
- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ogni singola imposta, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo “degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni”.
Omessa dichiarazione
Il reato di omessa dichiarazione è disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n.74/2000 ed è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.
Commette il delitto di omessa dichiarazione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte.
Il reato scatta quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro cinquantamila.
Non viene considerata omessa:
- la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine;
- la dichiarazione non sottoscritta, la dichiarazione non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- I reati tributari documentali.
I reati tributari documentali previsti dal d.lgs. n. 74/2000 sono una serie di fattispecie relative a condotte attuate in violazione della legge fiscale in tema, ad esempio, di tenuta dei documenti contabili ovvero di emissione di fatture.
ll più grave dei reati documentali è quello previsto. Dall’art 8 d.lgs 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Come stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Se l'importo indicato nelle fatture è inferiore a euro centomila, si applica una pena più mite, ovvero la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
Il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n.74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Commette il reato di omesso versamento chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute dovute per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è disciplinato dall’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi commette il reato in questione è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.
Commette il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti che vanno obbligatoriamente conservati, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Omesso versamento di IVA
Il reato di omesso versamento di IVA è punito dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 che prevede una pena della reclusione da sei mesi a due anni.
Risponde del reato di omesso versamento di IVA, chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
Indebita compensazione
Secondo quanto stabilito dall’art. 10 quater, colui che commette il reato di indebita compensazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Il reato in questione consiste nel mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000.
Viene prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Viene inoltre prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a euro cinquantamila.
Se l'ammontare è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
I reati tributari nel decreto legislativo n. 231/2001
Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all’art. 25-quindecies vengono previste delle soglie entro le quali, con riguardo ai reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano le sanzioni pecuniarie all’ente interessato.
Il decreto legislativo n. 231/2001, infatti, reca una disciplina in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Le sanzioni pecuniarie previste sono, ad esempio, le seguenti:
per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la sanzione pecuniaria si applica fino a cinquecento quote;
per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Il reato tributario scatta quando viene violata la legge fiscale.
Alcuni reati scattano quando vengono superate determinate soglie in danaro stabilite dalla legge.
Con riguardo alle seguenti ipotesi, il reato scatta quando, in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge, si superano le seguenti soglie:
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000): euro 30.000;
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000): euro 100.000;
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000): euro 50.000;
- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000): euro 150.000;
- Omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000): euro 250.000;
- Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000): euro 50.000;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000): euro 50.000.
Reati tributari: accertamento
L’accertamento dei reati tributari è demandato al giudice penale.
Sanzioni :
Le sanzioni per chi commette reati tributari sono molto severe essendo previste pene detentive piuttosto elevate e pene accessorie di diversa natura ; inoltre, vi è il rischio concreto della possibile applicazione di una misura cautelare personale e/o reale, con limitazione della propria liberta personale nonché della disponibilità del proprio patrimonio.
Difesa :
È importante che il soggetto coinvolto in un’ indagine penale per reati tributari ricorra il prima possibile all’assistenza legale di un avvocato specializzato in diritto penale tributario al fine di adottare subito la migliore strategia difensiva al fine di non pregiudicare l’esito finale del procedimento penale .